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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 10.12.2025 alle ore 15,50 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2717/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVV. AIELLO MASSIMO contro nato/a a RA (SR) Controparte_1 C.F._1
06/07/1958 rappresentato e difeso dall'AVV. MESSINA MARILENA
Avente ad oggetto: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/12/2025 e la causa è stata posta in decisione. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Siracusa l'emissione del decreto ingiuntivo n. 714/2024 con cui ha ingiunto alla OS
Soc. Coop. Sociale di pagare la somma di Euro 4.656,23, oltre interessi e spese di procedura, somma asseritamente dovuta sia per il mancato versamento del canone di locazione relativo al mese di luglio 2023, indicato in Euro 1.052,55, sia per le ulteriori differenze maturate nel corso del rapporto a seguito dell'adeguamento ISTAT nella misura del 75 per cento pattuita nel contratto, adeguamento che a suo dire avrebbe pagina 1 di 6 generato un credito differenziale progressivamente accumulatosi nel periodo compreso tra l'agosto 2018 e il marzo 2024 e per il quale egli deduceva la piena debenza da parte della conduttrice.
La OS Soc. Coop. Sociale ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo contestando l'intera pretesa monitoria con riferimento agli arretrati derivanti dall'adeguamento ISTAT e rappresentando che nessuna richiesta di aggiornamento era mai pervenuta dal locatore prima della PEC del 27 settembre 2023. L'opponente esponeva inoltre l'invalidità della clausola contrattuale che prevedeva adeguamento automatico del canone, richiamava la costante giurisprudenza che subordina l'insorgenza del diritto all'aggiornamento alla previa e specifica richiesta del locatore e negava che la p.e.c. del 6 ottobre 2023, proveniente dal suo difensore, potesse valere quale ricognizione di debito. Quanto al canone di luglio 2023, rilevava di aver provveduto al relativo pagamento in data 25 giugno 2024, come documentato in atti.
Si è costituito in giudizio resistendo all'opposizione, chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto e sostenendo, da un lato, la validità ed operatività della clausola contrattuale sull'adeguamento ISTAT e, dall'altro, la natura ricognitiva della comunicazione del 6 ottobre 2023 inviata dall'avv. Aiello, ritenuta espressiva del riconoscimento dell'intero credito vantato. L'opposto ha affermato inoltre di avere legittimamente richiesto l'aggiornamento in via annuale e ha contestato la rilevanza delle eccezioni proposte dall'opponente.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 19 febbraio 2025 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia da accogliere per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che, secondo un orientamento ormai del tutto consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, l'aggiornamento del canone previsto dall'art. 32 della legge n. 392 del 1978 non opera automaticamente, neppure in presenza di clausole pagina 2 di 6 contrattuali che prevedano un adeguamento senza necessità di comunicazione del locatore. Si tratta, infatti, di un diritto che sorge solo a seguito di una specifica e tempestiva richiesta del locatore, formulata di anno in anno e destinata a produrre effetti esclusivamente per l'annualità successiva. La Suprema Corte, nella sentenza n. 27287 del 7 ottobre 2021, ha riaffermato, con chiarezza sistematica, che costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui l'aggiornamento ISTAT del canone non può ritenersi operante automaticamente, richiedendosi, quale condizione per il suo sorgere, una espressa richiesta del locatore. In tale decisione la Corte ha evidenziato che l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica ma presuppone una necessaria specifica richiesta del locatore, precisando che, in base all'art. 32 della legge n. 392 del
1978, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni
ISTAT che interverranno nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto. La stessa sentenza richiama, inoltre, i precedenti conformi, tra cui Cass. n. 24753/2008 e Cass. n. 2417/2005, nonché Cass. n.
14673/2003, secondo la quale, “in tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati”.
