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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico dott. Matteo Marini ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 3445/2022 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLINI BRUNO;
Parte_1
- parte attrice opponente –
Contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 [...]
. Rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_2
ANTONIO CHRISTIAN;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1228/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/10/2022 - procedimento rubricato al n. 2490/2022 R.G. -, perché il credito azionato risulta prescritto;
- b) in via preliminare, ma solo nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera (a) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto in- giuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della premessa. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e nel merito:”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito, in via principale: ● respingere ogni do- manda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motiva- zioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto in- giuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 11.552,45, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'oppo- nente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, de- tratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse acco- glimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condan- nare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma an- cora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui
1 all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfet- tario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di essere divenuta cessionaria del credito vantato da CP_1 nei confronti di , ha chiesto ed ottenuto il Controparte_3 Parte_1 decreto ingiuntivo 27 ottobre 2022 n. 1228 per € 11.552,45.
Avverso di esso, ha proposto opposizione eccependo: Parte_1
a) la prescrizione del credito derivante dal contratto del 16 settembre 2009;
b) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso con documentazione difforme dall'art. 50 TUB;
c) l'assenza di prova in ordine alla effettiva stipulazione del contratto di fi- nanziamento in quanto nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto nel caso di specie non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla società Finanziaria mutuante;
d) la presenza di usura;
e) “la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi” dovuta alla pre- senza del c.d. ammortamento alla francese;
f) “riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi mo- ratori”;
g) “illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici”.
Con atto di costituzione, ha ribadito: CP_1
a) la piena efficacia della documentazione a sostegno del credito;
b) che il credito non era prescritto in quanto il dies a quo della decorrenza coincide con la scadenza dell'ultima rata del mutuo;
c) che era sufficiente la sottoscrizione del cliente;
d) che “non possiamo certo parlare di indeterminatezza del TAEG/ISC” che sarebbe “un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione”;
e) la genericità dell'eccezione di usurarietà dei tassi e di applicazione di ana- tocismo;
f) la piena validità del piano di ammortamento alla francese.
2.- Il contratto azionato è costituito dal finanziamento del 16 luglio 2009 per l'acquisto di una autovettura per € 14.100,00 da restituire in 47 rate mensili, ov- vero dopo 3 anni e 11 mesi, ovvero il 16 giugno 2013 data dalla quale poteva de- correre legittimamente il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fino al 16 giugno 2023: considerando che il decreto ingiuntivo è stato notificato –
2 come dichiarato dalla parte - il 10 novembre 2022 è evidente che esso è stato emesso per un credito certamente non prescritto.
Per quanto attiene alla prova del credito, all'opponente non basta invocare la nullità del decreto ingiuntivo per la supposta mancanza del documento giustifi- cativo del credito in quanto con la fase dallo stesso introdotta viene vagliato il me- rito della domanda e non la legittimità di un provvedimento. Ciò determina che a fronte di un mancata specifica contestazione sia dell'estratto conto sia del merito del credito esso deve ritenersi ormai pacifico.
Anche la censura sub c) è infondata.
Infatti, a ben vedere, il documento posto a fondamento del credito è in realtà una richiesta di finanziamento che è sottoscritta – come naturale - solo dalla parte richiedente con conseguente inutilità della sottoscrizione della banca che, peraltro,
l'opponente non ha mai nemmeno insinuato che non avesse erogato le somme.
Nemmeno fondata è poi la censure in merito all'ammortamento alla francese poiché non solo la parte non ha dato prova della su esistenza ma anche perché, in ogni caso, esso non contiene nessun elemento di nullità come recentemente affer- mato dalla corte di Cassazione secondo cui “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitaliz- zazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequi- voca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale co- gnizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammorta- mento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattui- zione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle con- dizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
3 praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. 19 marzo 2025, n. 7382)
Infine, non si può non rilevare che in nessun parte della citazione la disqui- sizione in generale su tutti gli orami “classici” temi delle controversie bancarie si cala nello specifico del caso in esame, indicando, ad esempio le ragioni per cui sarebbe possibile riscontrate l'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti, le evidenze contabili e matematiche da cui si potesse concludere che i tassi fossero usurari o che vi fosse la presenza di anatocismo vietato.
Una simile condotta processuale - che, di fatto, non prende minimamente in considerazione il merito della quantificazione del credito azionato ma si limita ad una sterile e astratta summa delle più comuni tematiche in ambito bancario
(“farcite” poi di citazioni giurisprudenziali - nasconde la sostanziale vacuità dell'op- posizione che, per questo, deve essere non solo rigettata ma stigmatizzata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c..
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo 27 Parte_1 ottobre 2022 n. 1228;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 CP_1 che si quantificano in € 3.000,00 oltre accessori come per legge nonché l'ulteriore somma, a titolo di responsabilità processuale aggravata, di € 1.000,00.
