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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace dr. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3872 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, proposta con atto di citazione iscritto a ruolo in data 01.12.23, riservata in decisione in data 26.01.25, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Bianca Magarò, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Rico Grieco, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 La società citava in giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
871/2023 del 20.10.2023 del Tribunale di Benevento, regolarmente notificato, per far dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della mancata esecuzione da parte dell'opposta delle obbligazioni contenute nel contratto di accelerazione sottoscritto tra le parti ed eccepiva di aver opposto la mancata esecuzione con pec del 18.07.2023 asserendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., stante la manifesta infondatezza dell'avversa pretesa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava Controparte_1
ampiamente le deduzioni avversarie e depositava varia e diversa documentazione a sostegno di tutte le attività svolta, sia in relazione al punto A) del contratto di accelerazione (attinente a ospitalità in co-working, spazio web, networking, e varie collaborazioni) sia in relazione al punto B) (attinente a consulenza organizzativa, operativa e strategica), chiedendo l'integrale conferma del d.i. opposto ed il totale rigetto delle avverse eccezioni, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
A seguito della prima udienza, instaurato correttamente il contraddittorio e depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., il Giudicante proponeva una conciliazione sulla base dell'offerta transattiva omnicomprensiva di € 21.350,00 a carico di parte opponente, spese compensate;
data la mancata adesione di parte opponente, rigettata ogni istanza istruttoria e la provvisoria esecuzione del d.i. opposto data la pronta soluzione del contendere, il processo veniva rinviato sino al 26.01.2025 per la decisione, con termini ex art. 189 c.p.c. concessi medio tempore. Nel corso del giudizio veniva formulata eccezione di inammissibilità per tardività della memoria istruttoria ex art 171 ter n. 2 cpc depositata da parte opponente che non appare fondata e deve ritenersi assorbita al merito del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della
2 legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha
l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-
2004; 6666-2004; 9285-2003). Parte opponente né nell'atto introduttivo, né memorie successive, ha precisato i presupposti per i quali il rapporto sarebbe risultato viziato, limitandosi al diniego totale di svolgimento del rapporto ed alla totale assenza di esecuzione da parte opposta delle obbligazioni contrattuali;
peraltro, tale elemento è totalmente in contrasto con la documentazione depositata per la quale non è stato operato un efficace e pregno disconoscimento.
In generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte opposta ha fornito buona prova del diritto al credito e dell'esistenza del contratto, oltre che della riferibilità all'opponente, mentre parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di fatti limitativi, impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa della ciò è totalmente vero Controparte_1
per i servizi di cui al punto A) del contratto di accelerazione, mentre non è integralmente veritiero per i servizi di cui al punto B). L'opposizione andrà dunque accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, benché parte opponente risulti comunque debitrice per gran parte delle richieste dell'opposta, come di seguito specificato.
Preliminarmente deve ricordarsi che la Corte di Cassazione, in relazione alla rilevanza probatoria delle fatture, ha chiarito con la recente sentenza n. 9542/2018 che il documento contabile è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo ma, in sede di processo pieno di cognizione, assurge a mero indizio. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni
3 eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (ex plurimis Cass. 28/06/2010
n. 15383; Cass. 05/08/2011 n. 17050; Cass. 13/01/2014 n. 462”). Peraltro, in ossequio all'indirizzo tracciato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” Nel caso specifico, l'ampia e diversificata documentazione depositata, non analiticamente disconosciuta né fattivamente contestata da parte opposta, conduce alla piena convinzione dell'integrale svolgimento delle obbligazioni di cui al punto A) del contratto di accelerazione;
per le obbligazioni di cui al punto B), molto più incerte nella loro esecuzione, può farsi pieno riferimento a quanto dedotto da parte opponente nell'atto introduttivo. Di alcun rilievo appare l'originaria eccezione di mancata sottoscrizione del contratto di accelerazione dati i successivi depositi documentali e l'evidenza dei fatti contestati, in cui si è certi della stipula per facta concludentia.
