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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3198 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3198 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/A presso lo studio dell'avv. BORRÉ DANIELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato in [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/A presso lo studio dell'avv. BORRÉ DANIELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“pronunciare sentenza di divorzio, con perdita del cognome per la signora mandando CP_1 Pt_1 alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile. Il figlio manterrà con ciascuno dei genitori il rapporto assiduo sino ad ora praticato, Per_1 curando essi di provvedere in via diretta al soddisfacimento delle sue esigenze di natura morale e materiale. La madre percepirà l'assegno unico alle famiglie e i due genitori divideranno fra di loro in ragione del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria relative a , secondo quanto Per_1 previsto dal Protocollo in proposito predisposto dal Tribunale di Torino”.
Per il P.M.: “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Prato Parte_1 CP_1
SI (NO) in data 27/05/2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 parte II, Serie A, anno 2000. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (27/08/2007) maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato SI (NO) in data 27/05/2000 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 1 parte II, Serie A, anno 2000.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato SI (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE
Pag. 2 di 3 dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3198 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/A presso lo studio dell'avv. BORRÉ DANIELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato in [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/A presso lo studio dell'avv. BORRÉ DANIELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“pronunciare sentenza di divorzio, con perdita del cognome per la signora mandando CP_1 Pt_1 alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile. Il figlio manterrà con ciascuno dei genitori il rapporto assiduo sino ad ora praticato, Per_1 curando essi di provvedere in via diretta al soddisfacimento delle sue esigenze di natura morale e materiale. La madre percepirà l'assegno unico alle famiglie e i due genitori divideranno fra di loro in ragione del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria relative a , secondo quanto Per_1 previsto dal Protocollo in proposito predisposto dal Tribunale di Torino”.
Per il P.M.: “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Prato Parte_1 CP_1
SI (NO) in data 27/05/2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 parte II, Serie A, anno 2000. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (27/08/2007) maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato SI (NO) in data 27/05/2000 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 1 parte II, Serie A, anno 2000.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato SI (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE
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