Pistoia, 9 luglio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico dott. Matteo Marini ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 3445/2022 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLINI BRUNO;
Parte_1
- parte attrice opponente –
Contro
QUALE MANDATARIA Controparte_1 [...]
. Rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_2
ANTONIO CHRISTIAN;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1228/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27/10/2022 - procedimento rubricato al n. 2490/2022 R.G. -, perché il credito azionato risulta prescritto;
- b) in via preliminare, ma solo nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera (a) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto in- giuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della premessa. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e nel merito:”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito, in via principale: ● respingere ogni do- manda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motiva- zioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto in- giuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 11.552,45, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'oppo- nente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, de- tratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse acco- glimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condan- nare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma an- cora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui
1 all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfet- tario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di essere divenuta cessionaria del credito vantato da CP_1 nei confronti di , ha chiesto ed ottenuto il Controparte_3 Parte_1 decreto ingiuntivo 27 ottobre 2022 n. 1228 per € 11.552,45.
Avverso di esso, ha proposto opposizione eccependo: Parte_1
a) la prescrizione del credito derivante dal contratto del 16 settembre 2009;
b) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso con documentazione difforme dall'art. 50 TUB;
c) l'assenza di prova in ordine alla effettiva stipulazione del contratto di fi- nanziamento in quanto nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto nel caso di specie non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla società Finanziaria mutuante;
d) la presenza di usura;
e) “la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi” dovuta alla pre- senza del c.d. ammortamento alla francese;
f) “riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi mo- ratori”;
g) “illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici”.
Con atto di costituzione, ha ribadito: CP_1
a) la piena efficacia della documentazione a sostegno del credito;
b) che il credito non era prescritto in quanto il dies a quo della decorrenza coincide con la scadenza dell'ultima rata del mutuo;
c) che era sufficiente la sottoscrizione del cliente;
d) che “non possiamo certo parlare di indeterminatezza del TAEG/ISC” che sarebbe “un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione”;
e) la genericità dell'eccezione di usurarietà dei tassi e di applicazione di ana- tocismo;
f) la piena validità del piano di ammortamento alla francese.
2.- Il contratto azionato è costituito dal finanziamento del 16 luglio 2009 per l'acquisto di una autovettura per € 14.100,00 da restituire in 47 rate mensili, ov- vero dopo 3 anni e 11 mesi, ovvero il 16 giugno 2013 data dalla quale poteva de- correre legittimamente il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fino al 16 giugno 2023: considerando che il decreto ingiuntivo è stato notificato –
2 come dichiarato dalla parte - il 10 novembre 2022 è evidente che esso è stato emesso per un credito certamente non prescritto.
Per quanto attiene alla prova del credito, all'opponente non basta invocare la nullità del decreto ingiuntivo per la supposta mancanza del documento giustifi- cativo del credito in quanto con la fase dallo stesso introdotta viene vagliato il me- rito della domanda e non la legittimità di un provvedimento. Ciò determina che a fronte di un mancata specifica contestazione sia dell'estratto conto sia del merito del credito esso deve ritenersi ormai pacifico.
Anche la censura sub c) è infondata.
Infatti, a ben vedere, il documento posto a fondamento del credito è in realtà una richiesta di finanziamento che è sottoscritta – come naturale - solo dalla parte richiedente con conseguente inutilità della sottoscrizione della banca che, peraltro,
l'opponente non ha mai nemmeno insinuato che non avesse erogato le somme.
Nemmeno fondata è poi la censure in merito all'ammortamento alla francese poiché non solo la parte non ha dato prova della su esistenza ma anche perché, in ogni caso, esso non contiene nessun elemento di nullità come recentemente affer- mato dalla corte di Cassazione secondo cui “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitaliz- zazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequi- voca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale co- gnizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammorta- mento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattui- zione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle con- dizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
3 praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. 19 marzo 2025, n. 7382)
Infine, non si può non rilevare che in nessun parte della citazione la disqui- sizione in generale su tutti gli orami “classici” temi delle controversie bancarie si cala nello specifico del caso in esame, indicando, ad esempio le ragioni per cui sarebbe possibile riscontrate l'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti, le evidenze contabili e matematiche da cui si potesse concludere che i tassi fossero usurari o che vi fosse la presenza di anatocismo vietato.
Una simile condotta processuale - che, di fatto, non prende minimamente in considerazione il merito della quantificazione del credito azionato ma si limita ad una sterile e astratta summa delle più comuni tematiche in ambito bancario
(“farcite” poi di citazioni giurisprudenziali - nasconde la sostanziale vacuità dell'op- posizione che, per questo, deve essere non solo rigettata ma stigmatizzata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c..
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo 27 Parte_1 ottobre 2022 n. 1228;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 CP_1 che si quantificano in € 3.000,00 oltre accessori come per legge nonché l'ulteriore somma, a titolo di responsabilità processuale aggravata, di € 1.000,00.
Pistoia, 9 luglio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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