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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1091/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. SANTANGELO FRANCA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale sita in Ginostra alla via Portella snc e rinuncia a
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
Rappresentava di avere contratto matrimonio civile in Bangkok in data
4.12.2015 con la resistente, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Lipari al n. 20, parte II, serie C, uff 1, anno 2016 e che dalla predetta unione non erano nati figli.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia della resistente che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, tenuto conto del comportamento di parte resistente nonché delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si evince che le parti vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente l'art. 155 quater c.c. (oggi l'art. 337 sexies c.c.) considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n.
14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Ciò premesso, nessuna statuizione può essere presa in ordine alla richiesta di
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile assegnazione della casa coniugale, posto che il provvedimento di assegnazione
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (Cass. 7 febbraio
2018 n. 3015).
Nel caso in esame non vi è, quindi, alcuna ratio protettiva da tutelare, in quanto dalle stesse allegazioni delle parti emerge che i coniugi non hanno avuto figli nel corso della loro vita matrimoniale.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale di parte resistente, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipari di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
4.12.2005 in Bangkok e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Lipari al n. 20, parte II, Serie C, Uff. 1, Anno 2016; dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1091/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. SANTANGELO FRANCA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale sita in Ginostra alla via Portella snc e rinuncia a
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
Rappresentava di avere contratto matrimonio civile in Bangkok in data
4.12.2015 con la resistente, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Lipari al n. 20, parte II, serie C, uff 1, anno 2016 e che dalla predetta unione non erano nati figli.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia della resistente che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, tenuto conto del comportamento di parte resistente nonché delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si evince che le parti vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente l'art. 155 quater c.c. (oggi l'art. 337 sexies c.c.) considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n.
14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Ciò premesso, nessuna statuizione può essere presa in ordine alla richiesta di
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile assegnazione della casa coniugale, posto che il provvedimento di assegnazione
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (Cass. 7 febbraio
2018 n. 3015).
Nel caso in esame non vi è, quindi, alcuna ratio protettiva da tutelare, in quanto dalle stesse allegazioni delle parti emerge che i coniugi non hanno avuto figli nel corso della loro vita matrimoniale.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale di parte resistente, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipari di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
4.12.2005 in Bangkok e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Lipari al n. 20, parte II, Serie C, Uff. 1, Anno 2016; dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile