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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 194/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.376/2023 promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da:
RACE ART 27 Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Modena Rua del Muro n. 60 presso e nello studio dell'avv. Francesco Basenghi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 23.01.2023 rep 7131 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione agli avvisi di addebito opposti n. 370
2019 00002186033 000 e n. 370 2019 00002190 37000 proposta da 27 Pt_2
CP_ nei confronti di ed in parte la rigettava confermando la relativa Parte_1
CP_ pretesa contributiva di tra cui quella relativa alla posizione di Parte_3
In particolare in tale ricorso l'odierna appellante chiedeva che, accertata l'insussistenza dei contestati motivi di illegittimità relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi e formalizzati con Controparte_3 CP_4
e il Tribunale dichiarasse la nullità
[...] Controparte_5 Parte_3
e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-102-01 del 14 febbraio 2018 (prot. n. 1731 del 14 febbraio 2018) e del verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO00000/2018-102-02 del 14 febbraio 2018 (prot. n. 1732 del 14 febbraio CP_ 2018) e, per l'effetto, dichiarasse non dovute le somme rivendicate dall' così come quantificate nell'avviso di addebito n. 370 2019 00002186033 000 formato il 24 aprile 2019 e notificato il 27 aprile 2019 dell'importo di euro 6.851,04 e nell'avviso di addebito n. 370 2019 00002190 37000 formato il 24 aprile 2019 e notificato il 27 aprile 2019 dell'importo di euro 39.371,52.
Deduceva che, a seguito di accesso ispettivo, era stata destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-102-01 del 14 febbraio
2018 e del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-
102-02 del 14 febbraio 2018 in cui erano state contestate plurime irregolarità riferibili ai lavoratori , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e che aveva, quindi, ricevuto due ordinanze CP_5 Parte_3 ingiunzione e due avvisi di addebito e precisamente il n. 370 2019 00002186033
000, formato il 24 aprile 2019 con il quale veniva intimato il pagamento di complessivi di euro 6.851,04 a titolo di contributi asseritamente dovuti per il periodo 12/2015-6/2016 e n. 370 2019 00002190 37000 formato il 24 aprile
2019, con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 39.371,52
a titolo di contributi asseritamente dovuti per il periodo 7/7/2014-12/2017.
Contestava, quindi, analiticamente la legittimità di detti avvisi di addebito
2 chiedendone l'annullamento CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Modena sezione lavoro accoglieva solo parzialmente CP_ l'opposizione ed, in particolare, riteneva l'insussistenza della pretesa di in relazione alla posizione di la fondatezza della Controparte_3 pretesa contributiva in relazione a la parziale fondatezza Controparte_4
CP_ della pretesa di in relazione a limitatamente Parte_4
“all'effettivo e reale svolgimento da parte di di mansioni di addetta a CP_5 tempo pieno al front-office nel periodo 9.10.2015-27.12.2015” e la fondatezza CP_ della pretesa contributiva di in relazione a Parte_3
2. Proponeva appello contestando la sentenza di primo Parte_5 grado solo in relazione alla posizione di Parte_3
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea o falsa motivazione in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro di evidenziando la Parte_3 contraddittorietà con quanto statuito dalla sentenza n. 708/2022 emessa dal
Tribunale di Modena in relazione all'opposizione ad ordinanza ingiunzione scaturente dal medesimo verbale ispettivo.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro con sostenendo che il Parte_3 giudice avesse sbagliato nella valutazione delle risultanze istruttorie, delle dichiarazioni rese agli ispettori e nella ripartizione degli oneri probatori ed evidenziando che, nonostante l'ammissione della prova testimoniale dello CP_ stesso, non l'aveva citato.
Con il terzo motivo di appello deduceva che la motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro con fosse errata stante Parte_3
l'assenza di qualsiasi dichiarazione testimoniale riferibile allo stesso e per mancata dimostrazione della natura subordinata del rapporto di lavoro da parte CP_ di
Con il quarto motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata anche nella parte in cui aveva motivato in relazione alla compatibilità tra l'attività di copilota
- tutor e quella di amministratore della società. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 12 giugno 2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria
3 svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello.
