Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Parere definitivo 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02257/2026REG.PROV.COLL.
N. 01512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DI PO, CA PO e AS SE, rappresentate e difese dall'Avvocato Maria Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05255/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. CA RD;
Preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dai difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. DI PO, CA PO e AS SE hanno impugnato il provvedimento del Comune di Somma Vesuviana, notificato in data 24 maggio 2022, recante “Accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione Commissario ad Acta del 15/01/2019. Dichiarazione di immissione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale”, unitamente a tutti gli atti presupposti e collegati, tra cui il verbale di sopralluogo del 9 novembre. In corso di causa hanno proposti motivi aggiunti avverso la nota prot. n. 7877 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto “Sopralluogo del 09.11.2021 in via Campana n. 4 presso l’abitazione di DI PO. Verifica ordinanza di demolizione Commissario ad Acta del 15 gennaio 2019”, depositato dal Comune di Somma Vesuviana in data 7 marzo 2023, lamentando in particolare l’indeterminatezza dell’area acquisita, la sproporzione dell’acquisizione rispetto alle opere ritenute abusive, tenuto conto, peraltro, della legittimità di alcune opere e dell’avvenuta ottemperanza (in particolare anche riguardo alla ringhiera, poi, ripristinata per ragioni di sicurezza), l’illegittimità della motivazione per relationem, la mancata notifica e conoscenza degli atti presupposti, la violazione della scansione procedimentale di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il T.a.r. ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti. Ricostruita la complessa vicenda amministrativa, originata da esposti della vicina di casa e caratterizzata da plurimi interventi commissariali culminati nelle ordinanze di demolizione del 15 gennaio 2019, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure con cui le ricorrenti hanno contestato la natura abusiva delle opere e l’esistenza di titoli legittimanti, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere fatti valere con l’impugnazione delle ordinanze di demolizione ormai inoppugnabili. Ha altresì giudicato infondate le ulteriori doglianze, rilevando che: a) il provvedimento di demolizione del 2019 riguarda anche il vano abusivo, il solaio, la parete fissa e la pavimentazione del terrazzo; b) la dedotta rimozione della sola balaustra non integra ottemperanza; c) l’inottemperanza costituisce illecito permanente; d) l’acquisizione dell’area di sedime è effetto automatico e vincolato dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non richiede specifica motivazione né previa comunicazione di avvio del procedimento; e) la motivazione per relationem è legittima purché gli atti siano individuabili e accessibili e il verbale di sopralluogo ha natura di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
2. Avverso tale sentenza le originarie ricorrenti hanno proposto appello, deducendo: 1) la nullità per pronuncia extra petita ed ultra petita, oltre alla violazione degli artt. 35, 63 e 64 c.p.a, 3 della legge n. 241 del 1990, 31 e ss. d.P.R. 380 del 2001, 31 e ss. della legge n. 47 del 1985, 24, 42, 97 Cost., artt. 1 del prot. 1 della CEDU e artt. 17 e 41 della CDFUE, essendo state ritenute inammissibili le censure in quanto riferite alle inoppugnabili ordinanze di demolizione, mentre hanno ad oggetto unicamente a vizi propri del provvedimento di accertamento di inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale, come confermato dall’ottemperanza delle ordinanze di demolizione, dimostrato dall’ordinanza n. 104 del 2010, dalla c.t.u. del 1968, dai sopralluoghi dell’UTC e del Corpo Forestale, dalla d.i.a. del 2011 e dalle autorizzazioni dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, dai quali emerge la preesistenza del vano e del solaio, la legittimità della pavimentazione e impermeabilizzazione del terrazzo, nonché la natura dell’abuso limitata alla sola balaustra, peraltro rimossa nei termini e successivamente ripristinata unicamente per ragioni di sicurezza, senza integrare alcuna “nuova costruzione” - elementi non colti dal T.a.r., che non ha valutato la prova documentale, non ha tenuto conto del lasso temporale trascorso tra la comunicata ordinanza di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza (tre anni), in violazione dei principi di certezza giuridica, ragionevolezza, buona amministrazione e legalità dell’azione sanzionatoria, nonché della non corretta scansione procedimentale, e non ha sanzionato l’indicazione meramente approssimativa (“circa 30 mq”) dell’area acquisita, senza alcuna perimetrazione, classificazione urbanistica, esplicitazione delle modalità di calcolo e motivazione in ordine alla necessità dell’acquisizione rispetto alla rimozione delle opere abusive; 2) violazione degli artt. 63, 64 c.p.a., art. 115 c.p.c., 3, 7, 21 octies l. 241 del 1990; 24, 42, 97 Cost., in quanto è stata erroneamente esclusa l’irrilevanza della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, che ha impedito di rappresentare elementi idonei a condurre a un esito diverso; 3) la violazione degli artt. 35, 63 e 64 c.p.a., 3, 7 della legge n. 241 del 1990, 31 d.p.r. 380 del 2001, 24, 42, 97 Cost., 115 c.p.c., in quanto la sentenza, nel dichiarare inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza del 22 marzo 2022, a cui è stata attribuita natura meramente endoprocedimentale, non ha considerato la sua portata lesiva e la necessità della notifica dell’accertamento dell’inottemperanza, che, nel caso di specie, è assente.