Tale ricostruzione, che trova ulteriore conferma nella più recente sentenza della
Suprema Corte n. 8301 del 2025, la quale ribadisce che il locatore non può pretendere arretrati anteriori all'atto con cui formula per la prima volta la richiesta di aggiornamento, evidenzia in modo inequivoco che il diritto all'adeguamento del canone non sorge in assenza di una manifestazione espressa della volontà del locatore e non può
pagina 3 di 6 essere retroattivamente esteso a mensilità precedenti alla richiesta. Ne deriva che sono da considerarsi radicalmente prive di effetti le clausole che pretendano di far operare l'aggiornamento in via automatica, ponendosi in contrasto con la ratio imperativa della norma, la quale attribuisce al locatore solo la facoltà, e non il diritto automatico, di chiedere l'aggiornamento, subordinando l'efficacia della variazione alla previa comunicazione annuale al conduttore.
Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'opposto non risulta avere mai avanzato richieste di adeguamento ISTAT anteriormente alla p.e.c. del 27 settembre 2023. Né la comparsa di costituzione fornisce documentazione idonea a dimostrare richieste precedenti, tanto meno annuali. La p.e.c. del 27 settembre 2023 rappresenta, invece, il primo atto formale nel quale viene richiesto l'adeguamento e indicato l'importo rivalutato. Ne consegue che il locatore aveva diritto, da quella data in avanti, alla corresponsione del canone nella misura aggiornata, ma non poteva pretendere arretrati maturati negli anni precedenti, e in particolare per il periodo 1° agosto 2018 - 27 settembre 2023, come invece dedotto nel ricorso monitorio.
La pretesa azionata nel procedimento per ingiunzione difetta quindi del presupposto stesso del diritto, difettando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, elementi richiesti dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per l'emissione del decreto ingiuntivo. Va pertanto disposta la revoca del decreto nella parte concernente gli arretrati ISTAT.
Merita approfondimento anche la questione relativa alla presunta ricognizione del debito da parte dell'avv. Aiello nella sua p.e.c. del 6 ottobre 2023. L'esame del testo della comunicazione, come riportato nella corrispondenza agli atti, non consente di ravvisare un riconoscimento del debito. L'affermazione secondo cui “la mia assistita sta provvedendo al versamento e all'adeguamento nei termini richiesti” non assume natura ricognitiva, sia perché non reca alcuna ammissione specifica degli importi pretesi, sia perché proviene da un difensore e non dalla parte personalmente. La giurisprudenza, anche recente, richiede che la ricognizione di debito provenga dal soggetto obbligato e pagina 4 di 6 che sia diretta al creditore con volontà univoca di riconoscere la pretesa. La Suprema
Corte, con sentenza n. 18831 del 2024, ha affermato che la dichiarazione unilaterale idonea a costituire ricognizione deve provenire direttamente dall'obbligato ed essere indirizzata al creditore senza intermediazioni. Ciò non ricorre nel caso di specie, poiché la comunicazione proviene dal difensore, non è indirizzata al creditore ma al suo legale e, soprattutto, non contiene alcuna ammissione esplicita del debito relativo agli arretrati
ISTAT, ma solo una generica disponibilità a regolarizzare i pagamenti nei limiti dovuti.
È quindi corretta la deduzione dell'opponente secondo cui tale comunicazione non possiede alcuna efficacia negoziale ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Quanto al canone di luglio 2023, risulta pacifico in atti che esso è stato integralmente corrisposto dall'opponente mediante bonifico del 25 giugno 2024, come documentato nell'atto di opposizione. Il pagamento, avvenuto ancorché successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, determina la cessazione della relativa materia del contendere, non residuando più alcun credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione risulta fondata. La mancanza di richiesta annuale rende non dovuti gli arretrati ISTAT sino al 27 settembre
2023, la p.e.c. del 6 ottobre 2023 non integra alcuna ricognizione di debito e il canone di luglio 2023 risulta pagato. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da OS Soc. Coop. Sociale avverso il decreto ingiuntivo n.
714/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 714/2024,
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
OS Soc. Coop. Sociale, spese che liquida in complessivi Euro 1.701,00 per pagina 5 di 6 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 10 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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