Infatti, in relazione all'attività di assistenza svolta dall'opposta circa il provvedimento di ammissione a finanziamento prot. 0165746 del 07.06.2022 da parte di Invitalia ed alla successiva consulenza è possibile rintracciare elementi sufficienti alla corretta ricostruzione della vicenda nella causa petendi esposta dall'opponente. Si leggano le seguenti affermazioni a pag. 3 dell'atto di citazione: “il contratto di accelerazione non è
4 mai stato adempiuto da parte di , impegnata esclusivamente nella CP_1 conclusione dell'iter burocratico relativo all'ottenimento del finanziamento da parte di
, per il quale ha taciuto informazioni rilevanti quanto ai requisiti di accesso al Pt_1
bando (mai visionato da quali, come sopra evidenziato, la necessità da Parte_1
parte della società richiedente di far fronte con risorse proprie a una quota non finanziata del progetto, tale per cui in data 20.6.2023, è stata costretta a Parte_1 rinunciare alla domanda di erogazione stante l'impossibilità di far fronte all'aumento richiesto, contestando l'inadempimento e la negligenza di .” Da quanto CP_1
letto si desume senza tema di smentita che: 1) ha gestito Controparte_1
l'intera vicenda attinente all'ammissione al finanziamento, sia prima che dopo, tanto che non aveva neppure idea di cosa fosse contenuto nel bando;
2) l'attività Parte_1 burocratica, come anche dedotto dall'opposta, è durata sino al mese di giugno del 2023
e, dunque, la consulenza di i è effettivamente perpetrata per Controparte_1
diversi mesi dalla sottoscrizione del contratto e nella gestione del finanziamento di
Invitalia; 3) la mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali è rimessa alla volontà di di interrompere il finanziamento per assenza di volontà di procedere al Parte_1
previsto aumento di capitale in via autonoma. Quanto detto è confermato più volte nel corso dell'atto introduttivo del giudizio, anche se ribadito ottimamente a pag. 2: “Tale domanda è stata presentata e accettata in data 14.3.2022, tuttavia l'iter amministrativo endo-procedimentale di Invitalia ha richiesto integrazioni documentali sino al Maggio
2023, allorquando la Mc 2030 srl ha appreso per la prima volta che una cospicua quota
(euro 103.095,00) dell'importo necessario a coprire i costi del progetto imprenditoriale per cui era stato chiesto il finanziamento avrebbe dovuto essere a carico della Pt_1 stessa, mediante un aumento di capitale o finanziamento soci infruttifero.” Le eccezioni di presunta indisponibilità degli spazi, di mancato svolgimento del co-working o della mancata esecuzione delle altre obbligazioni contenute nel contratto contestato, già smentite dalla documentazione depositata dall'opposta, trovano pieno compimento nell'art. 1256 c.c., in quanto sono state rese impossibile per responsabilità piena dell'opposta che non ha dato corso al finanziamento Invitalia. Le circostanze che
[...]
non abbia mai letto il bando o non conoscesse le modalità di erogazione del Parte_1 finanziamento, oppure l'attività burocratica e di rendicontazione successiva all'ammissione allo stesso (che spesso si articola in SAL), sono del tutto irrilevanti ai fini del contendere in quanto tali informazioni erano, e sono, di facilissimo reperimento
5 precipuamente per un operatore societario, e sono fatti notori che possono essere posti anche alla base di questa decisione ex art. 115 c.p.c.
In relazione alla domanda di risoluzione contrattuale, dapprima accennata nell'atto introduttivo ma poi non formulata pienamente nelle conclusioni agli atti del presente giudizio, non si ritiene che i vizi dedotti possano condurre comunque alla risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che essi non sono di gravità tale da invalidare l'intero contratto. Ed invero, circa la valutazione della gravità dell'inadempimento, è stato precisato dalla Cass. civ. Sez. II, 16/06/2015, nella sentenza n. 12417, che “nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento”. Orbene, come confermato recentemente dalla Suprema Corte
(Cass 22346/2014): “La valutazione della gravità dell'inadempimento … non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte”. Così non è stato nel caso specifico, in cui peraltro il mancato completamento della consulenza è stato rimesso quasi esclusivamente alla rinunzia alla domanda di erogazione del 20.06.2023 da parte di per non Parte_1 aver dato corso all'aumento richiesto;
ciò conduce, necessariamente, ad una rivalutazione dell'opera effettivamente svolta da ma non ad Controparte_1 una totale estinzione della pretesa di quest'ultima. Mentre andranno pienamente confermate le richieste in relazione al punto A) del contratto di accelerazione, può ritenersi svolta soltanto una parte di quelle al punto B), ovvero circa il 50%: alla somma di € 12.500 + IVA, pertanto, dovrà sommarsi la metà dell'importo stabilito al punto B), ovvero € 8.750,00 + IVA, per un totale di € 21.250,00 + IVA che sono inevitabilmente dovuti da a oltre interessi come richiesti. Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite seguono la relativa soccombenza, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo non comporta la soccombenza di parte opposta. In particolare, il fatto di porre
6 a carico dell'opponente le spese di lite è determinato anche dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta ex art. 185-bis c.p.c., che è stata praticamente confermata in questa sede, e dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione instaurata ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e revoca il d.i. 871/2023 del
20.10.2023 del Tribunale di Benevento, ad ogni effetto di legge;
Part 2) Accerta e dichiara che, per quanto in parte motiva, la società è Parte_1 debitrice nei confronti della società dell'importo Controparte_1 omnicomprensivo di € 21.250,00 oltre I.V.A. e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento di tale importo in favore dell'opposta oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande spiegate nel presente giudizio;
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di in coerenza con i tariffari medi delle tabelle Controparte_1
professionali vigenti ex D.M. 147-22 per il valore del contenzioso contenuto tra
€ 26.001,00 ed € 52.000,00, liquidando a tal fine l'importo di € 5.810,00, oltre
I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, tenuto conto del fatto che non si è tenuta la fase istruttoria, con attribuzione all'Avv. Rico Grieco in quanto anticipatario.
Benevento, lì 28 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
dr. Rosario Molino
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