Le appellanti, con motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2026, hanno rappresentato che, successivamente alla proposizione dell’appello, a seguito di visura catastale, hanno appreso che il Comune di Somma Vesuviana ha acquisito al proprio patrimonio non la sola area del terrazzino di circa 30 mq indicata nei provvedimenti di accertamento di inottemperanza, bensì l’intero immobile identificato al Foglio 31, particella 521, realizzando di fatto una illegittima espropriazione totale della casa di abitazione, ed hanno, dunque, lamentato l’illegittima compressione del diritto di proprietà, in violazione degli artt. 24, 42 e 97 Cost., dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e degli artt. 17 e 41 CDFUE.
Il Comune costituitosi ha chiesto in via preliminare un rinvio per meglio articolare le difese sui motivi aggiunti, di cui, tuttavia, ha denunciato l’inammissibilità, e nel merito ha concluso per l’infondatezza dell’appello e dei motivi aggiunti, chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 marzo 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. In via preliminare va rigettata l’istanza di rinvio dell’Amministrazione resistente, visto che i motivi aggiunti formulati sono destituiti di ogni fondamento. Difatti, la voltura catastale, che deve ritenersi invocata quale elemento probatorio e non quale atto impugnato in questa sede, essendo circoscritti, i motivi aggiunti in appello agli atti già impugnati in primo grado, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non ha alcuna rilevanza probatoria, in quanto priva di effetti traslativi della proprietà - effetti che possono collegarsi solo al provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, a cui la voltura deve essere conforme. Un’eventuale discrasia della voltura dal provvedimento di acquisizione dovrebbe, pertanto, essere corretta, ma tale problematica non può essere affrontata in questa sede in considerazione dell’impossibilità in appello di proporre nuove domande e, quindi, impugnare ulteriori atti.
3. Nel merito, l’appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza per pronuncia extra petita ed ultra petita, oltre che per la violazione degli artt. 35, 63 e 64 c.p.a, 3 della legge n. 241 del 1990, 31 e ss. d.P.R. 380 del 2001, 31 e ss. della legge n. 47 del 1985, 24, 42, 97 Cost., artt. 1, prot. 1, CEDU e artt. 17, 41 CDFUE.
La censura è infondata, in quanto i motivi formulati delle originarie ricorrente ed odierne appellanti in primo grado sono stati correttamente interpretati e valutati. Tali censure, nel sostenere che l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive deve riferirsi alla sola ringhiera, essendo legittime le altre opere, si traduce in una censura della ordinanza di demolizione n. 1504 del 2019, da cui risulta, ormai in modo inoppugnabile, che le opere abusive sono, invece, anche il solaio e la parete, che creano un vano destinato a cucina e le altre opere indicate. Peraltro, tutta la documentazione invocata a dimostrazione della non abusività delle opere è anteriore all’ordinanza di demolizione, per cui del tutto irrilevante.
