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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 1840/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott.ssa
Elvira Majolino, nella causa civile avente ad oggetto: provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, tra (con l'avv. DI STEFANO SALVATORE) e Parte_1 CP_1
(con l'avv. MARCO DI GLORIA) sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.3.2025, ha pronunciato la seguente ordinanza
Con ricorso depositato il 6.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere presentato all' in data 25.7.2024, la domanda volta ad CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno di inclusione (ADI) e che la stessa, inizialmente accolta ed erogata fino al mese di dicembre 2024, era stata revocata con data 18.12.2024, per la presunta incompletezza dell'attestazione ISEE, stante la mancata indicazione del genitore non convivente, deduceva l'illegittimità della detta revoca, in quanto la suddetta omessa indicazione dell'altro genitore era avvenuta in conformità all'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159 e all'articolo 2, comma 6, lettera b-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n.
48.
Rilevava in particolare che la convivenza si era interrotta a causa di comportamenti violenti e vessatori da parte del padre della figlia, sig. , Pt_2
culminati in una denuncia per maltrattamenti contro familiari e conviventi (ex art. 572 c.p.) formalizzata il 27 aprile 2024, cui aveva fatto seguito l'iscrizione nel registro degli indagati, e che da quel momento la ricorrente aveva interrotto ogni rapporto affettivo ed economico con il sig. , abbandonando l'abitazione Pt_2
condivisa.
In ordine al periculum, allegava l'insussistenza di altri redditi.
L' si costituiva in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
Va in primo luogo osservato che l'accoglimento della domanda cautelare richiede, per un verso, l'accertamento della esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, per altro verso, la sussistenza del c.d. periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario.
Quanto a quest'ultimo requisito, va rammentato che per giurisprudenza costante
(cfr. ad es. Tribunale Roma, 26 gennaio 1998), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il "periculum in mora" va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (cfr. anche
Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).
Secondo gli ordinari principi (art. 2697 C.C.), grava sul ricorrente l'onere di provare il rischio di un “pregiudizio imminente ed irreparabile” a tale categoria di diritti.
Naturalmente, deve trattarsi della prova concreta (pure tenuto conto del fatto che si tratta di fase cautelare) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un danno irreparabile.
Ciò premesso, il ricorso va respinto.
In ordine al fumus, deve rilevarsi come l'assegno di inclusione sia stato istituito dal d.l. n. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, e riconosciuto, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, così come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
La normativa individua poi ulteriori requisiti, sia di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, sia di reddito. In particolare, quanto ai requisiti reddituali, è previsto all'art. 2, comma 2 “…b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a ((euro 10.140)) ; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013…”.
L'art. 7 da ultimo richiamato prevede, per le “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” che “
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici…”
Nella specie, dalle allegazioni di cui al ricorso e dai documenti in atti, emerge che il padre della minore sia indagato per maltrattamenti nei confronti della ricorrente, e purtuttavia non risulta provato che con provvedimento giurisdizionale o dell'autorità competente in materia di servizi sociali sia stata acclarata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del padre verso la figlia, beneficiaria dell'assegno, né che la ricorrente abbia inoltrato ai servizi sociali istanza per il rilascio di un'attestazione dello stato di “estraneità” nei confronti della minore,
Neppure è allegato o dimostrato quanto richiesto all'articolo 2, comma 6, lettera b-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ovvero l'inserimento del padre della minore nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Infine parte ricorrente non ha dimostrato quale fosse il reddito del padre della minore e che lo stesso, cumulato col proprio, consentisse il rispetto dei limiti reddituali previsti legalmente per l'elargizione del beneficio.
Deve dunque ritenersi che nella specie difetti il requisito del fumus.
L'insussistenza del fumus esime dalla disamina sul periculum.
Il ricorso va dunque respinto.
