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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. GAETANO G. Parte_1
MANCUSI ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, e dello status di persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, già riconosciuto in via amministrativa ma successivamente negato all'esito di visita di revisione del 21.12.2023.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3067/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , non riconosceva la sussistenza delle predette Persona_1 condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici negati.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità - prestazione pensionistica che, ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, che spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo – né quello legittimante il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo (che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, è ravvisabile “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”).
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitario necessari per la concessione dei benefici invocati.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha evidenziato, in ordine alla capacità lavorativa del periziato in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, come “Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto di 44 anni con diploma di liceo scientifico che ha esercitato attività di condizione di autobus fino al 2020 e successivamente, persa l'idoneità alla guida (attendibilmente
a causa della terapia farmacologica per il disturbo d'ansia), è stato addetto ad un parcheggio di scambio. Il soggetto ha una storia di ipertensione arteriosa, che attualmente risulta in discreto (ancorché non ottimale) controllo con la terapia farmacologica. Presenta altresì diabete mellito di tipo 2 in terapia con antidiabetici orali in assenza di complicanze documentate. Presenta poi un disturbo d'ansia in terapia farmacologica ma non si documentano ricoveri in ambiente psichiatrico né episodi di passaggio all'atto. Presenta infine un dismorfismo della cerniera lombo- sacrale (sacralizzazione della quinta vertebra lombare) a partire dal quale si è sviluppata una discopatia;
tuttavia allega un esame elettromiografico negativo e
l'articolarità del rachide è sufficientemente conservata”.
Alla luce di tali considerazioni, il CTU ha ritenuto che “Le infermità riscontrate non limitano in misura significativa la capacità lavorativa nell'attività cui il soggetto è attualmente adibito”, precisando altresì, sul punto, che “il soggetto, essendo relativamente giovane e conservando una piena integrità cognitiva, può utilmente frequentare eventuali corsi di riqualificazione”.
L'ausiliario ha quindi concluso che “non risulta sussistere una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti”.
Quanto alla condizione di disabilità, il CTU, a fronte del quadro patologico riscontrato – caratterizzato da “Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica 2. Diabete tipo 2 in terapia farmacologica.
3. Disturbo d'ansia in terapia farmacologica.
4. Protrusioni discali in soggetto con sacralizzaione di L5 e schisi di
L5 ed S1.” - ha evidenziato come “il periziato risulta pienamente autonomo anche nelle attività relazionali e partecipative e non necessita dell'intervento assistenziale permanente continuativo e globale (o comunque di sostegno intensivo) previsto dall'art. 3, comma 3 L. 104/1992.”
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autonomia che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi in ricorso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, non essendo a tal fin necessario acquisire un'autocertificazione reddituale aggiornata, ponendo la legge in capo all'istante il solo onere di “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP di cui al rg. 3067/2024, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del CP_1 procedimento di ATP n. rg. 3067/2024, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 12/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. GAETANO G. Parte_1
MANCUSI ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, e dello status di persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, già riconosciuto in via amministrativa ma successivamente negato all'esito di visita di revisione del 21.12.2023.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3067/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , non riconosceva la sussistenza delle predette Persona_1 condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici negati.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità - prestazione pensionistica che, ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, che spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo – né quello legittimante il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo (che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, è ravvisabile “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”).
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitario necessari per la concessione dei benefici invocati.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha evidenziato, in ordine alla capacità lavorativa del periziato in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, come “Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto di 44 anni con diploma di liceo scientifico che ha esercitato attività di condizione di autobus fino al 2020 e successivamente, persa l'idoneità alla guida (attendibilmente
a causa della terapia farmacologica per il disturbo d'ansia), è stato addetto ad un parcheggio di scambio. Il soggetto ha una storia di ipertensione arteriosa, che attualmente risulta in discreto (ancorché non ottimale) controllo con la terapia farmacologica. Presenta altresì diabete mellito di tipo 2 in terapia con antidiabetici orali in assenza di complicanze documentate. Presenta poi un disturbo d'ansia in terapia farmacologica ma non si documentano ricoveri in ambiente psichiatrico né episodi di passaggio all'atto. Presenta infine un dismorfismo della cerniera lombo- sacrale (sacralizzazione della quinta vertebra lombare) a partire dal quale si è sviluppata una discopatia;
tuttavia allega un esame elettromiografico negativo e
l'articolarità del rachide è sufficientemente conservata”.
Alla luce di tali considerazioni, il CTU ha ritenuto che “Le infermità riscontrate non limitano in misura significativa la capacità lavorativa nell'attività cui il soggetto è attualmente adibito”, precisando altresì, sul punto, che “il soggetto, essendo relativamente giovane e conservando una piena integrità cognitiva, può utilmente frequentare eventuali corsi di riqualificazione”.
L'ausiliario ha quindi concluso che “non risulta sussistere una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti”.
Quanto alla condizione di disabilità, il CTU, a fronte del quadro patologico riscontrato – caratterizzato da “Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica 2. Diabete tipo 2 in terapia farmacologica.
3. Disturbo d'ansia in terapia farmacologica.
4. Protrusioni discali in soggetto con sacralizzaione di L5 e schisi di
L5 ed S1.” - ha evidenziato come “il periziato risulta pienamente autonomo anche nelle attività relazionali e partecipative e non necessita dell'intervento assistenziale permanente continuativo e globale (o comunque di sostegno intensivo) previsto dall'art. 3, comma 3 L. 104/1992.”
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autonomia che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi in ricorso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, non essendo a tal fin necessario acquisire un'autocertificazione reddituale aggiornata, ponendo la legge in capo all'istante il solo onere di “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP di cui al rg. 3067/2024, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito del CP_1 procedimento di ATP n. rg. 3067/2024, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 12/12/2025
Il Giudice
OR Busoli