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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2295 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2295/2023 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale in contratto di appalto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], in proprio e nella qualità di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._4 entrambi residenti in Blera, in proprio e nella qualità di condomini del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70 tutti con l'Avv. Enrico Giuseppe De Paolis e l'Avv.to S. Gina Cordella del Foro di Roma come da procura in atti Attori E
(C.F./P.IVA ), in persona dell'amministratore unico, con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Alessandro GRAZIANI del Foro di Viterbo Convenuta
(C.F./P.IVA ), con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Cinzia MELLA del Foro di Roma
Convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice: “in via principale: - accertare e dichiarare la connessione oggettiva ex art. 40 c.p.c. tra il contratto di appalto tra i Signori Pt_1
e e tra i Signori e e la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
- accertare e dichiarare il collegamento strutturale tra il contratto CP_3
d'appalto tra i Signori e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15 e la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e il contratto per prestazioni professionali tra gli stessi e lo in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.; accertare e dichiarare il collegamento strutturale tra il contratto d'appalto tra i Signori e in proprio e n.q. di condomini Parte_3 Parte_4 del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70, e la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e il contratto per prestazioni professionali tra gli stessi e lo in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai contratti d'appalto rispettivamente
[...] stipulati con i Signori e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15 e con i Signori e in proprio e n.q.di condomini del condominio minimo Parte_3 Parte_4 di Blera, Via Falcone e Borsellino 70; accertare e dichiarare la perdita di chance subita dai Sig.ri e e dai Signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e n.q., derivante dalla mancata fruizione dei benefici fiscali Parte_4 derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110 % ed in particolare dal D.l. 34/2020, come convertito nella L.77/2020 e ss.mm. ii in relazione agli immobili di rispettiva proprietà. - accertare e dichiarare il danno emergente subito dai Sig.ri
e e dai Signori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e n.q., derivante dalla mancata fruizione dei benefici fiscali derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110 % edin particolare dal D.l. 34/2020, come convertito nella L.77/2020 e ss.mm. ii in relazione agli immobili di rispettiva proprietà.
- rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dallo Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto ed in ogni caso non provate. In via subordinata: - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali, accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto d'appalto CP_1 stipulato con gli attori e per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore delle parti attrici, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, di quanto sarà accertato e riconosciuto in corso di causa allo In ogni Controparte_4 caso: Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte convenuta “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 integralmente respingere la proposta domanda in ogni suo capo, nessuno escluso e eccettuato. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore nonché condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.” Parte convenuta : “Voglia l'On. Le. Tribunale adito, rigettata e disattesa CP_4 ogni avversaria istanza, così statuire: - In via principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte attrice e dalla convenuta in quanto CP_3 totalmente infondate sia in fatto che in diritto, nonché, sprovviste di prova per tutte le deduzioni, siccome svolte nei propri atti difensivi;
- In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori, anche rispetto alla posizione del convenuto Controparte_4
fosse ritenuta esclusivamente imputabile alla Società condannare la
[...] CP_1 stessa al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo in CP_4 relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per l'importo rispettivamente pari ad € 11.719,75 ed € 31.256,96 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, nonché, al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo in relazione alla progettazione dei CP_4
Sigg.ri ed per l'importo rispettivamente pari ad € Parte_3 Parte_4
9.990,07 ed € 9.863,00 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, oltre al risarcimento del danno rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse – per un importo pari ad € 19.919,02, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e per un importo pari ad € 15.483,84 in relazione alla progettazione dei Sigg.ri ed - In via ulteriormente subordinata nel merito: Parte_3 Parte_4 nell'ipotesi in cui la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori, rispetto alla posizione del convenuto fosse ritenuta Controparte_4 imputabile ai Sigg.ri ed ai Sigg.ri ed alla condannare gli Pt_2 Pt_3 CP_3 stessi, Sigg.ri Sigg.ri e in solido al pagamento delle Pt_2 Pt_3 CP_3 prestazioni professionali svolte da in Controparte_4 relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per l'importo rispettivamente pari ad € 11.719,75 ed € 31.256,96 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, nonché, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri ed per l'importo Parte_3 Parte_4 rispettivamente pari ad € 9.990,07 ed € 9.863,00 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, oltre al risarcimento del danno rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse – per un importo pari ad € 19.919,02, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri Parte_1
e e per un importo pari ad € 15.483,84 in relazione alla
[...] Parte_2 progettazione dei Sigg.ri ed;
- In via riconvenzionale: Parte_3 Parte_4
1) accertato e dichiarato che le opere progettate da Controparte_4 in esecuzione del Contratto per prestazioni professionali di
[...] progettazione, stipulato in data 19 gennaio 2022 con i Sigg.ri e Parte_2
non state eseguite dai predetti Sigg.ri dichiarare gli Parte_1 Pt_2 stessi, Sigg.ri e a ' sensi e per gli effetti di Parte_2 Parte_1 cui agli artt. 6.2, 6.3, 9.4 e 7 del precitato Contratto, tenuti a corrispondere a
[...]
i corrispettivi maturati per le prestazioni Controparte_4 effettivamente svolte in loro favore, siccome quantificati nella Fattura n. 16/2023 al Sig. di € 11.605,29 maggiorata degli interessi moratori ex Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002 di € 114,46 alla data del 17.10.2023, per un totale di € 11.719,75, nonché, nella Fattura n. 17/2023 alla Sig.ra di € 30.951,68 Parte_2 maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023, per un totale di € 31.256,96, nonché, condannarli al relativo pagamento con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo;
2) accertato e dichiarato che le opere progettate da in Controparte_4 esecuzione del Contratto per prestazioni professionali di progettazione, stipulato in data 28 gennaio 2022 con i Sigg.ri ed non state eseguite Parte_3 Parte_4 dai predetti Sigg.ri Balzi, dichiarare gli stessi, Sigg.ri ed Parte_3 Parte_4
a ' sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6.2, 6.3, 9.4 e 7 del precitato Contratto, tenuti a corrispondere a i corrispettivi maturati Controparte_4 per le prestazioni effettivamente svolte in loro favore, siccome quantificati nella Fattura n. 18/2023 alla Sig.ra di € 9.892,50 maggiorata degli interessi Parte_3 moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023, di € 97,57, per un totale di € 9.990,07, nonché, nella Fattura n. 19/2023 al Sig. di € 9.766,67 Parte_4 maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023 di
€ 96,33, per un totale di € 9.863,00, nonché, condannarli al relativo pagamento con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo;
3) accertato e dichiarato il danno ulteriormente subito da Controparte_4 quale conseguenza della mancata esecuzione dei lavori progettati da parte dei Sigg.ri e rappresentato dal mancato introito Parte_1 Parte_2 economico (guadagno) in relazione alla prestazione professionale pattuita di cui alla FASE 5 della progettazione -Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse, così come specificate e pattuite nell'allegato A) al Contratto per prestazione professionale stipulato -quantificabile nell'importo di € 19.919,02, condannare i Sigg.ri e al relativo risarcimento in favore Parte_1 Parte_2 di 4) accertato e dichiarato il danno Controparte_4 ulteriormente subito da quale conseguenza Controparte_4 della mancata esecuzione dei lavori da parte dei Sigg.ri ed Parte_3 Pt_4
rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla
[...] prestazione professionale pattuita di cui alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse, così come specificate e pattuite nell'allegato A) al Contratto per prestazione professionale stipulato - quantificabile nell'importo di €15.483,84, condannare i Sigg.ri ed al Parte_3 Parte_4 relativo risarcimento in favore di Con vittoria Controparte_4 di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso del C.U”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la società e lo CP_1 [...]