Parte ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., in atti.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese per la difesa della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese per la difesa della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 24.3.2025
Il Giudice
Elvira Majolino
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott.ssa
Elvira Majolino, nella causa civile avente ad oggetto: provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, tra (con l'avv. DI STEFANO SALVATORE) e Parte_1 CP_1
(con l'avv. MARCO DI GLORIA) sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.3.2025, ha pronunciato la seguente ordinanza
Con ricorso depositato il 6.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere presentato all' in data 25.7.2024, la domanda volta ad CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno di inclusione (ADI) e che la stessa, inizialmente accolta ed erogata fino al mese di dicembre 2024, era stata revocata con data 18.12.2024, per la presunta incompletezza dell'attestazione ISEE, stante la mancata indicazione del genitore non convivente, deduceva l'illegittimità della detta revoca, in quanto la suddetta omessa indicazione dell'altro genitore era avvenuta in conformità all'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159 e all'articolo 2, comma 6, lettera b-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n.
48.
Rilevava in particolare che la convivenza si era interrotta a causa di comportamenti violenti e vessatori da parte del padre della figlia, sig. , Pt_2
culminati in una denuncia per maltrattamenti contro familiari e conviventi (ex art. 572 c.p.) formalizzata il 27 aprile 2024, cui aveva fatto seguito l'iscrizione nel registro degli indagati, e che da quel momento la ricorrente aveva interrotto ogni rapporto affettivo ed economico con il sig. , abbandonando l'abitazione Pt_2
condivisa.
In ordine al periculum, allegava l'insussistenza di altri redditi.
L' si costituiva in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
Va in primo luogo osservato che l'accoglimento della domanda cautelare richiede, per un verso, l'accertamento della esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, per altro verso, la sussistenza del c.d. periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario.
Quanto a quest'ultimo requisito, va rammentato che per giurisprudenza costante
(cfr. ad es. Tribunale Roma, 26 gennaio 1998), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il "periculum in mora" va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (cfr. anche
Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).
Secondo gli ordinari principi (art. 2697 C.C.), grava sul ricorrente l'onere di provare il rischio di un “pregiudizio imminente ed irreparabile” a tale categoria di diritti.
Naturalmente, deve trattarsi della prova concreta (pure tenuto conto del fatto che si tratta di fase cautelare) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un danno irreparabile.
Ciò premesso, il ricorso va respinto.
In ordine al fumus, deve rilevarsi come l'assegno di inclusione sia stato istituito dal d.l. n. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, e riconosciuto, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, così come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
La normativa individua poi ulteriori requisiti, sia di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, sia di reddito. In particolare, quanto ai requisiti reddituali, è previsto all'art. 2, comma 2 “…b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a ((euro 10.140)) ; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013…”.
L'art. 7 da ultimo richiamato prevede, per le “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” che “
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici…”
Nella specie, dalle allegazioni di cui al ricorso e dai documenti in atti, emerge che il padre della minore sia indagato per maltrattamenti nei confronti della ricorrente, e purtuttavia non risulta provato che con provvedimento giurisdizionale o dell'autorità competente in materia di servizi sociali sia stata acclarata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del padre verso la figlia, beneficiaria dell'assegno, né che la ricorrente abbia inoltrato ai servizi sociali istanza per il rilascio di un'attestazione dello stato di “estraneità” nei confronti della minore,
Neppure è allegato o dimostrato quanto richiesto all'articolo 2, comma 6, lettera b-bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ovvero l'inserimento del padre della minore nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Infine parte ricorrente non ha dimostrato quale fosse il reddito del padre della minore e che lo stesso, cumulato col proprio, consentisse il rispetto dei limiti reddituali previsti legalmente per l'elargizione del beneficio.
Deve dunque ritenersi che nella specie difetti il requisito del fumus.
L'insussistenza del fumus esime dalla disamina sul periculum.
Il ricorso va dunque respinto.
Parte ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., in atti.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese per la difesa della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese per la difesa della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 24.3.2025
Il Giudice
Elvira Majolino