Piuttosto il motivo in esame si presenta generico e, dunque, inammissibile nella misura in cui si limita a reiterare la censura di indeterminatezza e carenza di motivazione del provvedimento di acquisizione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha precisato che nessuna specifica determinazione e motivazione è necessaria laddove il provvedimento di acquisizione sia circoscritto all’area di sedime dell’opera abusiva (che non consiste unicamente nella ringhiera, contrariamente a quanto asserito dalle appellanti) e non si estenda ad un’area ulteriore (cfr. in questo senso, tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3949, in tema di costruzioni abusive, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo, che si verifica ope legis per effetto della mera inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto ulteriore alla semplice identificazione dell'abuso, l'individuazione dell'ulteriore area la cui acquisizione è parimenti doverosa va motivata, volta per volta).
3.2. Pure infondato è il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 63, 64 c.p.a., art. 115 c.p.c., 3, 7, 21-octies della legge n. 241 del 1990, 24, 42, 97 Cost., in quanto è stata erroneamente esclusa l’irrilevanza della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, che ha impedito di rappresentare elementi idonei a condurre a un esito diverso.
L’effetto acquisitivo dell’immobile abusivo che si produce ipso iure scaduto il termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall’inottemperanza dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicante alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato (Cons. Stato sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329; Cons. Stato, Sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7814, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva costituisce una misura di carattere sanzionatorio conseguente, in modo automatico, all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, sicché la relativa ordinanza non richiede di essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento).
Peraltro, le appellanti non hanno evidenziato alcun profilo che avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento impugnato.
3.3. Neppure può accogliersi la terza censura, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 35, 63 e 64 c.p.a., 3, 7 della legge n. 241 del 1990; 31 d.p.r. 380 del 2001, 24, 42, 97 Cost., 115 c.p.c., in considerazione della dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza del 22 marzo 2022.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale. Esso ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento. Pertanto tale verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex articolo 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale (v., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8769; v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033, secondo cui l’acquisizione gratuita rappresenta un’autonoma sanzione, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza, entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall'Amministrazione, di talché l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, per cui, in considerazione della natura meramente dichiarativa del provvedimento di acquisizione, deve escludersi che la mancata notifica del verbale che accerti l’inottemperanza all’ordine di demolizione possa inficiare la legittimità del provvedimento acquisitivo, e deve ritenersi che ogni doglianza avverso l’oggetto stesso dell’acquisizione — comprendendovi la sua materiale possibilità — ed i confini dell’acquisto della proprietà in capo all’ente pubblico debbono essere fatti valere nei confronti del successivo atto dell’Amministrazione che, facendo proprio l’esito dell’accertamento, ne fa discendere gli effetti di legge).
Invero, l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, nello stabilire che l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente, non prescrive una notifica separata ed autonoma del verbale delle competenti autorità da cui risulti l’inottemperanza, per cui è sufficiente la notifica del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale da cui risulti l’accertamento dell’inottemperanza, che può essere contestato, nel suo contenuto, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di acquisizione.
Ciò premesso, risulta pertanto corretta la decisione di primo grado, visto che, dal punto di vista sostanziale, il provvedimento impugnato contiene l’accertamento dell’inottemperanza, fondato, dal punto di vista istruttorio, sul verbale richiamato, il cui contenuto non è oggetto di alcuna contestazione effettivamente fondata, essendosi limitata le appellanti ad insistere sulla natura legittima delle opere e sulla sostituzione della ringhiera. Né può ritenersi ostativo il tempo trascorso, posto che l’inottemperanza non sussiste e non può, conseguentemente, essere accertata prima della decorrenza del termine assegnato per l’ottemperanza, ma successivamente, una volta verificatasi l’inottemperanza e prodottisi gli effetti traslativi, l’Amministrazione interviene con atti meramente accertativi, rispetto a cui non incide il fattore tempo, che non può rimuovere o modificare la situazione ormai consolidatasi.
4. In conclusione, l’appello ed i motivi aggiunti devono essere rigettati. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le appellanti alla refusione, a favore del procuratore antistatario (Avv. Aniello Mele) del Comune appellato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
CA RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RD | IO ER |
IL SEGRETARIO