(di seguito ) al fine di fare accertare e Controparte_4 CP_4 dichiarare, riconosciuta la connessione tra le domande oggi congiuntamente proposte, quanto segue: 1) “il collegamento strutturale” tra il contratto d'appalto stipulato agli inizi di gennaio 2022 tra i Sig.ri e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali condomini del condominio minimo di Blera Via Umberto I n.15 con la CP_1
e altro contratto, quello stipulato per prestazioni d'opera professionale tra gli
[...] indicati odierni attori e lo in data 19.1.2022; 2) “il collegamento CP_4 strutturale” tra altro, ma analogo contratto di appalto del gennaio 2022, stipulato tra gli altri attori, i Sig.ri e in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_4 condomini del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70 con la CP_1
e il contratto per prestazioni professionali stipulato tra gli attori e, anche in questo
[...] caso, con lo in data 28.1.2022; 2) l'inadempimento contrattuale Controparte_4 della in relazione ai rispettivi contratti d'appalto, con ulteriore CP_1 accertamento della perdita di chance subita dagli odierni istanti per la mancata fruizione dei benefici fiscali derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110% prevista dal D.l. 34/2020, oltre all'accertamento del corrispondente danno emergente. A fondamento della domanda deducevano: a) che nel gennaio 2022, i Sig.ri in relazione al proprio condominio, avevano Pt_2 stipulato un contratto d'appalto con la in qualità di General Controparte_3
Contractor, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di EcoSismabonus 110%;
b ) che in conseguenza di tale accordo in data 19/01/2022 i Sig.ri avevano Pt_2 stipulato un “Contratto per prestazioni professionali (Progettazione diretta in Regime di Superbonus 110%)” (all.1) con lo quale Controparte_4 soggetto che avrebbe dovuto progettare gli interventi, svolgere le attività amministrative e coordinare le intere attività; c) che in ragione di tanto in data 23/11/2022 lo aveva depositato presso CP_4 il Comune di Blera la IL (All.4)e la relativa documentazione riguardante i lavori di ristrutturazione da svolgere. In tale documentazione, si sottolineava, la CP_3 veniva indicata come ditta esecutrice dei lavori, con contestuale consegna allo CP_4
del DURC;
[...]
d) che il corrispettivo delle prestazioni dello (art. 5 del contratto) era CP_4 stato fissato in euro 101.202,90 a carico del condominio su costo stimato di Pt_2 euro 671.292,00 relativo alle opere da eseguire, importo da corrispondere sulla base delle modalità contenute nell'art. 6 del contratto1 e sulla base di percentuali da corrispondere mediante lo “sconto in fattura”; e) che poiché la non aveva eseguito i lavori concordati, poi subappaltati CP_1 alla né mai aveva presentato il 1°SAL, le opere progettate non Controparte_5 erano più realizzabili beneficiando del cd. Superbonus, essendo decorso il termine di ultimazione dei lavori previsto dalla legge (31.12.2023); f) che in data 10.02.2022 avevano corrisposto allo il corrispettivo per lo CP_4 studio di prefattibilità e che, nonostante ciò ed in assenza di opere, tale società in data 08.09.2023 in ragione delle attività progettuali ed amministrative svolte aveva inviato le fatture n.16 e n.17 (per euro 11.605,29) a e (per euro 30.951,68) a Parte_1
. Tali fatture, aggiungevano, aggiungevano gli istanti erano state Parte_2 poi contestate sulla base dell'art. 6 del contratto che prevedeva come modalità di pagamento lo sconto in fattura, modalità che non poteva essere attuata in ragione della mancata realizzazione delle opere;
g) che analoghe e sovrapponibili circostanze si erano realizzate per le odierne parti attrici e , con riguardo agli interventi da eseguire sul Parte_3 Parte_4 condominio di Blera sito in Via Falcone e Borsellino 70. Infatti, anche in questo caso le parti: 1) avevano prima stipulato un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori per beneficiare cd. Ecosismabonus 110 % con la e poi sottoscritto, in data CP_1
28/01/2022, un contratto per prestazioni professionali con lo , le cui CP_4 clausole erano le medesime a quelle del contratto NI/Studio Arckeo/Esteel (All.8);
2) avevano stabilito, il compenso dei professionisti dello studio fissandolo nella CP_4 misura del 10% del prezzo dell'appalto stimato in € 286.396,00, importo da corrispondere mediante il meccanismo dello sconto in fattura;
3) avevano depositato (i professionisti incaricati) in data 23/11/2022 presso il Comune di Blera la IL (prot. n. 11051) e il DURC che le era stato consegnato dalla (All.11). CP_1
h) che anche in questo caso la era risultata inadempiente non avendo CP_1 eseguito le opere. Ciò nonostante, lo aveva emesso fatture n. 18 e n.19 CP_4 dell'8/09/2023 per l'importo di € 9.892,50 a carico della Sig. e di € Parte_3
9.766,67 a carico del Sig. per la progettazione definitiva ed esecutiva Parte_4
(All. 12), richieste che erano state tutte contestate dai fratelli Pt_3
Alla luce di tali deduzioni gli odierni istanti, dando atto della connessione esistente tra le domande oggi congiuntamente proposte, hanno chiesto l'accoglimento delle richieste contenute nelle conclusioni spiegate e riportate in sentenza.
Costituendosi in giudizio la ha chiesto il rigetto delle domande in quanto CP_1 ritenute infondate, deducendo, in particolare: a) l'insussistenza di un contratto di appalto tra gli odierni attori e la convenuta. A tal riguardo facevano, inoltre, CP_1 rilevare la sola manifestata intenzione (mai poi realizzata) degli odierni attori a stipulare un contratto appalto per l'esecuzione dei lavori (quindi non ancora in essere al momento della stipula del contratto con la ), per come risultava dagli stessi CP_4 contratti stipulati tra gli odierni istanti con lo (del 19.01.222 e del CP_4
28.01.2022), atti in cui le parti davano atto proprio del fatto della insussistenza di un contratto di appalto con la (pag. 2 degli indicati contratti ove nella premessa si CP_1 legge “…il committente intende affidare i lavori al General Contractor attraverso apposito contratto d'appalto”); b) che in ogni caso, un siffatto dedotto contratto sarebbe risultato nullo per indeterminatezza dell'oggetto; ciò in quanto, a gennaio del 2022, non erano note le opere da realizzare, non essendo state ancora le stesse progettate dallo;
c) che il dedotto contratto di appalto, inoltre, sarebbe CP_4 risultato inidoneo ai fini della sua esecuzione in ragione di carenze strutturali, né tali opere sarebbero state poi asseverabili ai sensi della normativa tributaria e ai fini dell'ecobonus; d) che i lavori, in esame, per i quali non v'era stato alcun subappalto, non avrebbero potuto (in particolare quelli dei essere eseguiti in assenza di Pt_2 autorizzazione paesaggistica. Alla luce di tali deduzioni, la società ha chiesto il rigetto delle domande con CP_1 condanna degli istanti ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Costituitosi in giudizio lo da parte sua ha dedotto: a) che in data CP_4
19.01.2022 i Sig.ri e in data 28.01.2022 i Sig.ri avevano rispettivamente Pt_2 Pt_3 stipulato con lo studio convenuto, contratti d'opera professionale per la progettazione di interventi edilizi in regime di Superbonus 100 %, avendo provveduto, in ragione di tanto, al deposito di progetti esecutivi al Comune di Blera;
b) che il DURC allegato alla CILAS non comprovava l'esistenza del contratto di appalto, ma attestava la sola regolarità contributiva dell'impresa indicata quale esecutrice dei lavori;
c) che parte attrice per l'attività espletata dallo era tenuta al pagamento di quanto CP_4 dovuto, essendo stata compiutamente svolta l'attività prevista per le fasi nn. 1, 2, 3 e 4 del contratto;
rappresentava, inoltre, che per le prestazioni professionali eseguite, lo stesso contratto prevedeva il pagamento, in favore dello , anche nel caso CP_4 non vi fosse stata il compimento degli interventi da parte della impresa assuntrice dei lavori. Per tale ragione, deduceva parte convenuta, era venuta meno la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura;
d) che in data 24.02.2023, non essendo ancora iniziati i lavori, lo studio aveva comunicato alle parti la necessità di effettuare CP_6 alcune variazioni integrative ai sensi dell'art. 7 del contratto, rispetto alle quale gli odierni attori non avevano espresso il loro consenso, avendo, inoltre il Sig. Pt_4
in data 16.09.2023 contestato anche la fattura n. 19 dell'8.09.2023 emessa sulla
[...] base delle condizioni contrattuali;
e) che, risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la questione, in data 17.10.2023 la società convenuta aveva invitato i Sig.ri e ad eseguire il pagamento degli importi contenuti nelle fatture Pt_2 Pt_3
n.16, n.17, n.18 e n.19 del 2023, ritenendosi, in ogni caso, risolto il rapporto contrattuale sulla base degli artt. 7 e 9.4 del contratto. Alla luce di tali ragioni lo ha chiesto il rigetto della domanda attrice, Controparte_4 formulando, nel contempo, domanda riconvenzionale con richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni eseguite ed indicate nelle menzionate fatture, domanda, quest'ultima, che veniva contestata da parte attrice. Nel corso del processo, superato il rilievo di nullità delle procure con il rinnovo delle stesse, ritenuta la connessione tra le domande proposte e non ammesse le prove richieste (testimonianze), alla luce della documentazione già in atti, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dagli attori non è stata provata. In merito alla richiesta riguardante l'accertamento da compiere, limitato al solo dedotto inadempimento della società giova rilevare che, sebbene per il contratto CP_7 di appalto non sia richiesta la prova scritta né ad substantiam né ad probationem, potendosi ammettere la prova della sua conclusione mediante “facta concludentia”, anche attraverso presunzioni semplici e testimonianze, risulta altrettanto pacifico il principio secondo il quale spetta, in ogni caso, al soggetto che deduce un inadempimento legato ad un tale tipo di contratto, l'onere di fornire prova non solo dell'esistenza di tale atto, ma anche del suo specifico contenuto (Cass. n.2303/2017). In particolare, con riguardo al contratto d'appalto in esame, l'attore era tenuto a fornire prova, quindi, sia dell'accordo negoziale, che degli elementi essenziali legati alla sua esecuzione, quali le opere da realizzare, il compenso pattuito, i termini e i tempi dei lavori da eseguire, con la conseguenza che, in assenza di tali elementi, sarebbe preclusa al giudice, la possibilità di verificare l'assolvimento delle rispettive obbligazioni. Inoltre, in assenza di tali rilevanti dati (normalmente emergenti in via documentale nei casi, come quello in esame, di lavori particolarmente complessi e onerosi) non si ritiene che gli stessi possano ricavarsi, colmando le dedotte lacune, attraverso il richiamato
“collegamento strutturale”, integrando in buona sostanza, il dedotto contratto (verbale) stipulato tra le parti con la società e quello concluso tra le stesse parti con lo CP_1
. Tale contratto, infatti, atteso il suo contenuto, non appare idoneo ad CP_4 eseguire l'operazione prospettata da parte attrice. In merito a tali aspetti non può, quindi, dirsi che parte attrice abbia adempiuto al suo specifico onere probatorio, avendo la stessa affidato alla sola testimonianza richiesta
(oltretutto inidonea, considerate le circostanze dedotte, ad investire tutti gli elementi essenziali), la prova in merito alle dedotte circostanze dedotte.
Né, è, infine, emersa prova circa il fatto che le parti attrici avessero sollecitato la società
a dare inizio o a eseguire i lavori, né che avessero mai contattato altra impresa CP_1 per eseguire gli stessi lavori al fine di evitare la perdita del beneficio fiscale.
Alla luce di tali valutazioni non può, quindi, dirsi provato il collegamento causale tra il dedotto inadempimento della società e la definitiva impossibilità per gli attori CP_1 di accedere ai benefici fiscali.
Per tali ragioni le domande di parte attrici devono essere rigettate.
Deve essere, invece, accolta – seppur in diversa misura - la domanda riconvenzionale proposta dallo in relazione al mancato pagamento delle fatture nn. 16, CP_4
17, 18 e 19 del 2023 per l'attività professionale svolta. In merito al contratto d'opera professionale in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tale contratto concluso per lo svolgimento delle attività progettuali e amministrative da compiere, era stato stipulato tra i Sig.ri e con lo Pt_2 Pt_3 CP_4
in data 19.1.2022 con i Sig,ri e in data 28.01.2022 con i Sig.ri
[...] Pt_2 Pt_3 menzionandosi, in tale contratto, la società come società esecutrice dei CP_1 lavori, null'altro specificandosi in merito a quest'ultima (con riguardo alle specifiche condizioni di contratto, in particolare con riguardo ai tempi di esecuzione, ai compensi ed alle modalità di verifica). Lo schema negoziale utilizzato dalle parti per eseguire i lavori in regime di
“Superbonus” prevedeva un affidamento diretto da parte dei committenti dell'incarico professionale allo , per cui le relative fatture erano state emesse nei CP_4 confronti dei committenti per gli importi ivi indicati in relazione alle attività compiute: euro 11.605,29 per le attività di cui alla fattura n.16/2023 emessa nei confronti di
; euro 30.951,68 per le attività di cui alla fattura n. 17/2023 emessa nei Parte_1 confronti di euro 9.892,50 per le attività di cui alla fattura Parte_2
n.18/2023 emessa nei confronti di;
euro 9.766,67 per le attività di cui Parte_3 alla fattura n.19/2023 emessa nei confronti di . Parte_4
Così complessivamente euro 42.556,97 per i Sig.ri ed euro 19.659,17 per i Pt_2
Sig.ri Pt_3
In merito alla richiesta dello di ottenere il pagamento delle somme CP_4 riportate nelle indicate fatture, parte attrice ha contestato tale richiesta sul presupposto che nulla era dovuto allo avendo le parti convenuto il pagamento in CP_4 favore di quest'ultimo mediante lo sconto in fattura, modalità che non era stata possibile seguire a causa della mancata realizzazione dei lavori da parte della stessa società CP_1
A fronte di tale contestazione giova rilevare che l'art.
6.2. dei rispettivi contratti stipulati tra i sig.ri e con lo (Cfr. doc. 1 e 8 atto di citazione Pt_2 Pt_3 CP_4 di parte attrice) in merito a tale aspetto stabiliva - in ogni caso - il pagamento da eseguire in favore dello , essendosi, infatti, stabilito che: “Nel caso in CP_4 cui il Committente non dovesse eseguire le opere per qualsiasi motivo di cui al seguente art. 9, e venendo meno al Committente la possibilità di usufruire dell'opzione dello sconto in fattura, dovrà corrispondere al Professionista in solido dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente svolte;
il Professionista sarà tenuto ad emettere relativa fattura, la quale dovrà essere pagata entro e non oltre 30 giorni solari, mediante bonifico bancario”.
Alla luce di tale inequivoca disposizione contrattuale, appare fondata, quanto all'an, la richiesta dello studio professionale.
Quanto alle singole voci indicate in indicate fatture, le prestazioni professionali previste in contratto erano state suddivise in cinque diverse fasi:
- Fase 1: lo studio di prefattibilità architettonica;
- Fase 2: la verifica di conformità dello stato di fatto;
- Fase 3: la IL e il progetto esecutivo;
- Fase 4: la pratica comunale IL e Superbonus 110 %;
- Fase 5: l'esecuzione dei lavori.
Considerando la documentazione depositata, può ritenersi che lo abbia CP_4 fornito la prova di avere eseguito le fasi da 1 a 4 come previste dal contratto. In particolare, dopo l'esecuzione della fase 1 (non contestata), quanto alle fasi 2, 3 e 4 risulta il deposito, in data 23.11.2022 da parte di tale società, della IL per i lavori da eseguire presso gli immobili in esame, unitamente alle relazioni tecniche che erano state contestualmente allegate (all. 4,5,6 e 7 comparsa di costituzione). Come in precedenza indicato, gli importi complessivi portati nelle fatture emesse a seguito dell'espletamento delle indicate fasi, ammontavano complessivamente in euro 42.556,97 per i Sig.ri (fatture nn. 16 e 17) e in euro 19.659,17 per i Sig.ri Pt_2 Pt_3
(fatture 18, e 19).
In merito ai pagamenti eseguiti risulta che già la fase 1 e parte della 2, inserita nelle fatture, era stata saldata dalle parti. Ciò considerando il tenore dell'art.
6.1 lett. a) dei contratti tra i Sig.ri con lo : “per quanto concerne la Parte_5 CP_4 verifica di conformità e lo studio di fattibilità viene riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 4.500,00 da corrispondere contestualmente alla firma di questo contratto”). Tale importo aumentato degli oneri di legge (5.709,00) risulta, quindi, già corrisposto dalle parti attrici in favore dello . CP_4
Pertanto, detratta tale somma dall'importo complessivo dovuto da ogni gruppo di attori, può dirsi che residua, a carico dei Sig.ri un debito verso lo studio Pt_2 CP_4 di euro 37.477,97 (euro 42.556,97 meno 5.709,00) ed a carico dei Sig. un debito Pt_3 di euro 14.580,17 (euro 19.659,17 meno 5.709,00).
Alcuna somma è, invece, dovuta allo in relazione alla fase 5, non CP_4 essendo stata fornita prova del rapporto di causalità tra la condotta dei committenti e la mancata realizzazione delle opere.
Deve essere, infine, rigettata la richiesta di condanna degli attori ex art. 96 co. 3 c.p.c, difettando i presupposti di legge, la soccombenza totale della parte e la mala fede o la colpa grave in capo alla parte soccombente, elementi, questi ultimi, che non possono ricavarsi, come per il caso in esame, dalla mera infondatezza della domanda proposta, essendo richiesto un quid pluris non risultate provato nel caso di specie,
Le spese di lite relative alla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, tre fasi di legge valori prossimi ai medi). Tali spese processuali, inoltre, devono esser poste a carico delle parti attrici in via solidale tra di loro, stabilendosi, in ogni caso che, nel riparto interno, i Si.ri NI dovranno farsi carico di tali spese in una misura pari ai 2/3, mentre i Sig.ri in una Pt_3 misura pari a 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proposta nei confronti della società e dello Parte_3 Parte_4 CP_1
Controparte_4 2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dallo Controparte_4
e per l'effetto condanna: a) i Sig.ri ,
[...] Parte_1 [...] al pagamento in favore dello della Parte_2 Controparte_4 somma di euro 37.477,97; b) i Sig.ri e al pagamento Parte_3 Parte_4 in favore dello della somma di euro 14.580.17; Controparte_4
3. Condanna i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_4 della società e dello spese che si CP_1 Controparte_4 liquidano, per ogni convenuto costituito, in Euro 5.000,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, spese da distrarre, quanto a quelle liquidate in favore della società
in favore del difensore antistatario. CP_1
Viterbo, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto concerne la Verifica di conformità e lo studio di fattibilità viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 4.500,00 da corrispondere contestualmente alla firma del contratto;
b. Quanto al 40 % del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto al 1° SAL pari al 30 % delle opere da eseguirsi per la componente Sisma bonus 110% mediante sconto in fattura;
c. Quanto al 50 % del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto al 1° SAL pari al 30 % delle opere da eseguirsi per la componente Ecobonus 110% mediante sconto in fattura;
d. Quanto al rimanente 10% del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto quanto al 5% al 3° SAL fine lavori delle opere da eseguire per la componente Sisma bonus 110 % e quanto al 5% al 3° SAL fine lavori delle opere da eseguire per la componente Ecobonus 110%, entrambi mediante sconto in fattura 2 Infatti, non risulta formulata alcuna domanda di condanna da parte attrice, se non quella rivolta nei confronti della nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 convenuto . CP_4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2295/2023 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale in contratto di appalto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], in proprio e nella qualità di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._4 entrambi residenti in Blera, in proprio e nella qualità di condomini del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70 tutti con l'Avv. Enrico Giuseppe De Paolis e l'Avv.to S. Gina Cordella del Foro di Roma come da procura in atti Attori E
(C.F./P.IVA ), in persona dell'amministratore unico, con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Alessandro GRAZIANI del Foro di Viterbo Convenuta
(C.F./P.IVA ), con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Cinzia MELLA del Foro di Roma
Convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice: “in via principale: - accertare e dichiarare la connessione oggettiva ex art. 40 c.p.c. tra il contratto di appalto tra i Signori Pt_1
e e tra i Signori e e la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
- accertare e dichiarare il collegamento strutturale tra il contratto CP_3
d'appalto tra i Signori e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15 e la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e il contratto per prestazioni professionali tra gli stessi e lo in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.; accertare e dichiarare il collegamento strutturale tra il contratto d'appalto tra i Signori e in proprio e n.q. di condomini Parte_3 Parte_4 del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70, e la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e il contratto per prestazioni professionali tra gli stessi e lo in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai contratti d'appalto rispettivamente
[...] stipulati con i Signori e in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 di condomini del condominio minimo di Blera, Via Umberto I n.15 e con i Signori e in proprio e n.q.di condomini del condominio minimo Parte_3 Parte_4 di Blera, Via Falcone e Borsellino 70; accertare e dichiarare la perdita di chance subita dai Sig.ri e e dai Signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e n.q., derivante dalla mancata fruizione dei benefici fiscali Parte_4 derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110 % ed in particolare dal D.l. 34/2020, come convertito nella L.77/2020 e ss.mm. ii in relazione agli immobili di rispettiva proprietà. - accertare e dichiarare il danno emergente subito dai Sig.ri
e e dai Signori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e n.q., derivante dalla mancata fruizione dei benefici fiscali derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110 % edin particolare dal D.l. 34/2020, come convertito nella L.77/2020 e ss.mm. ii in relazione agli immobili di rispettiva proprietà.
- rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dallo Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto ed in ogni caso non provate. In via subordinata: - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali, accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto d'appalto CP_1 stipulato con gli attori e per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore delle parti attrici, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, di quanto sarà accertato e riconosciuto in corso di causa allo In ogni Controparte_4 caso: Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte convenuta “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 integralmente respingere la proposta domanda in ogni suo capo, nessuno escluso e eccettuato. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore nonché condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.” Parte convenuta : “Voglia l'On. Le. Tribunale adito, rigettata e disattesa CP_4 ogni avversaria istanza, così statuire: - In via principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte attrice e dalla convenuta in quanto CP_3 totalmente infondate sia in fatto che in diritto, nonché, sprovviste di prova per tutte le deduzioni, siccome svolte nei propri atti difensivi;
- In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori, anche rispetto alla posizione del convenuto Controparte_4
fosse ritenuta esclusivamente imputabile alla Società condannare la
[...] CP_1 stessa al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo in CP_4 relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per l'importo rispettivamente pari ad € 11.719,75 ed € 31.256,96 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, nonché, al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo in relazione alla progettazione dei CP_4
Sigg.ri ed per l'importo rispettivamente pari ad € Parte_3 Parte_4
9.990,07 ed € 9.863,00 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, oltre al risarcimento del danno rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse – per un importo pari ad € 19.919,02, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e per un importo pari ad € 15.483,84 in relazione alla progettazione dei Sigg.ri ed - In via ulteriormente subordinata nel merito: Parte_3 Parte_4 nell'ipotesi in cui la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori, rispetto alla posizione del convenuto fosse ritenuta Controparte_4 imputabile ai Sigg.ri ed ai Sigg.ri ed alla condannare gli Pt_2 Pt_3 CP_3 stessi, Sigg.ri Sigg.ri e in solido al pagamento delle Pt_2 Pt_3 CP_3 prestazioni professionali svolte da in Controparte_4 relazione alla progettazione dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per l'importo rispettivamente pari ad € 11.719,75 ed € 31.256,96 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, nonché, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri ed per l'importo Parte_3 Parte_4 rispettivamente pari ad € 9.990,07 ed € 9.863,00 con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo, oltre al risarcimento del danno rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse – per un importo pari ad € 19.919,02, in relazione alla progettazione dei Sigg.ri Parte_1
e e per un importo pari ad € 15.483,84 in relazione alla
[...] Parte_2 progettazione dei Sigg.ri ed;
- In via riconvenzionale: Parte_3 Parte_4
1) accertato e dichiarato che le opere progettate da Controparte_4 in esecuzione del Contratto per prestazioni professionali di
[...] progettazione, stipulato in data 19 gennaio 2022 con i Sigg.ri e Parte_2
non state eseguite dai predetti Sigg.ri dichiarare gli Parte_1 Pt_2 stessi, Sigg.ri e a ' sensi e per gli effetti di Parte_2 Parte_1 cui agli artt. 6.2, 6.3, 9.4 e 7 del precitato Contratto, tenuti a corrispondere a
[...]
i corrispettivi maturati per le prestazioni Controparte_4 effettivamente svolte in loro favore, siccome quantificati nella Fattura n. 16/2023 al Sig. di € 11.605,29 maggiorata degli interessi moratori ex Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002 di € 114,46 alla data del 17.10.2023, per un totale di € 11.719,75, nonché, nella Fattura n. 17/2023 alla Sig.ra di € 30.951,68 Parte_2 maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023, per un totale di € 31.256,96, nonché, condannarli al relativo pagamento con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo;
2) accertato e dichiarato che le opere progettate da in Controparte_4 esecuzione del Contratto per prestazioni professionali di progettazione, stipulato in data 28 gennaio 2022 con i Sigg.ri ed non state eseguite Parte_3 Parte_4 dai predetti Sigg.ri Balzi, dichiarare gli stessi, Sigg.ri ed Parte_3 Parte_4
a ' sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6.2, 6.3, 9.4 e 7 del precitato Contratto, tenuti a corrispondere a i corrispettivi maturati Controparte_4 per le prestazioni effettivamente svolte in loro favore, siccome quantificati nella Fattura n. 18/2023 alla Sig.ra di € 9.892,50 maggiorata degli interessi Parte_3 moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023, di € 97,57, per un totale di € 9.990,07, nonché, nella Fattura n. 19/2023 al Sig. di € 9.766,67 Parte_4 maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 17.10.2023 di
€ 96,33, per un totale di € 9.863,00, nonché, condannarli al relativo pagamento con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori dovuti sino al saldo;
3) accertato e dichiarato il danno ulteriormente subito da Controparte_4 quale conseguenza della mancata esecuzione dei lavori progettati da parte dei Sigg.ri e rappresentato dal mancato introito Parte_1 Parte_2 economico (guadagno) in relazione alla prestazione professionale pattuita di cui alla FASE 5 della progettazione -Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse, così come specificate e pattuite nell'allegato A) al Contratto per prestazione professionale stipulato -quantificabile nell'importo di € 19.919,02, condannare i Sigg.ri e al relativo risarcimento in favore Parte_1 Parte_2 di 4) accertato e dichiarato il danno Controparte_4 ulteriormente subito da quale conseguenza Controparte_4 della mancata esecuzione dei lavori da parte dei Sigg.ri ed Parte_3 Pt_4
rappresentato dal mancato introito economico (guadagno) in relazione alla
[...] prestazione professionale pattuita di cui alla FASE 5 della progettazione - Esecuzione Lavori e Direzione Lavori e le attività connesse, così come specificate e pattuite nell'allegato A) al Contratto per prestazione professionale stipulato - quantificabile nell'importo di €15.483,84, condannare i Sigg.ri ed al Parte_3 Parte_4 relativo risarcimento in favore di Con vittoria Controparte_4 di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso del C.U”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la società e lo CP_1 [...]
