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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IERITANO Parte_1 C.F._1 NICODEMO (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA OTTAVIO C.F._2 RINUCCINI N. 27 G 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IERITANO NICODEMO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_1 P.IVA_1 MARIA e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._3 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA MARIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo su credito oggetto di cessione ex art. 58 TUB
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.
-parte attrice-opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del DECRETO INGIUNTIVO N. 1731/2020, emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.04.2020 in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 23.2.2024, ed evitare in tal modo che possa essere promossa l'esecuzione in danno dell'esponente.
pagina 1 di 5 2) in via preliminare di merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il DECRETO INGIUNTIVO N. 1731/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.04.2020, per i motivi di cui in narrativa.
3) in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare e, per l'effetto, in ogni caso revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo opposto a. senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato; CP_ b. che (di seguito ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per essa quale mandataria, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, sono prive di legittimazione attiva nei confronti del sig. Parte_1 c. in via ulteriormente subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della finanziaria opposta con riferimento agli interessi addebitati di cui è causa;
4) in ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso dell'odierno opponente nei confronti della sig.ra di quanto dovesse essere chiamato a rispondere per il finanziamento di cui è causa. Pt_2
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
-parte convenuta-opposta: Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione tardiva per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c.;
2) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome CP_3 inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1731/2020 del 23.04.2020 (R.G. 4217/2020 – Tribunale di Firenze) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, o nella minore somma ritenuta di giustizia dal Giudice;
4) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di CP_3 giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 1731/2020, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze in data 23.04.2020 ha ingiunto ai sigg.ri e il Parte_3 Parte_1 pagamento in solido della somma di €. 12.325,36, oltre gli ulteriori interessi moratori maturandi e spese di procedura, in favore di , cessionaria del credito derivante dal contratto di Controparte_1 finanziamento del 20.10.98 concluso dalla sig.ra e dal coobbligato sig. con Pt_2 Parte_1 CP_4
in forza dell'atto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorso tra e la
[...] Controparte_1 cedente , già incorporante per fusione Controparte_5 CP_4 Con atto di citazione notificato in data 21.03.2024, il sig. ha interposto opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 cpc avverso detto decreto ingiuntivo, lamentando di aver avuto conoscenza della cessione e dell'ingiunzione a suo carico, soltanto in data 23.02.2024, allorchè raggiunto dalla notifica CP dell'atto di precetto redatto dalla cessionaria in forza del decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnativa. pagina 2 di 5 A motivo dell'interposta opposizione, il sig. ha eccepito l'invalidità della notifica del Parte_1 CP decreto ingiuntivo e la relativa inefficacia;
la carenza di legittimazione attiva di CA;
la mancata prova del credito ingiunto, la relativa illegittimità, perché scaturente da indebita applicazione di interessi eccessivi e finanche usurari e l'intervenuta prescrizione. L'opponente nel domandare la revoca del decreto ingiuntivo, ha altresì domandato la Parte_1 chiamata in causa della debitrice principale per sentire accertare il proprio Parte_3 CP diritto di regresso verso la predetta di quanto se del caso costretto a pagare alla cessionaria .
, si è costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del proprio Controparte_1 operato ed ottenere la conferma dell'ingiunzione, stante l'eccepita improcedibilità e/o inammissibilità, infondatezza dell'opposizione. Disattesa l'istanza di chiamata della concessa la sospensione dell'esecuzione ex art. Pt_2 649 cpc e inutilmente esperita la mediazione obbligatoria ex D.L. 28/2010 s.m.i., la causa passa in decisione su istruttoria di natura esclusivamente documentale, per la ritenuta inammissibilità della ctu domandata dall'opponente, stante il relativo carattere esplorativo. L'opposizione è ammissibile. A mente di quanto disposto all'art. 650 cpc,
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”. Nel caso, l'opponente ha dedotto di non aver potuto proporre opposizione nei termini Parte_1 di cui agli artt. 641-645 cpc, dal momento che ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo de quo, soltanto a seguito della notifica del relativo atto di precetto, avvenuta in data 23.04.2020. ha eccepito l'invalidità della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo, rilevando Parte_1 la mancata produzione in giudizio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cd. CAD), avente ad oggetto la comunicazione da parte dell'agente notificatore di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, in assenza del destinatario presso la residenza.
