Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2257
CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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CS
Parere definitivo 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per pronuncia extra petita ed ultra petita; violazione di norme procedurali e sostanziali

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che le doglianze delle appellanti in primo grado, relative alla natura abusiva delle opere e all'esistenza di titoli legittimanti, costituivano in realtà una contestazione delle ordinanze di demolizione ormai inoppugnabili. La Corte ha altresì ritenuto generica la censura di indeterminatezza e carenza di motivazione del provvedimento di acquisizione, non confrontandosi con la sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, ha natura sanzionatoria e automatica, rendendo l'atto di acquisizione meramente dichiarativo e non richiedendo, di regola, una comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, le appellanti non hanno evidenziato profili specifici che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

  • Rigettato
    Legittimità del verbale di accertamento dell'inottemperanza

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, qualificando il verbale di accertamento come atto endoprocedimentale, strumentale e privo di autonoma lesività. La lesività è ravvisabile solo nell'atto formale di acquisizione al patrimonio comunale. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 non prescrive una notifica separata del verbale, essendo sufficiente la notifica del provvedimento di acquisizione.

  • Rigettato
    Illegittima acquisizione dell'intero immobile

    La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio del Comune e ritenuto i motivi aggiunti destituiti di fondamento. Ha chiarito che la voltura catastale non ha rilevanza probatoria e che eventuali discrasie tra la voltura e il provvedimento di acquisizione dovrebbero essere corrette, ma ciò non può essere affrontato in appello in quanto non si possono proporre nuove domande o impugnare ulteriori atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2257
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2257
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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