Si ritiene che lo stesso così come proposto sia infondato.
La sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Modena che ha deciso sull'opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse a seguito del medesimo verbale ispettivo e relative anche alla posizione di annullandole in parte qua non può Parte_3 formare giudicato esterno rispetto alla presente vertenza.
Seppure, infatti, sia la presente causa che le cause riunite decise con la suddetta sentenza abbiano ad oggetto il rapporto di lavoro tra la società appellante e così come riqualificato a seguito del verbale ispettivo, tuttavia Parte_3
CP_ sono differenti le parti in quanto non ha partecipato al giudizio deciso con tale sentenza e, quindi, non vi può essere alcun giudicato.
In relazione al secondo, il terzo e quarto motivo di appello, tutti relativi alla prova della natura subordinata del rapporto di lavoro con e alla Parte_3
CP_ contestazione della sua ricostruzione come fatta da che si ritiene vadano esaminati congiuntamente, si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che l'onere della prova della pretesa contributiva relativa alla posizione di lavoratore subordinato di incombeva su Parte_3
CP_
Secondo quanto opinato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. lav n. 10583/2017) infatti: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro.”
Tanto precisato si ritiene che nel caso di specie, a differenza di quanto opinato CP_ dal giudice di primo grado, non abbia adeguatamente provato la pretesa contributiva nei confronti della società appellante relativa ad un asserito rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e a tempo pieno con Parte_3 inquadramento al secondo livello del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus dal 12 luglio 2014 al 14 dicembre 2017. CP_
infatti, si è limitato, per provare la sussistenza del suddetto rapporto di
4 lavoro, a produrre il verbale ispettivo neppure con tutti i relativi allegati e le dichiarazioni rese in sede ispettiva da senza nemmeno citarlo come Parte_3 teste a conferma delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e contestate CP_ dall'appellante e ciò nonostante la prova testimoniale fosse stata chiesta da e ammessa dal giudice.
Tale carenza è particolarmente grave perché le dichiarazioni rese in sede ispettiva da non sono lineari e sono state smentite dallo stesso nel Parte_3 giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, avente ad oggetto i medesimi fatti, definito con la sentenza n.708/2022 passata in giudicato.
Nel corso del giudizio di primo grado l'appellante ha, infatti, prodotto la sentenza n. 708/2022 con cui, sulla base delle prove per testi assunte in tale giudizio tra cui la deposizione di sono state annullate le ordinanze Parte_3 ingiunzioni opposte in relazione alle sanzioni relative a tale lavoratore e vertenti sui medesimi fatti per cui è causa.
In particolare si legge in tale sentenza passata in giudicato: “Per quanto riguarda, infine, la posizione del signor dalla documentazione Parte_6 versata in atti, dalle testimonianze rese in corso di causa, anche dallo stesso
si ritiene che quanto contestato da parte resistente non risulti Parte_6 provato, nè sia suffragato da elementi idonei a portare all'accoglimento delle statuizioni cui sono pervenuti gli Ispettori.
Innanzitutto, lo stesso escusso all'udienza del 29.9. 2020, non Parte_3 conferma la dichiarazione rilasciata agli ispettori affermando “…Posso dire che quando ho detto che percepivo 80 € in nero, mi sono confuso perché io ho sempre avuto un contratto con la di e ancora, Pt_2 Persona_2
“…Preciso che quando ho detto che lavoravo per 10 ore al giorno, intendevo che le lavoravo quando io ero amministratore della società, non quando lavoravo per Per lavoravo circa un paio Persona_2 Persona_2 di ore al giorno e neppure tutti i giorni. Venivo chiamato anche in caso di eventi
e, in tal caso, venivo pagato di più”.
