Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I Sig.ri FA OT e LA RA in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della Società Costa Est S.r.l., unitamente allo stesso Sig. FA OT in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale “Bagno la Capannina”, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Benedetta Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;
nei confronti
Società Baia Calma S.r.l. e Società Parchi Val di Cornia S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”;
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”;
nonché per quanto occorrer possa,
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Costa Est S.r.l. il 13/3/2024:
- della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;
Vista la memoria del 9 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che la società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, i provvedimenti in epigrafe indicati e con i quali si è disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime sopra citate;
che si è costituito il Comune di Piombino, chiedendo il rigetto del ricorso;
che la società ricorrente con la memoria da ultimo depositata ha evidenziato che “ nelle more della trattazione del ricorso …è venuto meno l’interesse al suo accoglimento ”;
Ritenuto che in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, in quanto nel processo amministrati “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato che le spese di lite possono essere compensate, in considerazione anche della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Piombino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CC | DO AN |
IL SEGRETARIO