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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1206/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Milantoni Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla piazza Sedile di Portarotese n.1/a- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Cafaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vallo della Lucania alla via Gioacchino Murat n.34- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n.2485/2024 pubblicata l'8/11/24 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse annullata parzialmente e in ogni caso riformata parzialmente la sentenza oggetto di appello in relazione alla parte impugnata e che fosse dichiarata nulla, inammissibile e comunque rigettata per infondatezza la domanda proposta da
[...]
di versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore CP_1
delle figlie e , con la vittoria delle spese e delle Per_1 Persona_2
competenze del doppio grado di giudizio;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese di lite del doppio grado con attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 23 ottobre 2025 e della successiva ordinanza del 6 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
chiedendo che - a modifica della sentenza di divorzio n. 1440/2021 -
l'assegno di mantenimento di 450,00 E per ciascuna delle figlie e Per_2
fosse versato direttamente alle stesse, entrambe ormai Per_1
maggiorenni.
2 si costituiva, eccependo l'inammissibilità della Parte_1
domanda, in mancanza di una richiesta delle figlie, idonea a fondare la richiesta di una corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento e nel merito chiedendo il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 500,00, deducendo che le figlie, ormai diventate maggiorenni, presentassero nuove esigenze e che le condizioni di vita della fossero migliorate, poiché era rientrata a vivere in CP_1
Campania, anche se già lavorava come insegnante all'epoca del divorzio.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
disponeva che, a modifica della sentenza impugnata,
[...]
versasse l'assegno di mantenimento direttamente alle figlie CP_1
maggiorenni;
disponeva inoltre che la corrispondesse alle figlie la CP_1
somma mensile di € 450,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
compensava le spese di lite.
3 Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
richiamava l'art. 9 della legge n. 898/1970 – come modificato dall'art. 2 della legge n. 436/1978 e dall'art. 13 della legge n. 74/1987
– il quale stabiliva che le sentenze di divorzio passavano in giudicato rebus sic stantibus, restando pertanto suscettibili di modifica in presenza di fatti sopravvenuti idonei a incidere sui rapporti economici tra le parti o sulle condizioni relative all'affidamento dei figli (sent.
Cass. n.2953/2017);
nel caso di specie, le figlie erano diventate maggiorenni successivamente alla sentenza di divorzio e, pertanto, ai sensi dell'art. 337-septies cc, l'assegno di mantenimento doveva essere loro corrisposto direttamente, senza che fosse necessaria una specifica istanza in tal senso;
non risultava provato alcun miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente che era già insegnante al momento del divorzio e il suo recente trasferimento dalla Lombardia alla Campania
non aveva prodotto incrementi reddituali, in assenza di riscontri probatori che spettava al fornire;
Pt_1
4 accoglieva la richiesta del resistente di rivalutazione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, quantificate in un contributo fisso mensile di € 200,00, che quale importo certo e periodico costituente un mantenimento ordinario, era soggetto all'adeguamento automatico Istat, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ord. Cass. n. 10920/2023).
ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1) violazione al principio della domanda ex art. 99 cpc ed erronea applicazione dell'art. 337 septies cc;
sulla base della giurisprudenza di legittimità (sent.Cass. n. 34100/2021; sent.Cass.n. 25300/2013),
peraltro condivisa dalla Corte d'Appello adita, l'attribuzione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente presupponeva la proposizione di una specifica domanda giudiziale da parte del medesimo;
inoltre le figlie convivevano con lui per cui gli era stata assegnata la casa familiare e anche per questo l'assegno per la prole doveva essergli corrisposto quale genitore convivente;
anche se l'art. 337-septies cc riconosceva al figlio maggiorenne non autosufficiente un diritto concorrente con
5 quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno – diritto che ne legittimava la partecipazione al giudizio, sia in via principale che mediante intervento autonomo – l'attribuzione diretta della somma richiedeva comunque la domanda espressa del figlio, nel rispetto del principio della domanda sancito dall'art. 99 cpc;
2) travisamento dei fatti di causa - errata valutazione delle allegazioni, poste a fondamento della decisione;
la sentenza era censurabile nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che entrambe le figlie erano minorenni all'epoca del divorzio, mentre ,
invece, la figlia era già maggiorenne alla data di pubblicazione Per_1
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (30
novembre 2021) e la figlia aveva raggiunto la maggiore età Per_2
soltanto il 19 maggio 2023; ferma restando l'eccezione già sollevata in ordine alla violazione dell'art. 99 cpc, neppure sotto tale profilo ricorrevano i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
ed affermava che:
ai sensi dell'art. 337-septies cc, l'assegno per il figlio maggiorenne dovesse essere corrisposto direttamente all'avente diritto,
6 salvo diversa determinazione giudiziale e l'orientamento contrario richiamato dall'appellante era ormai superato e contrario sia alla lettera della norma che ai principi generali dell'ordinamento;
una volta raggiunta la maggiore età, cessava l'affidamento e veniva meno la figura del “genitore convivente”, poiché il figlio acquisiva la piena capacità di autodeterminarsi e di organizzare liberamente la propria vita con conseguente impossibilità di fondare diritti economici su un mero dato anagrafico di coabitazione;
secondo la giurisprudenza di legittimità più recente e, in particolare, l'ordinanza n. 17183/2020, veniva affermato il principio di auto-responsabilità in virtù del quale il figlio maggiorenne era capace di autodeterminarsi;
la corresponsione diretta dell'assegno al figlio maggiorenne era lo strumento più idoneo a evitare conflitti tra genitori e a favorire l'emancipazione, coerentemente con la ratio dell'affidamento condiviso e con l'uguaglianza di trattamento rispetto ai figli di famiglie unite;
la deroga a tale regola potesse trovare giustificazione solo nel caso in cui il genitore coabitante provvedesse materialmente e in via
7 prevalente ai bisogni quotidiani del figlio, configurando in tal modo l'assegno come contributo alle spese correnti, in conformità agli artt.
147 e 148 cc;
l'interesse alla corresponsione diretta del mantenimento risultava strettamente connesso a finalità di responsabilizzazione e formazione del figlio maggiorenne;
sotto il profilo patrimoniale, versare le somme all'ex coniuge o alle figlie non cambiava la sostanza della corresponsione, ma ciò che assumeva rilievo era la funzione educativa e formativa di tale corresponsione, pienamente coerente con i principi dell'affidamento condiviso e con il dovere dei genitori di favorire l'autonomia dei figli;
non poteva, inoltre, accedersi a una lettura restrittiva dell'art. 337-septies cc, che configurasse il diritto del figlio maggiorenne alla percezione dell'assegno come concorrente con quello del solo genitore convivente;
invero alla luce del regime di affido condiviso, non era, infatti, più possibile individuare in via esclusiva un “genitore convivente”, giacché il principio di condivisione si estendeva anche alla dimensione educativa e formativa;
era incongruo ritenere il figlio maggiorenne, pur non ancora autosufficiente economicamente, assoggettato a una sorta di controllo
8 economico del genitore collocatario, poiché tale impostazione si poneva in evidente contrasto con i principi di autonomia,
responsabilizzazione ed emancipazione progressiva perseguiti dal legislatore;
la controparte non aveva provato che le figlie convivessero con lui nel rispetto dei principi di cui all'art. 2697 cc;
invero, quando il figlio, per motivi di studio, si allontanava stabilmente dalla casa familiare, l'assegno di mantenimento doveva essere corrisposto direttamente al medesimo, favorendone la responsabilizzazione nella gestione delle proprie esigenze, mentre le spese della casa familiare nei periodi in cui non c'erano i figli restavano a carico del genitore collocatario.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con l'altro genitore va versato a quest'ultimo in quanto legittimato concorrente rispetto alla prole.
9 Solo in caso di costituzione in giudizio del figlio e, quindi, in presenza di una sua domanda è possibile procedere al versamento diretto dell'assegno in suo favore.
In tema di mantenimento da parte del genitore separato o
divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza
della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di
assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di
quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e
concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato
assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della
domanda ( cfr. sent. Cass. n.18008/2018; sent. Cass. n.34100/2021 e sent. Cass. n.27308/2022).
Nel caso di specie le figlie maggiorenni e Per_2 Per_1
maggiorenni non autosufficienti, convivono con il padre, quale collocatario prevalente e non si sono costituite in primo grado chiedendo di ricevere direttamente l'assegno.
10 La ha chiesto di poter procedere alla corresponsione CP_1
direttamente alle figlie, ma non ha fondato la sua richiesta affermando che le stesse non convivessero più con il padre collocatario prevalente e non può farlo in sede di appello proponendo per la prima volta inammissibilmente tale questione.
La ratio di tale previsione sta nella necessità di riconoscere al genitore collocatario prevalente un contributo da destinare ai figli anche maggiorenni non autosufficienti sia per le loro esigenze personali sia per fronteggiare le spese da sostenere per mantenerli in maniera adeguata ( spese abitative e di gestione della casa , spese per le utenze, spese alimentari).
Anche il secondo motivo è accoglibile, in quanto all'atto della emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la prima figlia era già maggiorenne e, quindi, la Per_1
maggiore età dedotta quale motivo sopravvenuto poteva valere solo per la secondogenita.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione di riferimento valore indeterminabile- bassa complessità- valori minimi- fase
11 introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte non ritiene di dover modificare le spese del primo grado che possono essere compensate per la soccombenza reciproca in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale in ordine alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie e, quindi, per la sussistenza di due domande contrapposte (cfr.
sent. Cass. S. U. n. 32061/2022).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di di pagare Controparte_1
l'assegno di mantenimento di 450,00 E oltre rivalutazione Istat
direttamente alle figlie maggiorenni, assegno che continuerà a versare al padre a loro favore;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellata a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellante, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA
e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
12 Salerno, 14 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Paolo Sordi
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