Non solo anche dalle testimonianze rese e dalle dichiarazioni agli atti, non emerge un quadro probatorio sufficiente comprovare quanto contestato dai verbalizzanti…”
Si evidenzia, poi, che la necessità di una prova rigorosa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo indicato nel verbale
5 ispettivo e con le caratteristiche dallo stesso indicate è, cioè, a tempo pieno nel caso di specie scaturisce anche dal fatto che inizialmente era Parte_3 consigliere di amministrazione della società e che, poi, vi sono state varie formalizzazioni del rapporto di lavoro tra le parti tra cui lavoro dipendente part time, voucher, lavoro autonomo e periodi in cui non risulta alcun rapporto di lavoro tra le parti.
Nè può condividersi la decisione del giudice di primo grado.
La stessa, infatti, si fonda unicamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in CP_ sede ispettiva prodotte da peraltro non lineari e rettificate dallo stesso in sede testimoniale nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione e non supportate da altre prove testimoniali o documentali, e sulla circostanza indicata nel verbale ispettivo, contestata dall'appellante e non provata dalla documentazione prodotta, che, dopo l'apertura della partita iva, Parte_3 avrebbe fatturato solo alla società appellante. CP_ Si deve, quindi, ritenere che non abbia assolto all'onere probatorio che incombeva sullo stesso e che, quindi, non sia dovuta la contribuzione richiesta in relazione alla posizione di negli avvisi di addebito opposti. Parte_3
Da quanto sopra esposto deriva che, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza appellata, devono Parte_5 essere dichiarate non dovute le somme relative alla posizione di Parte_3
CP_ richieste da con gli avvisi di addebito opposti n. 370 2019 00002186033
000 e n.370 2019 00002190 37000.
Si ritiene che, stante la complessità e controvertibilità in fatto della presente fattispecie, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.194/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da 7 e in Parte_2 Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata dichiara non dovute le somme relative CP_ alla posizione di richieste da con gli avvisi di addebito opposti Parte_3
n. 370 2019 00002186033 000 e. 370 2019 00002190 37000
6 2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 194/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.376/2023 promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da:
RACE ART 27 Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Modena Rua del Muro n. 60 presso e nello studio dell'avv. Francesco Basenghi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 23.01.2023 rep 7131 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione agli avvisi di addebito opposti n. 370
2019 00002186033 000 e n. 370 2019 00002190 37000 proposta da 27 Pt_2
CP_ nei confronti di ed in parte la rigettava confermando la relativa Parte_1
CP_ pretesa contributiva di tra cui quella relativa alla posizione di Parte_3
In particolare in tale ricorso l'odierna appellante chiedeva che, accertata l'insussistenza dei contestati motivi di illegittimità relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi e formalizzati con Controparte_3 CP_4
e il Tribunale dichiarasse la nullità
[...] Controparte_5 Parte_3
e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-102-01 del 14 febbraio 2018 (prot. n. 1731 del 14 febbraio 2018) e del verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO00000/2018-102-02 del 14 febbraio 2018 (prot. n. 1732 del 14 febbraio CP_ 2018) e, per l'effetto, dichiarasse non dovute le somme rivendicate dall' così come quantificate nell'avviso di addebito n. 370 2019 00002186033 000 formato il 24 aprile 2019 e notificato il 27 aprile 2019 dell'importo di euro 6.851,04 e nell'avviso di addebito n. 370 2019 00002190 37000 formato il 24 aprile 2019 e notificato il 27 aprile 2019 dell'importo di euro 39.371,52.
Deduceva che, a seguito di accesso ispettivo, era stata destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-102-01 del 14 febbraio
2018 e del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2018-
102-02 del 14 febbraio 2018 in cui erano state contestate plurime irregolarità riferibili ai lavoratori , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e che aveva, quindi, ricevuto due ordinanze CP_5 Parte_3 ingiunzione e due avvisi di addebito e precisamente il n. 370 2019 00002186033
000, formato il 24 aprile 2019 con il quale veniva intimato il pagamento di complessivi di euro 6.851,04 a titolo di contributi asseritamente dovuti per il periodo 12/2015-6/2016 e n. 370 2019 00002190 37000 formato il 24 aprile
2019, con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 39.371,52
a titolo di contributi asseritamente dovuti per il periodo 7/7/2014-12/2017.
Contestava, quindi, analiticamente la legittimità di detti avvisi di addebito
2 chiedendone l'annullamento CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Modena sezione lavoro accoglieva solo parzialmente CP_ l'opposizione ed, in particolare, riteneva l'insussistenza della pretesa di in relazione alla posizione di la fondatezza della Controparte_3 pretesa contributiva in relazione a la parziale fondatezza Controparte_4
CP_ della pretesa di in relazione a limitatamente Parte_4
“all'effettivo e reale svolgimento da parte di di mansioni di addetta a CP_5 tempo pieno al front-office nel periodo 9.10.2015-27.12.2015” e la fondatezza CP_ della pretesa contributiva di in relazione a Parte_3
2. Proponeva appello contestando la sentenza di primo Parte_5 grado solo in relazione alla posizione di Parte_3
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea o falsa motivazione in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro di evidenziando la Parte_3 contraddittorietà con quanto statuito dalla sentenza n. 708/2022 emessa dal
Tribunale di Modena in relazione all'opposizione ad ordinanza ingiunzione scaturente dal medesimo verbale ispettivo.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro con sostenendo che il Parte_3 giudice avesse sbagliato nella valutazione delle risultanze istruttorie, delle dichiarazioni rese agli ispettori e nella ripartizione degli oneri probatori ed evidenziando che, nonostante l'ammissione della prova testimoniale dello CP_ stesso, non l'aveva citato.
Con il terzo motivo di appello deduceva che la motivazione in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro con fosse errata stante Parte_3
l'assenza di qualsiasi dichiarazione testimoniale riferibile allo stesso e per mancata dimostrazione della natura subordinata del rapporto di lavoro da parte CP_ di
Con il quarto motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata anche nella parte in cui aveva motivato in relazione alla compatibilità tra l'attività di copilota
- tutor e quella di amministratore della società. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 12 giugno 2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria
3 svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello.
Si ritiene che lo stesso così come proposto sia infondato.
La sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Modena che ha deciso sull'opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse a seguito del medesimo verbale ispettivo e relative anche alla posizione di annullandole in parte qua non può Parte_3 formare giudicato esterno rispetto alla presente vertenza.
Seppure, infatti, sia la presente causa che le cause riunite decise con la suddetta sentenza abbiano ad oggetto il rapporto di lavoro tra la società appellante e così come riqualificato a seguito del verbale ispettivo, tuttavia Parte_3
CP_ sono differenti le parti in quanto non ha partecipato al giudizio deciso con tale sentenza e, quindi, non vi può essere alcun giudicato.
In relazione al secondo, il terzo e quarto motivo di appello, tutti relativi alla prova della natura subordinata del rapporto di lavoro con e alla Parte_3
CP_ contestazione della sua ricostruzione come fatta da che si ritiene vadano esaminati congiuntamente, si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che l'onere della prova della pretesa contributiva relativa alla posizione di lavoratore subordinato di incombeva su Parte_3
CP_
Secondo quanto opinato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. lav n. 10583/2017) infatti: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro.”
Tanto precisato si ritiene che nel caso di specie, a differenza di quanto opinato CP_ dal giudice di primo grado, non abbia adeguatamente provato la pretesa contributiva nei confronti della società appellante relativa ad un asserito rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e a tempo pieno con Parte_3 inquadramento al secondo livello del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus dal 12 luglio 2014 al 14 dicembre 2017. CP_
infatti, si è limitato, per provare la sussistenza del suddetto rapporto di
4 lavoro, a produrre il verbale ispettivo neppure con tutti i relativi allegati e le dichiarazioni rese in sede ispettiva da senza nemmeno citarlo come Parte_3 teste a conferma delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e contestate CP_ dall'appellante e ciò nonostante la prova testimoniale fosse stata chiesta da e ammessa dal giudice.
Tale carenza è particolarmente grave perché le dichiarazioni rese in sede ispettiva da non sono lineari e sono state smentite dallo stesso nel Parte_3 giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, avente ad oggetto i medesimi fatti, definito con la sentenza n.708/2022 passata in giudicato.
Nel corso del giudizio di primo grado l'appellante ha, infatti, prodotto la sentenza n. 708/2022 con cui, sulla base delle prove per testi assunte in tale giudizio tra cui la deposizione di sono state annullate le ordinanze Parte_3 ingiunzioni opposte in relazione alle sanzioni relative a tale lavoratore e vertenti sui medesimi fatti per cui è causa.
In particolare si legge in tale sentenza passata in giudicato: “Per quanto riguarda, infine, la posizione del signor dalla documentazione Parte_6 versata in atti, dalle testimonianze rese in corso di causa, anche dallo stesso
si ritiene che quanto contestato da parte resistente non risulti Parte_6 provato, nè sia suffragato da elementi idonei a portare all'accoglimento delle statuizioni cui sono pervenuti gli Ispettori.
Innanzitutto, lo stesso escusso all'udienza del 29.9. 2020, non Parte_3 conferma la dichiarazione rilasciata agli ispettori affermando “…Posso dire che quando ho detto che percepivo 80 € in nero, mi sono confuso perché io ho sempre avuto un contratto con la di e ancora, Pt_2 Persona_2
“…Preciso che quando ho detto che lavoravo per 10 ore al giorno, intendevo che le lavoravo quando io ero amministratore della società, non quando lavoravo per Per lavoravo circa un paio Persona_2 Persona_2 di ore al giorno e neppure tutti i giorni. Venivo chiamato anche in caso di eventi
e, in tal caso, venivo pagato di più”.
Non solo anche dalle testimonianze rese e dalle dichiarazioni agli atti, non emerge un quadro probatorio sufficiente comprovare quanto contestato dai verbalizzanti…”
Si evidenzia, poi, che la necessità di una prova rigorosa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo indicato nel verbale
5 ispettivo e con le caratteristiche dallo stesso indicate è, cioè, a tempo pieno nel caso di specie scaturisce anche dal fatto che inizialmente era Parte_3 consigliere di amministrazione della società e che, poi, vi sono state varie formalizzazioni del rapporto di lavoro tra le parti tra cui lavoro dipendente part time, voucher, lavoro autonomo e periodi in cui non risulta alcun rapporto di lavoro tra le parti.
Nè può condividersi la decisione del giudice di primo grado.
La stessa, infatti, si fonda unicamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in CP_ sede ispettiva prodotte da peraltro non lineari e rettificate dallo stesso in sede testimoniale nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione e non supportate da altre prove testimoniali o documentali, e sulla circostanza indicata nel verbale ispettivo, contestata dall'appellante e non provata dalla documentazione prodotta, che, dopo l'apertura della partita iva, Parte_3 avrebbe fatturato solo alla società appellante. CP_ Si deve, quindi, ritenere che non abbia assolto all'onere probatorio che incombeva sullo stesso e che, quindi, non sia dovuta la contribuzione richiesta in relazione alla posizione di negli avvisi di addebito opposti. Parte_3
Da quanto sopra esposto deriva che, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza appellata, devono Parte_5 essere dichiarate non dovute le somme relative alla posizione di Parte_3
CP_ richieste da con gli avvisi di addebito opposti n. 370 2019 00002186033
000 e n.370 2019 00002190 37000.
Si ritiene che, stante la complessità e controvertibilità in fatto della presente fattispecie, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.194/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da 7 e in Parte_2 Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata dichiara non dovute le somme relative CP_ alla posizione di richieste da con gli avvisi di addebito opposti Parte_3
n. 370 2019 00002186033 000 e. 370 2019 00002190 37000
6 2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
7