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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Deborah Folloni (c.f. ) in San Giuliano C.F._2 Milanese (MI), alla via Carducci n. 41/a;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. Oreste Bencardino (c.f. in Roma (RM), alla C.F._4 via Degli Scipioni n. 268/a;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03.01.2005 in Camerota (SA) regolarmente trascritto presso i Registri di Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2005
- Numero 1 – Parte II Serie A). − disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Signora Persona_1 Parte_1
, attesa la mancata frequentazione nonché i mancati rapporti con il padre, con collocazione
[...] prevalente presso l'abitazione materna sita in San Giuliano Milanese Via Vigorelli n. 12;
− assegnare la casa familiare sita in San Giuliano Milanese, Via Vigorelli n. 12 alla sig.ra Parte_1 con tutto quanto l'arreda e la dota;
[...]
− disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore e della figlia Persona_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella misura pari ad Euro Persona_2
570,00=mensili (già rivalutato dal 2021 ad oggi) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso a Codesto Tribunale.
− Disporre che le visite e le frequentazioni tra padre e figlio minore siano libere secondo le volontà di
a riprendere relazioni con il padre. Persona_1
− Disporre che la Signora continui a percepire l'Assegno Unico in ragione del Parte_1 100%”.
Conclusioni di parte resistente sig. Parte_2
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2. disporre l'affido congiunto del minore che potrà vedere e sentire il padre quando lo Persona_1 vorrà essendo ormai un ragazzo di anni 17, con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, Via Vigorelli n. 12;
3. Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un importo mensile totale per il Parte_2 mantenimento dei suoi figli e pari ad euro 500,00 (duecentocinquanta/00 per Persona_2 Persona_1 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie da dividersi con l'altro coniuge, come da Protocollo del Tribunale, e da concordarsi con entrambi i genitori;
4. Disporre che il padre versi la somma prevista per il mantenimento della figlia (Euro Persona_2 250,00) direttamente alla stessa per un periodo di massimo un anno essendo la stessa ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, svolgendo attività lavorativa;
5. assegnare la casa coniugale di San Giuliano Milanese (MI), alla moglie in funzione dei figli disponendo che il sig. possa portare con sé tutti i suoi effetti personali;
Pt_2
6. disporre che la rata mensile del mutuo venga corrisposta dalla sig.ra al 100% in Pt_3 considerazione del fatto che fino ad oggi tutte le rate sono state pagate per intero dal sig. ; Pt_2
7. disporre che l'Assegno Unico sia richiesto al 50% tra i coniugi;
8. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
9. condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto sopra argomentato per il proprio comportamento”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente sig. Parte_2
, l'affido esclusivo di , con collocazione prevalente presso di sé e relativa
[...] Persona_1 assegnazione della casa coniugale;
il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 570,00, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la previsione che gli padre–figlio possano avvenire in base alla volontà del minore;
la previsione della possibilità di percepire interamente l'assegno unico.
La ricorrente, a fondamento delle proprie domande ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 03.01.2005 in Camerota (SA), trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte II, serie A, anno 2005 e dall'unione sono nati i figli
(26.08.2005), oggi maggiorenne, e (17.07.2008); Persona_2 Persona_1
- le parti si sono separate con sentenza n. 502/2021 del 08.06.2021, pubblicata il 02.09.2021 e passata in giudicato il 03.03.2022;
- dalla separazione i coniugi non si sono riconciliati ed il padre non ha più avuto contatti con i figli;
- la figlia è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_2
- la ricorrente lavora come addetta alle pulizie presso una Cooperativa Sociale;
- entrambi i figli convivono con la madre.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31.01.2025, rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso, il giudice delegato ne ha disposto la rinnovazione rinviando all'udienza del 14.03.2025.
A tale udienza parte ricorrente è comparsa personalmente, per parte resistente nessuno è comparso. La Giudice delegata, rilevata l'irregolarità della notifica, ne ha disposto l'ulteriore rinnovazione, fissando nuova udienza di comparizione delle parti il 19.09.2025.
2. Con comparsa di risposta in data 18.07.2025 si è costituito il sig. aderendo alla Parte_2 domanda di divorzio, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande di controparte e domandando l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre e la regolamentazione degli incontri in base alla volontà del figlio;
la previsione di un contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensile oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
il versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente nella misura di €250,00 mensili, per il tempo massimo per un anno;
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, con la possibilità di prelevare i propri effetti personali;
la previsione che la rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale sia interamente sostenuta dalla ricorrente;
la previsione che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
oltre vittoria di spese e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma II e III c.p.c.
4. Le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 19.09.2025, all'esito della quale hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze e per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio.