A tal proposito giova ricordare che, in tema di notifica di un atto processuale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della Legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., S.U., n.10012/2021; Cass., n. 34346/2021; Cass., n. 36562/2021; Cass. ordinanza 9474/2023) La mancata produzione del CAD e il fatto che, come rilevato dall'opponente, alla notifica dell'atto di precetto, non è seguito l'inizio dell'esecuzione, depongono a favore dell'ammissibilità della presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Data l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo, va pronunciata la relativa inefficacia ex art. 644 cpc. La declaratoria di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, non impedisce tuttavia l'esame CP della domanda, azionata da nel monitorio e coltivata nell'opposizione, diretta ad ottenere la condanna del sig. della somma di € 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso Parte_1 legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo. La cessionaria opposta è legittimata attivamente e titolare del credito ingiunto.
pagina 3 di 5 CP Nel caso, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, ed ha pertanto l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam”, per aver offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito. Secondo la Suprema Corte (Cass. sentenza n. 2117/2015; C.Cass. ordinanza 12122/2018), la parte che intenda promuovere un giudizio, deve, non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela ( Cass. S.U. 2951/2016). L'opposta ha dedotto ed allegato di essere divenuta titolare della posizione creditoria oggetto di ingiunzione, in forza dell'atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub intercorso con Banca MPS del 22.05.2015 (doc. 3 del monitorio). Come noto, per granitica giurisprudenza, in tema di riparto degli oneri probatori, la parte che agisce per l'adempimento di una obbligazione, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, producendo il titolo, legale o negoziale, dal quale deriva il proprio diritto L'opposta ha prodotto in giudizio, oltre che il contratto di finanziamento sottoscritto dal coobbligato odierna parte opponente e l'estratto conto rilasciato dalla cedente Banca Monte dei Paschi CP di Siena S.p.A., che afferma l'avvenuta cessione ad del credito preteso (doc. 7 del monitorio), nonchè l'atto di cessione e l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) da cui si evince che credito fatto oggetto di ingiunzione è ricompreso nella cessione di cui trattasi (cfr. doc. 10 pag. 471). Ai fini del perfezionamento della cessione è sufficiente l'incontro della volontà del cedente e della cessionaria, non essendo necessario né il consenso, né la comunicazione al debitore ceduto (Cass. n. 5997/2006). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di azione di cognizione o esecuzione, volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass. sentenza n. 5478/2024). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. ordinanza 5190/2025), in tema di riparto degli oneri probatori nella cessione di crediti in blocco, ha chiarito che
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. La più recente giurisprudenza di merito, è incline poi a ritenere provata la cessione dalla dichiarazione della cedente, laddove vi sia esplicitazione, come nel caso, dei poteri di rappresentanza con il dettaglio del credito ceduto. Infine, non può dubitarsi dell'efficacia di detta cessione, che, al contrario di quanto opinato dalla parte opponente, non pare affatto condizionata all'avvenuta comunicazione all'opponente della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine entro il maggio 2015, dato che Parte_1 secondo il disposto di cui all'art. 2 dell'atto di cessione, l'avvenuta comunicazione del beneficio del termine entro il 29 maggio 2015 è previsto quale criterio diretto alla migliore individuazione della tipologia dei crediti pecuniari oggetto di cessione. CP
ha sufficiemente provato l' “an” e il “quantum” del credito preteso. L'opposta ha difatti prodotto in giudizio l'estratto conto rilasciato dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. scaturente dal contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto dal coobbligato-opponente il quale, non ha contestato l'inadempimento. Parte_1
pagina 4 di 5 Come rilevato dall'opposta, ai fini della prova del credito, non è necessario produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, essendo sufficiente il solo contratto di finanziamento sottoscritto, con le relative condizioni e il piano di ammortamento, da cui è determinabile con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Cass. ordinanza 21/2023). D'altro canto le eccezioni sollevate dall'opponente, in ordine all'eccessività e finanche usurarietà degli interessi applicati e richiesti, per come genericamente sollevate ed efficacemente ex adverso contrastate, comportano il rigetto del richiesto accertamento peritale d'ufficio, per la relativa valenza esplorativa. La domanda di pagamento dell'opposta va pertanto accolta. La pretesa creditoria della cessionaria opposta non è prescritta Come rilevato dall'opposta, nel caso il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento del 20.10.2008, vale a dire dal settembre 2013, vertendosi nell'ambito di finanziamento concesso per l'acquisto di un automobile da estinguersi in 60 rate mensili. Detto termine è stato validamente interrotto in data 31.08.2015, mediante invio della comunicazione di avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento indirizzata da CP_4 al perfezionatasi per compiuta giacenza (docc. 4 e 5 del monitorio).
[...] Parte_1 Difatti la diffida e la messa in mora non necessitano di particolari formalità e non seguono le regole degli atti giudiziari, per cui nel caso ai fini dell'interruzione della prescrizione, non pare assumere nessuna rilevanza l'attesta compiuta giacenza dell'atto interruttivo, da parte di un operatore di posta privata. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace nei riguardi dell'opponente il quale va ad ogni modo condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € Parte_1 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, quale coobbligato della debitrice principale sig.ra rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto Pt_2 di finanziamento a suo tempo concluso con spa CP_4 Le spese di lite, data la reciproca soccombenza, meritano integrale compensazione fra le parti.
PQM
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, reietta e/o assorbita ogni diversa istanza, così definitivamente provvede:
-DICHIARA l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
-CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 12.352,36, oltre interessi di mora al tasso legale, come in parte CP_1 motiva;
-COMPENSA interamente le spese di lite.
Firenze, 5 settembre 2025
Il Giudice Onorario Sabrina Luperini dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IERITANO Parte_1 C.F._1 NICODEMO (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA OTTAVIO C.F._2 RINUCCINI N. 27 G 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IERITANO NICODEMO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_1 P.IVA_1 MARIA e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._3 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA MARIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo su credito oggetto di cessione ex art. 58 TUB
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.
-parte attrice-opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del DECRETO INGIUNTIVO N. 1731/2020, emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.04.2020 in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto in data 23.2.2024, ed evitare in tal modo che possa essere promossa l'esecuzione in danno dell'esponente.
pagina 1 di 5 2) in via preliminare di merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il DECRETO INGIUNTIVO N. 1731/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.04.2020, per i motivi di cui in narrativa.
3) in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare e, per l'effetto, in ogni caso revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo opposto a. senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato; CP_ b. che (di seguito ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per essa quale mandataria, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, sono prive di legittimazione attiva nei confronti del sig. Parte_1 c. in via ulteriormente subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della finanziaria opposta con riferimento agli interessi addebitati di cui è causa;
4) in ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso dell'odierno opponente nei confronti della sig.ra di quanto dovesse essere chiamato a rispondere per il finanziamento di cui è causa. Pt_2
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
-parte convenuta-opposta: Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione tardiva per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c.;
2) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome CP_3 inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1731/2020 del 23.04.2020 (R.G. 4217/2020 – Tribunale di Firenze) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, o nella minore somma ritenuta di giustizia dal Giudice;
4) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di CP_3 giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 1731/2020, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze in data 23.04.2020 ha ingiunto ai sigg.ri e il Parte_3 Parte_1 pagamento in solido della somma di €. 12.325,36, oltre gli ulteriori interessi moratori maturandi e spese di procedura, in favore di , cessionaria del credito derivante dal contratto di Controparte_1 finanziamento del 20.10.98 concluso dalla sig.ra e dal coobbligato sig. con Pt_2 Parte_1 CP_4
in forza dell'atto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorso tra e la
[...] Controparte_1 cedente , già incorporante per fusione Controparte_5 CP_4 Con atto di citazione notificato in data 21.03.2024, il sig. ha interposto opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 cpc avverso detto decreto ingiuntivo, lamentando di aver avuto conoscenza della cessione e dell'ingiunzione a suo carico, soltanto in data 23.02.2024, allorchè raggiunto dalla notifica CP dell'atto di precetto redatto dalla cessionaria in forza del decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnativa. pagina 2 di 5 A motivo dell'interposta opposizione, il sig. ha eccepito l'invalidità della notifica del Parte_1 CP decreto ingiuntivo e la relativa inefficacia;
la carenza di legittimazione attiva di CA;
la mancata prova del credito ingiunto, la relativa illegittimità, perché scaturente da indebita applicazione di interessi eccessivi e finanche usurari e l'intervenuta prescrizione. L'opponente nel domandare la revoca del decreto ingiuntivo, ha altresì domandato la Parte_1 chiamata in causa della debitrice principale per sentire accertare il proprio Parte_3 CP diritto di regresso verso la predetta di quanto se del caso costretto a pagare alla cessionaria .
, si è costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del proprio Controparte_1 operato ed ottenere la conferma dell'ingiunzione, stante l'eccepita improcedibilità e/o inammissibilità, infondatezza dell'opposizione. Disattesa l'istanza di chiamata della concessa la sospensione dell'esecuzione ex art. Pt_2 649 cpc e inutilmente esperita la mediazione obbligatoria ex D.L. 28/2010 s.m.i., la causa passa in decisione su istruttoria di natura esclusivamente documentale, per la ritenuta inammissibilità della ctu domandata dall'opponente, stante il relativo carattere esplorativo. L'opposizione è ammissibile. A mente di quanto disposto all'art. 650 cpc,
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”. Nel caso, l'opponente ha dedotto di non aver potuto proporre opposizione nei termini Parte_1 di cui agli artt. 641-645 cpc, dal momento che ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo de quo, soltanto a seguito della notifica del relativo atto di precetto, avvenuta in data 23.04.2020. ha eccepito l'invalidità della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo, rilevando Parte_1 la mancata produzione in giudizio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cd. CAD), avente ad oggetto la comunicazione da parte dell'agente notificatore di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, in assenza del destinatario presso la residenza.
A tal proposito giova ricordare che, in tema di notifica di un atto processuale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della Legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., S.U., n.10012/2021; Cass., n. 34346/2021; Cass., n. 36562/2021; Cass. ordinanza 9474/2023) La mancata produzione del CAD e il fatto che, come rilevato dall'opponente, alla notifica dell'atto di precetto, non è seguito l'inizio dell'esecuzione, depongono a favore dell'ammissibilità della presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Data l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo, va pronunciata la relativa inefficacia ex art. 644 cpc. La declaratoria di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, non impedisce tuttavia l'esame CP della domanda, azionata da nel monitorio e coltivata nell'opposizione, diretta ad ottenere la condanna del sig. della somma di € 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso Parte_1 legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo. La cessionaria opposta è legittimata attivamente e titolare del credito ingiunto.
pagina 3 di 5 CP Nel caso, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, ed ha pertanto l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam”, per aver offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito. Secondo la Suprema Corte (Cass. sentenza n. 2117/2015; C.Cass. ordinanza 12122/2018), la parte che intenda promuovere un giudizio, deve, non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela ( Cass. S.U. 2951/2016). L'opposta ha dedotto ed allegato di essere divenuta titolare della posizione creditoria oggetto di ingiunzione, in forza dell'atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub intercorso con Banca MPS del 22.05.2015 (doc. 3 del monitorio). Come noto, per granitica giurisprudenza, in tema di riparto degli oneri probatori, la parte che agisce per l'adempimento di una obbligazione, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, producendo il titolo, legale o negoziale, dal quale deriva il proprio diritto L'opposta ha prodotto in giudizio, oltre che il contratto di finanziamento sottoscritto dal coobbligato odierna parte opponente e l'estratto conto rilasciato dalla cedente Banca Monte dei Paschi CP di Siena S.p.A., che afferma l'avvenuta cessione ad del credito preteso (doc. 7 del monitorio), nonchè l'atto di cessione e l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) da cui si evince che credito fatto oggetto di ingiunzione è ricompreso nella cessione di cui trattasi (cfr. doc. 10 pag. 471). Ai fini del perfezionamento della cessione è sufficiente l'incontro della volontà del cedente e della cessionaria, non essendo necessario né il consenso, né la comunicazione al debitore ceduto (Cass. n. 5997/2006). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di azione di cognizione o esecuzione, volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass. sentenza n. 5478/2024). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. ordinanza 5190/2025), in tema di riparto degli oneri probatori nella cessione di crediti in blocco, ha chiarito che
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. La più recente giurisprudenza di merito, è incline poi a ritenere provata la cessione dalla dichiarazione della cedente, laddove vi sia esplicitazione, come nel caso, dei poteri di rappresentanza con il dettaglio del credito ceduto. Infine, non può dubitarsi dell'efficacia di detta cessione, che, al contrario di quanto opinato dalla parte opponente, non pare affatto condizionata all'avvenuta comunicazione all'opponente della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine entro il maggio 2015, dato che Parte_1 secondo il disposto di cui all'art. 2 dell'atto di cessione, l'avvenuta comunicazione del beneficio del termine entro il 29 maggio 2015 è previsto quale criterio diretto alla migliore individuazione della tipologia dei crediti pecuniari oggetto di cessione. CP
ha sufficiemente provato l' “an” e il “quantum” del credito preteso. L'opposta ha difatti prodotto in giudizio l'estratto conto rilasciato dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. scaturente dal contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto dal coobbligato-opponente il quale, non ha contestato l'inadempimento. Parte_1
pagina 4 di 5 Come rilevato dall'opposta, ai fini della prova del credito, non è necessario produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, essendo sufficiente il solo contratto di finanziamento sottoscritto, con le relative condizioni e il piano di ammortamento, da cui è determinabile con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Cass. ordinanza 21/2023). D'altro canto le eccezioni sollevate dall'opponente, in ordine all'eccessività e finanche usurarietà degli interessi applicati e richiesti, per come genericamente sollevate ed efficacemente ex adverso contrastate, comportano il rigetto del richiesto accertamento peritale d'ufficio, per la relativa valenza esplorativa. La domanda di pagamento dell'opposta va pertanto accolta. La pretesa creditoria della cessionaria opposta non è prescritta Come rilevato dall'opposta, nel caso il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento del 20.10.2008, vale a dire dal settembre 2013, vertendosi nell'ambito di finanziamento concesso per l'acquisto di un automobile da estinguersi in 60 rate mensili. Detto termine è stato validamente interrotto in data 31.08.2015, mediante invio della comunicazione di avvenuta cessione e contestuale intimazione di pagamento indirizzata da CP_4 al perfezionatasi per compiuta giacenza (docc. 4 e 5 del monitorio).
[...] Parte_1 Difatti la diffida e la messa in mora non necessitano di particolari formalità e non seguono le regole degli atti giudiziari, per cui nel caso ai fini dell'interruzione della prescrizione, non pare assumere nessuna rilevanza l'attesta compiuta giacenza dell'atto interruttivo, da parte di un operatore di posta privata. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace nei riguardi dell'opponente il quale va ad ogni modo condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € Parte_1 12.352,36 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, quale coobbligato della debitrice principale sig.ra rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto Pt_2 di finanziamento a suo tempo concluso con spa CP_4 Le spese di lite, data la reciproca soccombenza, meritano integrale compensazione fra le parti.
PQM
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, reietta e/o assorbita ogni diversa istanza, così definitivamente provvede:
-DICHIARA l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
-CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 12.352,36, oltre interessi di mora al tasso legale, come in parte CP_1 motiva;
-COMPENSA interamente le spese di lite.
Firenze, 5 settembre 2025
Il Giudice Onorario Sabrina Luperini dott. Sabrina Luperini
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