CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 14643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14643 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MANAI SOFIEN nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso • Penale Sent. Sez. 3 Num. 14643 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN EN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare inframuraria, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., considerato che il giudice a quo ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, senza dichiararne la nullità, pur avendo il ricorrente evidenziato la carenza di motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice, nel disporre la misura cautelare, ha integralmente recepito la richiesta del pubblico ministero, riproducendone interi passi, pienamente coincidenti e sovrapponibili alla richiesta del pubblico ministero. Tale coincidenza, sia nelle parole che nella punteggiatura, trovava massima manifestazione nella parte dedicata all'identificazione dell'indagato e, parimenti, laddove si afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, pur ammettendo che il giudice di ON abbia fatto ricorso alla tecnica redazionale cosiddetta per "incorporazione", con rinvio recettizio alla richiesta del PM, ha tuttavia escluso la totale sovrapposizione dai due testi, evidenziando l'aggiunta di considerazioni e di valutazioni effettuate dal giudice che esplicitavano una autonoma valutazione. Al riguardo, il ricorrente rappresenta che la mera aggiunta di una breve relazione sull'attività investigativa, di frasi e di considerazioni - di cui il testo richiamato è privo - non è idonea ad esplicitare un'autonoma argomentazione da parte del giudice né sotto il profilo dei gravi indizi né sotto il profilo delle esigenze cautelari. Sostanzialmente, l'apparato esplicativo dell'ordinanza del giudice di ON nulla ha aggiunto alla richiesta del PM, dal punto di vista critico e argomentativo, in ordine alla attualità del pericolo e alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Viene comunemente ammessa, in giurisprudenza, la cosiddetta motivazione per relationem, cioè quella tipologia di motivazione che si caratterizza per il richiamo all'apparato argomentativo di altro atto o provvedimento giurisdizionale. In tal senso, Sez U, 21/06/2000, Primavera, ha stabilito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da 1 considerare legittima allorchè: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. 1.2.Nel caso in disamina, la sussistenza del primo requisito è incontroversa, poiché il ricorrente non sostiene che la motivazione della richiesta cautelare sia carente o illogica. E' ravvisabile anche il secondo requisito, in quanto l'atto di impulso cautelare è ostensibile e il ricorrente ha infatti dimostrato di ben conoscerlo. Altrettanto, in ordine al terzo requisito, occorre osservare come esso richieda che il giudice che emette il provvedimento richiamante, lungi dall'effettuare un' acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione del provvedimento richiamato, ne selezioni i passi essenziali, ai fini del proprio convincimento, e ne esamini e valuti criticamente i contenuti, sottoponendoli ad un penetrante vaglio, sottolineandone la significazione dimostrativa e facendoli propri, all'esito di una accurata analisi. Viceversa, ricorre il vizio di mancanza di motivazione - e non è accettabile la motivazione per relationem- allorché il giudice, nel fare riferimento ad altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo. E correttamente, al riguardo, il giudice a quo ha sottolineato come la I. n. 47 del 2015 miri a garantire che dalla lettura del titolo cautelare emerga che la decisione del giudice costituisce frutto di un aútonomo percorso valutativo del nnatériale .probatorio. In questa prospettiva, si è affermato, in giurisprudenza, che è legittima l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale ove il giudice per le indagini preliminari, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, motivi per relationem, mediante rinvio alla richiesta del pubblico ministero, purché dimostri di aver preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento (Sez.2, n.36409 del 18/09/2012; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Rv. 283171). Nel caso in disamina, condivisibimente, il giudice a quo ha rilevato una solo parziale sovrapponibilità del provvedimento cautelare genetico con la richiesta del PM, tale da non inficiare il vaglio di legittimità del rinvio alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti il giudice che ha applicato l'ordinanza ha richiamato la richiesta del pubblico ministero limitatamente all'enunciazione delle fonti indiziarie e dei dati di fatto di rilievo cautelare, quali precedenti di polizia e i precedenti penali. A tale esposizione ha poi fatto seguito l'esplicitazione di autonome considerazioni in ordine alla valenza indiziaria delle fonti, facendo anche richiamo alla specificità della condizione soggettiva del detenuto. In particolare, con riferimento all'apprezzamento delle esigenze cautelari, il giudice ha introdotto autonome riflessioni con riferimento allo status del ricorrente di detenuto per altra causa. 2 Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024 il Consigliere estensore Il giudice del riesame ha, inoltre, effettuato una propria ed autonoma valutazione indicando i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, richiamando gli esiti delle attività di intercettazione sull'utenza in uso all'indagato e le risultanze investigative emerse in occasione della escussione a sommarie informazioni degli acquirenti abituali del AN, che lo hanno riconosciuto con certezza e che hanno indicato elementi di riscontro plurimi e convergenti. Il giudice ha anche riconfermato la valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato in ragione della dedizione manifestata dall'indagato all'attività di spaccio, in quanto continuativa e protratta nel tempo, come attestano i precedenti penali, accomunati tutti dal perseguimento di un profitto illecito, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della misura custodiale in considerazione anche di profili personali relativi all'assenza di una fissa dimora e di un'attività lavorativa, condizioni che non assicurano alcun distacco dalle attività delittuose. La Corte d'appello ha dunque ritenuto che il giudice della cautela abbia dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della richiesta del PM, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni unite, nella sentenza appena citata. 