(di seguito ) al fine di fare accertare e Controparte_4 CP_4 dichiarare, riconosciuta la connessione tra le domande oggi congiuntamente proposte, quanto segue: 1) “il collegamento strutturale” tra il contratto d'appalto stipulato agli inizi di gennaio 2022 tra i Sig.ri e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali condomini del condominio minimo di Blera Via Umberto I n.15 con la CP_1
e altro contratto, quello stipulato per prestazioni d'opera professionale tra gli
[...] indicati odierni attori e lo in data 19.1.2022; 2) “il collegamento CP_4 strutturale” tra altro, ma analogo contratto di appalto del gennaio 2022, stipulato tra gli altri attori, i Sig.ri e in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_4 condomini del condominio minimo di Blera, Via Falcone e Borsellino 70 con la CP_1
e il contratto per prestazioni professionali stipulato tra gli attori e, anche in questo
[...] caso, con lo in data 28.1.2022; 2) l'inadempimento contrattuale Controparte_4 della in relazione ai rispettivi contratti d'appalto, con ulteriore CP_1 accertamento della perdita di chance subita dagli odierni istanti per la mancata fruizione dei benefici fiscali derivanti dalla normativa in materia di cd. Superbonus 110% prevista dal D.l. 34/2020, oltre all'accertamento del corrispondente danno emergente. A fondamento della domanda deducevano: a) che nel gennaio 2022, i Sig.ri in relazione al proprio condominio, avevano Pt_2 stipulato un contratto d'appalto con la in qualità di General Controparte_3
Contractor, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di EcoSismabonus 110%;
b ) che in conseguenza di tale accordo in data 19/01/2022 i Sig.ri avevano Pt_2 stipulato un “Contratto per prestazioni professionali (Progettazione diretta in Regime di Superbonus 110%)” (all.1) con lo quale Controparte_4 soggetto che avrebbe dovuto progettare gli interventi, svolgere le attività amministrative e coordinare le intere attività; c) che in ragione di tanto in data 23/11/2022 lo aveva depositato presso CP_4 il Comune di Blera la IL (All.4)e la relativa documentazione riguardante i lavori di ristrutturazione da svolgere. In tale documentazione, si sottolineava, la CP_3 veniva indicata come ditta esecutrice dei lavori, con contestuale consegna allo CP_4
del DURC;
[...]
d) che il corrispettivo delle prestazioni dello (art. 5 del contratto) era CP_4 stato fissato in euro 101.202,90 a carico del condominio su costo stimato di Pt_2 euro 671.292,00 relativo alle opere da eseguire, importo da corrispondere sulla base delle modalità contenute nell'art. 6 del contratto1 e sulla base di percentuali da corrispondere mediante lo “sconto in fattura”; e) che poiché la non aveva eseguito i lavori concordati, poi subappaltati CP_1 alla né mai aveva presentato il 1°SAL, le opere progettate non Controparte_5 erano più realizzabili beneficiando del cd. Superbonus, essendo decorso il termine di ultimazione dei lavori previsto dalla legge (31.12.2023); f) che in data 10.02.2022 avevano corrisposto allo il corrispettivo per lo CP_4 studio di prefattibilità e che, nonostante ciò ed in assenza di opere, tale società in data 08.09.2023 in ragione delle attività progettuali ed amministrative svolte aveva inviato le fatture n.16 e n.17 (per euro 11.605,29) a e (per euro 30.951,68) a Parte_1
. Tali fatture, aggiungevano, aggiungevano gli istanti erano state Parte_2 poi contestate sulla base dell'art. 6 del contratto che prevedeva come modalità di pagamento lo sconto in fattura, modalità che non poteva essere attuata in ragione della mancata realizzazione delle opere;
g) che analoghe e sovrapponibili circostanze si erano realizzate per le odierne parti attrici e , con riguardo agli interventi da eseguire sul Parte_3 Parte_4 condominio di Blera sito in Via Falcone e Borsellino 70. Infatti, anche in questo caso le parti: 1) avevano prima stipulato un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori per beneficiare cd. Ecosismabonus 110 % con la e poi sottoscritto, in data CP_1
28/01/2022, un contratto per prestazioni professionali con lo , le cui CP_4 clausole erano le medesime a quelle del contratto NI/Studio Arckeo/Esteel (All.8);
2) avevano stabilito, il compenso dei professionisti dello studio fissandolo nella CP_4 misura del 10% del prezzo dell'appalto stimato in € 286.396,00, importo da corrispondere mediante il meccanismo dello sconto in fattura;
3) avevano depositato (i professionisti incaricati) in data 23/11/2022 presso il Comune di Blera la IL (prot. n. 11051) e il DURC che le era stato consegnato dalla (All.11). CP_1
h) che anche in questo caso la era risultata inadempiente non avendo CP_1 eseguito le opere. Ciò nonostante, lo aveva emesso fatture n. 18 e n.19 CP_4 dell'8/09/2023 per l'importo di € 9.892,50 a carico della Sig. e di € Parte_3
9.766,67 a carico del Sig. per la progettazione definitiva ed esecutiva Parte_4
(All. 12), richieste che erano state tutte contestate dai fratelli Pt_3
Alla luce di tali deduzioni gli odierni istanti, dando atto della connessione esistente tra le domande oggi congiuntamente proposte, hanno chiesto l'accoglimento delle richieste contenute nelle conclusioni spiegate e riportate in sentenza.
Costituendosi in giudizio la ha chiesto il rigetto delle domande in quanto CP_1 ritenute infondate, deducendo, in particolare: a) l'insussistenza di un contratto di appalto tra gli odierni attori e la convenuta. A tal riguardo facevano, inoltre, CP_1 rilevare la sola manifestata intenzione (mai poi realizzata) degli odierni attori a stipulare un contratto appalto per l'esecuzione dei lavori (quindi non ancora in essere al momento della stipula del contratto con la ), per come risultava dagli stessi CP_4 contratti stipulati tra gli odierni istanti con lo (del 19.01.222 e del CP_4
28.01.2022), atti in cui le parti davano atto proprio del fatto della insussistenza di un contratto di appalto con la (pag. 2 degli indicati contratti ove nella premessa si CP_1 legge “…il committente intende affidare i lavori al General Contractor attraverso apposito contratto d'appalto”); b) che in ogni caso, un siffatto dedotto contratto sarebbe risultato nullo per indeterminatezza dell'oggetto; ciò in quanto, a gennaio del 2022, non erano note le opere da realizzare, non essendo state ancora le stesse progettate dallo;
c) che il dedotto contratto di appalto, inoltre, sarebbe CP_4 risultato inidoneo ai fini della sua esecuzione in ragione di carenze strutturali, né tali opere sarebbero state poi asseverabili ai sensi della normativa tributaria e ai fini dell'ecobonus; d) che i lavori, in esame, per i quali non v'era stato alcun subappalto, non avrebbero potuto (in particolare quelli dei essere eseguiti in assenza di Pt_2 autorizzazione paesaggistica. Alla luce di tali deduzioni, la società ha chiesto il rigetto delle domande con CP_1 condanna degli istanti ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Costituitosi in giudizio lo da parte sua ha dedotto: a) che in data CP_4
19.01.2022 i Sig.ri e in data 28.01.2022 i Sig.ri avevano rispettivamente Pt_2 Pt_3 stipulato con lo studio convenuto, contratti d'opera professionale per la progettazione di interventi edilizi in regime di Superbonus 100 %, avendo provveduto, in ragione di tanto, al deposito di progetti esecutivi al Comune di Blera;
b) che il DURC allegato alla CILAS non comprovava l'esistenza del contratto di appalto, ma attestava la sola regolarità contributiva dell'impresa indicata quale esecutrice dei lavori;
c) che parte attrice per l'attività espletata dallo era tenuta al pagamento di quanto CP_4 dovuto, essendo stata compiutamente svolta l'attività prevista per le fasi nn. 1, 2, 3 e 4 del contratto;
rappresentava, inoltre, che per le prestazioni professionali eseguite, lo stesso contratto prevedeva il pagamento, in favore dello , anche nel caso CP_4 non vi fosse stata il compimento degli interventi da parte della impresa assuntrice dei lavori. Per tale ragione, deduceva parte convenuta, era venuta meno la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura;
d) che in data 24.02.2023, non essendo ancora iniziati i lavori, lo studio aveva comunicato alle parti la necessità di effettuare CP_6 alcune variazioni integrative ai sensi dell'art. 7 del contratto, rispetto alle quale gli odierni attori non avevano espresso il loro consenso, avendo, inoltre il Sig. Pt_4
in data 16.09.2023 contestato anche la fattura n. 19 dell'8.09.2023 emessa sulla
[...] base delle condizioni contrattuali;
e) che, risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la questione, in data 17.10.2023 la società convenuta aveva invitato i Sig.ri e ad eseguire il pagamento degli importi contenuti nelle fatture Pt_2 Pt_3
n.16, n.17, n.18 e n.19 del 2023, ritenendosi, in ogni caso, risolto il rapporto contrattuale sulla base degli artt. 7 e 9.4 del contratto. Alla luce di tali ragioni lo ha chiesto il rigetto della domanda attrice, Controparte_4 formulando, nel contempo, domanda riconvenzionale con richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni eseguite ed indicate nelle menzionate fatture, domanda, quest'ultima, che veniva contestata da parte attrice. Nel corso del processo, superato il rilievo di nullità delle procure con il rinnovo delle stesse, ritenuta la connessione tra le domande proposte e non ammesse le prove richieste (testimonianze), alla luce della documentazione già in atti, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dagli attori non è stata provata. In merito alla richiesta riguardante l'accertamento da compiere, limitato al solo dedotto inadempimento della società giova rilevare che, sebbene per il contratto CP_7 di appalto non sia richiesta la prova scritta né ad substantiam né ad probationem, potendosi ammettere la prova della sua conclusione mediante “facta concludentia”, anche attraverso presunzioni semplici e testimonianze, risulta altrettanto pacifico il principio secondo il quale spetta, in ogni caso, al soggetto che deduce un inadempimento legato ad un tale tipo di contratto, l'onere di fornire prova non solo dell'esistenza di tale atto, ma anche del suo specifico contenuto (Cass. n.2303/2017). In particolare, con riguardo al contratto d'appalto in esame, l'attore era tenuto a fornire prova, quindi, sia dell'accordo negoziale, che degli elementi essenziali legati alla sua esecuzione, quali le opere da realizzare, il compenso pattuito, i termini e i tempi dei lavori da eseguire, con la conseguenza che, in assenza di tali elementi, sarebbe preclusa al giudice, la possibilità di verificare l'assolvimento delle rispettive obbligazioni. Inoltre, in assenza di tali rilevanti dati (normalmente emergenti in via documentale nei casi, come quello in esame, di lavori particolarmente complessi e onerosi) non si ritiene che gli stessi possano ricavarsi, colmando le dedotte lacune, attraverso il richiamato
“collegamento strutturale”, integrando in buona sostanza, il dedotto contratto (verbale) stipulato tra le parti con la società e quello concluso tra le stesse parti con lo CP_1
. Tale contratto, infatti, atteso il suo contenuto, non appare idoneo ad CP_4 eseguire l'operazione prospettata da parte attrice. In merito a tali aspetti non può, quindi, dirsi che parte attrice abbia adempiuto al suo specifico onere probatorio, avendo la stessa affidato alla sola testimonianza richiesta
(oltretutto inidonea, considerate le circostanze dedotte, ad investire tutti gli elementi essenziali), la prova in merito alle dedotte circostanze dedotte.
Né, è, infine, emersa prova circa il fatto che le parti attrici avessero sollecitato la società
a dare inizio o a eseguire i lavori, né che avessero mai contattato altra impresa CP_1 per eseguire gli stessi lavori al fine di evitare la perdita del beneficio fiscale.
Alla luce di tali valutazioni non può, quindi, dirsi provato il collegamento causale tra il dedotto inadempimento della società e la definitiva impossibilità per gli attori CP_1 di accedere ai benefici fiscali.
Per tali ragioni le domande di parte attrici devono essere rigettate.
