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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO IO NC, Relatore
GENOVESE IO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento impugnato, sono stati accertati redditi da lavoro dipendente che, secondo l'Ufficio, non sarebbero stati dichiarati per l'anno di imposta 2018
CO FA per tutto l'anno 2018, è stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Moriago della Battaglia, solo nel 2024 si è iscritto all'AIRE e risulta risiedere negli Stati Uniti .
Nel 2018 ha lavorato come dipendente dal 01 gennaio al 30 giugno per la società italiana Società_1 SPA, che si occupa di sviluppo di software, percependo uno stipendio di € 20.727,00, assoggettato a ritenute alla fonte dal sostituto d'imposta; ha lavorato come dipendente dal 01 Luglio al 31 dicembre per la società tedesca Società_2 e Società_3 GMBH, percependo uno stipendio di euro 38.726,26.
L'indirizzo di residenza che il contribuente ha comunicato al datore di lavoro tedesco è quello di Luogo_1 .
Poiché per l'ordinamento tributario italiano vale il principio di tassazione del reddito su base mondiale, in virtù del quale, ai fini delle imposte dirette, i soggetti residenti in Italia ai fini fiscali sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (art. 3, comma 1 del TUIR), con l'avviso di accertamento in oggetto l'Ufficio ha calcolato l'IRPEF e le addizionali dovute dal contribuente sul reddito complessivo, dato dalla somma dei redditi da lavoro dipendente italiano e tedesco, riconoscendo in detrazione dall'imposta lorda le ritenute risultanti dal CUD del datore di lavoro italiano.
Il contribuente ha impugnato l'avviso, sostenendo di aver risieduto in Germania per la maggior parte dell'anno 2018. Ha quindi chiesto l'integrale annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.09.2025 le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo col quale intendono definire la controversia con previsione di compensare le spese del giudizio.
Pertanto, può definirsi in tal senso la materia del contendere
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO IO NC, Relatore
GENOVESE IO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01FE02093 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento impugnato, sono stati accertati redditi da lavoro dipendente che, secondo l'Ufficio, non sarebbero stati dichiarati per l'anno di imposta 2018
CO FA per tutto l'anno 2018, è stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Moriago della Battaglia, solo nel 2024 si è iscritto all'AIRE e risulta risiedere negli Stati Uniti .
Nel 2018 ha lavorato come dipendente dal 01 gennaio al 30 giugno per la società italiana Società_1 SPA, che si occupa di sviluppo di software, percependo uno stipendio di € 20.727,00, assoggettato a ritenute alla fonte dal sostituto d'imposta; ha lavorato come dipendente dal 01 Luglio al 31 dicembre per la società tedesca Società_2 e Società_3 GMBH, percependo uno stipendio di euro 38.726,26.
L'indirizzo di residenza che il contribuente ha comunicato al datore di lavoro tedesco è quello di Luogo_1 .
Poiché per l'ordinamento tributario italiano vale il principio di tassazione del reddito su base mondiale, in virtù del quale, ai fini delle imposte dirette, i soggetti residenti in Italia ai fini fiscali sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (art. 3, comma 1 del TUIR), con l'avviso di accertamento in oggetto l'Ufficio ha calcolato l'IRPEF e le addizionali dovute dal contribuente sul reddito complessivo, dato dalla somma dei redditi da lavoro dipendente italiano e tedesco, riconoscendo in detrazione dall'imposta lorda le ritenute risultanti dal CUD del datore di lavoro italiano.
Il contribuente ha impugnato l'avviso, sostenendo di aver risieduto in Germania per la maggior parte dell'anno 2018. Ha quindi chiesto l'integrale annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.09.2025 le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo col quale intendono definire la controversia con previsione di compensare le spese del giudizio.
Pertanto, può definirsi in tal senso la materia del contendere
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese compensate.