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso • Penale Sent. Sez. 3 Num. 14643 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN EN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare inframuraria, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., considerato che il giudice a quo ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, senza dichiararne la nullità, pur avendo il ricorrente evidenziato la carenza di motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice, nel disporre la misura cautelare, ha integralmente recepito la richiesta del pubblico ministero, riproducendone interi passi, pienamente coincidenti e sovrapponibili alla richiesta del pubblico ministero. Tale coincidenza, sia nelle parole che nella punteggiatura, trovava massima manifestazione nella parte dedicata all'identificazione dell'indagato e, parimenti, laddove si afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, pur ammettendo che il giudice di ON abbia fatto ricorso alla tecnica redazionale cosiddetta per "incorporazione", con rinvio recettizio alla richiesta del PM, ha tuttavia escluso la totale sovrapposizione dai due testi, evidenziando l'aggiunta di considerazioni e di valutazioni effettuate dal giudice che esplicitavano una autonoma valutazione. Al riguardo, il ricorrente rappresenta che la mera aggiunta di una breve relazione sull'attività investigativa, di frasi e di considerazioni - di cui il testo richiamato è privo - non è idonea ad esplicitare un'autonoma argomentazione da parte del giudice né sotto il profilo dei gravi indizi né sotto il profilo delle esigenze cautelari. Sostanzialmente, l'apparato esplicativo dell'ordinanza del giudice di ON nulla ha aggiunto alla richiesta del PM, dal punto di vista critico e argomentativo, in ordine alla attualità del pericolo e alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Viene comunemente ammessa, in giurisprudenza, la cosiddetta motivazione per relationem, cioè quella tipologia di motivazione che si caratterizza per il richiamo all'apparato argomentativo di altro atto o provvedimento giurisdizionale. In tal senso, Sez U, 21/06/2000, Primavera, ha stabilito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da 1 considerare legittima allorchè: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. 1.2.Nel caso in disamina, la sussistenza del primo requisito è incontroversa, poiché il ricorrente non sostiene che la motivazione della richiesta cautelare sia carente o illogica. E' ravvisabile anche il secondo requisito, in quanto l'atto di impulso cautelare è ostensibile e il ricorrente ha infatti dimostrato di ben conoscerlo. Altrettanto, in ordine al terzo requisito, occorre osservare come esso richieda che il giudice che emette il provvedimento richiamante, lungi dall'effettuare un' acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione del provvedimento richiamato, ne selezioni i passi essenziali, ai fini del proprio convincimento, e ne esamini e valuti criticamente i contenuti, sottoponendoli ad un penetrante vaglio, sottolineandone la significazione dimostrativa e facendoli propri, all'esito di una accurata analisi. Viceversa, ricorre il vizio di mancanza di motivazione - e non è accettabile la motivazione per relationem- allorché il giudice, nel fare riferimento ad altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo. E correttamente, al riguardo, il giudice a quo ha sottolineato come la I. n. 47 del 2015 miri a garantire che dalla lettura del titolo cautelare emerga che la decisione del giudice costituisce frutto di un aútonomo percorso valutativo del nnatériale .probatorio. In questa prospettiva, si è affermato, in giurisprudenza, che è legittima l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale ove il giudice per le indagini preliminari, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, motivi per relationem, mediante rinvio alla richiesta del pubblico ministero, purché dimostri di aver preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento (Sez.2, n.36409 del 18/09/2012; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Rv. 283171). Nel caso in disamina, condivisibimente, il giudice a quo ha rilevato una solo parziale sovrapponibilità del provvedimento cautelare genetico con la richiesta del PM, tale da non inficiare il vaglio di legittimità del rinvio alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti il giudice che ha applicato l'ordinanza ha richiamato la richiesta del pubblico ministero limitatamente all'enunciazione delle fonti indiziarie e dei dati di fatto di rilievo cautelare, quali precedenti di polizia e i precedenti penali. A tale esposizione ha poi fatto seguito l'esplicitazione di autonome considerazioni in ordine alla valenza indiziaria delle fonti, facendo anche richiamo alla specificità della condizione soggettiva del detenuto. In particolare, con riferimento all'apprezzamento delle esigenze cautelari, il giudice ha introdotto autonome riflessioni con riferimento allo status del ricorrente di detenuto per altra causa. 2 Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024 il Consigliere estensore Il giudice del riesame ha, inoltre, effettuato una propria ed autonoma valutazione indicando i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, richiamando gli esiti delle attività di intercettazione sull'utenza in uso all'indagato e le risultanze investigative emerse in occasione della escussione a sommarie informazioni degli acquirenti abituali del AN, che lo hanno riconosciuto con certezza e che hanno indicato elementi di riscontro plurimi e convergenti. Il giudice ha anche riconfermato la valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato in ragione della dedizione manifestata dall'indagato all'attività di spaccio, in quanto continuativa e protratta nel tempo, come attestano i precedenti penali, accomunati tutti dal perseguimento di un profitto illecito, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della misura custodiale in considerazione anche di profili personali relativi all'assenza di una fissa dimora e di un'attività lavorativa, condizioni che non assicurano alcun distacco dalle attività delittuose. La Corte d'appello ha dunque ritenuto che il giudice della cautela abbia dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della richiesta del PM, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni unite, nella sentenza appena citata. 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.