Art. 12.
L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunita' economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).
All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).
L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunita' economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).
All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).