*.*.*
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La sentenza di separazione n. 502/2021 del 08.06.2021, pubblicata il 02.09.2021, pronunciata da codesto Tribunale, è passata in giudicato il 03.03.2022. Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande delle parti.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 03.01.2025 nel Comune di Camerota (SA), con atto trascritto nel Parte_2
Registro di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte II, serie A, anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerota (SA) di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Deborah Folloni (c.f. ) in San Giuliano C.F._2 Milanese (MI), alla via Carducci n. 41/a;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. Oreste Bencardino (c.f. in Roma (RM), alla C.F._4 via Degli Scipioni n. 268/a;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03.01.2005 in Camerota (SA) regolarmente trascritto presso i Registri di Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2005
- Numero 1 – Parte II Serie A). − disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Signora Persona_1 Parte_1
, attesa la mancata frequentazione nonché i mancati rapporti con il padre, con collocazione
[...] prevalente presso l'abitazione materna sita in San Giuliano Milanese Via Vigorelli n. 12;
− assegnare la casa familiare sita in San Giuliano Milanese, Via Vigorelli n. 12 alla sig.ra Parte_1 con tutto quanto l'arreda e la dota;
[...]
− disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore e della figlia Persona_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella misura pari ad Euro Persona_2
570,00=mensili (già rivalutato dal 2021 ad oggi) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso a Codesto Tribunale.
− Disporre che le visite e le frequentazioni tra padre e figlio minore siano libere secondo le volontà di
a riprendere relazioni con il padre. Persona_1
− Disporre che la Signora continui a percepire l'Assegno Unico in ragione del Parte_1 100%”.
Conclusioni di parte resistente sig. Parte_2
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2. disporre l'affido congiunto del minore che potrà vedere e sentire il padre quando lo Persona_1 vorrà essendo ormai un ragazzo di anni 17, con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, Via Vigorelli n. 12;
3. Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un importo mensile totale per il Parte_2 mantenimento dei suoi figli e pari ad euro 500,00 (duecentocinquanta/00 per Persona_2 Persona_1 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie da dividersi con l'altro coniuge, come da Protocollo del Tribunale, e da concordarsi con entrambi i genitori;
4. Disporre che il padre versi la somma prevista per il mantenimento della figlia (Euro Persona_2 250,00) direttamente alla stessa per un periodo di massimo un anno essendo la stessa ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, svolgendo attività lavorativa;
5. assegnare la casa coniugale di San Giuliano Milanese (MI), alla moglie in funzione dei figli disponendo che il sig. possa portare con sé tutti i suoi effetti personali;
Pt_2
6. disporre che la rata mensile del mutuo venga corrisposta dalla sig.ra al 100% in Pt_3 considerazione del fatto che fino ad oggi tutte le rate sono state pagate per intero dal sig. ; Pt_2
7. disporre che l'Assegno Unico sia richiesto al 50% tra i coniugi;
8. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
9. condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto sopra argomentato per il proprio comportamento”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente sig. Parte_2
, l'affido esclusivo di , con collocazione prevalente presso di sé e relativa
[...] Persona_1 assegnazione della casa coniugale;
il contributo paterno al mantenimento dei figli di € 570,00, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la previsione che gli padre–figlio possano avvenire in base alla volontà del minore;
la previsione della possibilità di percepire interamente l'assegno unico.
La ricorrente, a fondamento delle proprie domande ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 03.01.2005 in Camerota (SA), trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte II, serie A, anno 2005 e dall'unione sono nati i figli
(26.08.2005), oggi maggiorenne, e (17.07.2008); Persona_2 Persona_1
- le parti si sono separate con sentenza n. 502/2021 del 08.06.2021, pubblicata il 02.09.2021 e passata in giudicato il 03.03.2022;
- dalla separazione i coniugi non si sono riconciliati ed il padre non ha più avuto contatti con i figli;
- la figlia è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_2
- la ricorrente lavora come addetta alle pulizie presso una Cooperativa Sociale;
- entrambi i figli convivono con la madre.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31.01.2025, rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso, il giudice delegato ne ha disposto la rinnovazione rinviando all'udienza del 14.03.2025.
A tale udienza parte ricorrente è comparsa personalmente, per parte resistente nessuno è comparso. La Giudice delegata, rilevata l'irregolarità della notifica, ne ha disposto l'ulteriore rinnovazione, fissando nuova udienza di comparizione delle parti il 19.09.2025.
2. Con comparsa di risposta in data 18.07.2025 si è costituito il sig. aderendo alla Parte_2 domanda di divorzio, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande di controparte e domandando l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre e la regolamentazione degli incontri in base alla volontà del figlio;
la previsione di un contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensile oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
il versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente nella misura di €250,00 mensili, per il tempo massimo per un anno;
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, con la possibilità di prelevare i propri effetti personali;
la previsione che la rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale sia interamente sostenuta dalla ricorrente;
la previsione che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
oltre vittoria di spese e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma II e III c.p.c.
4. Le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 19.09.2025, all'esito della quale hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze e per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio.
*.*.*
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La sentenza di separazione n. 502/2021 del 08.06.2021, pubblicata il 02.09.2021, pronunciata da codesto Tribunale, è passata in giudicato il 03.03.2022. Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande delle parti.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 03.01.2025 nel Comune di Camerota (SA), con atto trascritto nel Parte_2
Registro di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte II, serie A, anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerota (SA) di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi