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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17687/2024, promosso da:
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in Brasile in data [...], in [...] e quale genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in Persona_1
Brasile in data 16/06/2008;
, nato in [...] in data [...], Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Colleferro n. 15
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_3
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis. Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] in data [...], ed hanno esposto che: Parte_3
• il proprio avo nel 1881 si sposò con nella città di Camisano (CR) ed Persona_2 emigrò poi in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano;
• dall'unione coniugale tra e in data Parte_3 Persona_2
13/10/1894 nacque in Brasile (o ; Persona_3 Persona_4
• quest'ultimo si sposò nel 1916 con (o o e dalla loro unione Persona_5 Per_6 Per_7 coniugale in data 31/03/1918 nacque Parte_1
• quest'ultimo nel 1944 si sposò con e da tale unione coniugale in data 28/09/1950 Persona_8 nacque;
Persona_9
• nel 1976 si sposò con e dalla loro unione coniugale in data Persona_9 Controparte_4
10/10/1977 nacque la ricorrente;
Controparte_2
• quest'ultima nel 2005 si sposò con passando a chiamarsi con il nome Persona_10 [...]
; Controparte_2
• dall'unione coniugale tra e in data 16/06/2008 Controparte_2 Persona_10 nacque il ricorrente;
Persona_1
• dall'unione coniugale tra e , nacquero altresì: Persona_9 Controparte_5
- il ricorrente nato in data [...], il quale nel 2013 si sposò con Parte_2 [...]
; Persona_11
- il ricorrente , nato in data [...], il quale nel 2018 si sposò con Parte_1 [...]
; Persona_12
- la ricorrente , nata in data [...], che nel 2015 si sposò con Controparte_1 [...]
passando a chiamarsi con il nome Persona_13 Controparte_1 CP_1
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_3 non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza suddetta, depositate in data 18.11.2025, parte ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della propria domanda e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. * * *
Ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di , Parte_1 Controparte_1
, e , Controparte_2 Persona_1 Parte_2 limitandosi a produrre la sola procura alle liti.
È evidente come, in assenza di ulteriore documentazione, non sia possibile evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successiva memoria depositata in data 18.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha, in totale autonomia, provveduto a integrare la documentazione probatoria relativa alla discendenza iure sanguinis dei ricorrenti e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi costituito il convenuto, l'esigenza di effettuare la produzione CP_3 di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281- undecies, primo comma c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata
“…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281-duodecies, terzo comma c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Ciò premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che non si è costituita in giudizio rimanendo contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 27/11/2025
Il Giudice Gianluigi Canali 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17687/2024, promosso da:
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in Brasile in data [...], in [...] e quale genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in Persona_1
Brasile in data 16/06/2008;
, nato in [...] in data [...], Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Colleferro n. 15
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_3
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis. Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] in data [...], ed hanno esposto che: Parte_3
• il proprio avo nel 1881 si sposò con nella città di Camisano (CR) ed Persona_2 emigrò poi in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano;
• dall'unione coniugale tra e in data Parte_3 Persona_2
13/10/1894 nacque in Brasile (o ; Persona_3 Persona_4
• quest'ultimo si sposò nel 1916 con (o o e dalla loro unione Persona_5 Per_6 Per_7 coniugale in data 31/03/1918 nacque Parte_1
• quest'ultimo nel 1944 si sposò con e da tale unione coniugale in data 28/09/1950 Persona_8 nacque;
Persona_9
• nel 1976 si sposò con e dalla loro unione coniugale in data Persona_9 Controparte_4
10/10/1977 nacque la ricorrente;
Controparte_2
• quest'ultima nel 2005 si sposò con passando a chiamarsi con il nome Persona_10 [...]
; Controparte_2
• dall'unione coniugale tra e in data 16/06/2008 Controparte_2 Persona_10 nacque il ricorrente;
Persona_1
• dall'unione coniugale tra e , nacquero altresì: Persona_9 Controparte_5
- il ricorrente nato in data [...], il quale nel 2013 si sposò con Parte_2 [...]
; Persona_11
- il ricorrente , nato in data [...], il quale nel 2018 si sposò con Parte_1 [...]
; Persona_12
- la ricorrente , nata in data [...], che nel 2015 si sposò con Controparte_1 [...]
passando a chiamarsi con il nome Persona_13 Controparte_1 CP_1
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_3 non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza suddetta, depositate in data 18.11.2025, parte ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della propria domanda e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. * * *
Ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di , Parte_1 Controparte_1
, e , Controparte_2 Persona_1 Parte_2 limitandosi a produrre la sola procura alle liti.
È evidente come, in assenza di ulteriore documentazione, non sia possibile evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successiva memoria depositata in data 18.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha, in totale autonomia, provveduto a integrare la documentazione probatoria relativa alla discendenza iure sanguinis dei ricorrenti e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi costituito il convenuto, l'esigenza di effettuare la produzione CP_3 di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281- undecies, primo comma c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata
“…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281-duodecies, terzo comma c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Ciò premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che non si è costituita in giudizio rimanendo contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 27/11/2025
Il Giudice Gianluigi Canali 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13