Deve essere, invece, accolta – seppur in diversa misura - la domanda riconvenzionale proposta dallo in relazione al mancato pagamento delle fatture nn. 16, CP_4
17, 18 e 19 del 2023 per l'attività professionale svolta. In merito al contratto d'opera professionale in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tale contratto concluso per lo svolgimento delle attività progettuali e amministrative da compiere, era stato stipulato tra i Sig.ri e con lo Pt_2 Pt_3 CP_4
in data 19.1.2022 con i Sig,ri e in data 28.01.2022 con i Sig.ri
[...] Pt_2 Pt_3 menzionandosi, in tale contratto, la società come società esecutrice dei CP_1 lavori, null'altro specificandosi in merito a quest'ultima (con riguardo alle specifiche condizioni di contratto, in particolare con riguardo ai tempi di esecuzione, ai compensi ed alle modalità di verifica). Lo schema negoziale utilizzato dalle parti per eseguire i lavori in regime di
“Superbonus” prevedeva un affidamento diretto da parte dei committenti dell'incarico professionale allo , per cui le relative fatture erano state emesse nei CP_4 confronti dei committenti per gli importi ivi indicati in relazione alle attività compiute: euro 11.605,29 per le attività di cui alla fattura n.16/2023 emessa nei confronti di
; euro 30.951,68 per le attività di cui alla fattura n. 17/2023 emessa nei Parte_1 confronti di euro 9.892,50 per le attività di cui alla fattura Parte_2
n.18/2023 emessa nei confronti di;
euro 9.766,67 per le attività di cui Parte_3 alla fattura n.19/2023 emessa nei confronti di . Parte_4
Così complessivamente euro 42.556,97 per i Sig.ri ed euro 19.659,17 per i Pt_2
Sig.ri Pt_3
In merito alla richiesta dello di ottenere il pagamento delle somme CP_4 riportate nelle indicate fatture, parte attrice ha contestato tale richiesta sul presupposto che nulla era dovuto allo avendo le parti convenuto il pagamento in CP_4 favore di quest'ultimo mediante lo sconto in fattura, modalità che non era stata possibile seguire a causa della mancata realizzazione dei lavori da parte della stessa società CP_1
A fronte di tale contestazione giova rilevare che l'art.
6.2. dei rispettivi contratti stipulati tra i sig.ri e con lo (Cfr. doc. 1 e 8 atto di citazione Pt_2 Pt_3 CP_4 di parte attrice) in merito a tale aspetto stabiliva - in ogni caso - il pagamento da eseguire in favore dello , essendosi, infatti, stabilito che: “Nel caso in CP_4 cui il Committente non dovesse eseguire le opere per qualsiasi motivo di cui al seguente art. 9, e venendo meno al Committente la possibilità di usufruire dell'opzione dello sconto in fattura, dovrà corrispondere al Professionista in solido dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente svolte;
il Professionista sarà tenuto ad emettere relativa fattura, la quale dovrà essere pagata entro e non oltre 30 giorni solari, mediante bonifico bancario”.
Alla luce di tale inequivoca disposizione contrattuale, appare fondata, quanto all'an, la richiesta dello studio professionale.
Quanto alle singole voci indicate in indicate fatture, le prestazioni professionali previste in contratto erano state suddivise in cinque diverse fasi:
- Fase 1: lo studio di prefattibilità architettonica;
- Fase 2: la verifica di conformità dello stato di fatto;
- Fase 3: la IL e il progetto esecutivo;
- Fase 4: la pratica comunale IL e Superbonus 110 %;
- Fase 5: l'esecuzione dei lavori.
Considerando la documentazione depositata, può ritenersi che lo abbia CP_4 fornito la prova di avere eseguito le fasi da 1 a 4 come previste dal contratto. In particolare, dopo l'esecuzione della fase 1 (non contestata), quanto alle fasi 2, 3 e 4 risulta il deposito, in data 23.11.2022 da parte di tale società, della IL per i lavori da eseguire presso gli immobili in esame, unitamente alle relazioni tecniche che erano state contestualmente allegate (all. 4,5,6 e 7 comparsa di costituzione). Come in precedenza indicato, gli importi complessivi portati nelle fatture emesse a seguito dell'espletamento delle indicate fasi, ammontavano complessivamente in euro 42.556,97 per i Sig.ri (fatture nn. 16 e 17) e in euro 19.659,17 per i Sig.ri Pt_2 Pt_3
(fatture 18, e 19).
In merito ai pagamenti eseguiti risulta che già la fase 1 e parte della 2, inserita nelle fatture, era stata saldata dalle parti. Ciò considerando il tenore dell'art.
6.1 lett. a) dei contratti tra i Sig.ri con lo : “per quanto concerne la Parte_5 CP_4 verifica di conformità e lo studio di fattibilità viene riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 4.500,00 da corrispondere contestualmente alla firma di questo contratto”). Tale importo aumentato degli oneri di legge (5.709,00) risulta, quindi, già corrisposto dalle parti attrici in favore dello . CP_4
Pertanto, detratta tale somma dall'importo complessivo dovuto da ogni gruppo di attori, può dirsi che residua, a carico dei Sig.ri un debito verso lo studio Pt_2 CP_4 di euro 37.477,97 (euro 42.556,97 meno 5.709,00) ed a carico dei Sig. un debito Pt_3 di euro 14.580,17 (euro 19.659,17 meno 5.709,00).
Alcuna somma è, invece, dovuta allo in relazione alla fase 5, non CP_4 essendo stata fornita prova del rapporto di causalità tra la condotta dei committenti e la mancata realizzazione delle opere.
Deve essere, infine, rigettata la richiesta di condanna degli attori ex art. 96 co. 3 c.p.c, difettando i presupposti di legge, la soccombenza totale della parte e la mala fede o la colpa grave in capo alla parte soccombente, elementi, questi ultimi, che non possono ricavarsi, come per il caso in esame, dalla mera infondatezza della domanda proposta, essendo richiesto un quid pluris non risultate provato nel caso di specie,
Le spese di lite relative alla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, tre fasi di legge valori prossimi ai medi). Tali spese processuali, inoltre, devono esser poste a carico delle parti attrici in via solidale tra di loro, stabilendosi, in ogni caso che, nel riparto interno, i Si.ri NI dovranno farsi carico di tali spese in una misura pari ai 2/3, mentre i Sig.ri in una Pt_3 misura pari a 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proposta nei confronti della società e dello Parte_3 Parte_4 CP_1
Controparte_4 2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dallo Controparte_4
e per l'effetto condanna: a) i Sig.ri ,
[...] Parte_1 [...] al pagamento in favore dello della Parte_2 Controparte_4 somma di euro 37.477,97; b) i Sig.ri e al pagamento Parte_3 Parte_4 in favore dello della somma di euro 14.580.17; Controparte_4
3. Condanna i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_4 della società e dello spese che si CP_1 Controparte_4 liquidano, per ogni convenuto costituito, in Euro 5.000,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, spese da distrarre, quanto a quelle liquidate in favore della società
in favore del difensore antistatario. CP_1
Viterbo, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto concerne la Verifica di conformità e lo studio di fattibilità viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 4.500,00 da corrispondere contestualmente alla firma del contratto;
b. Quanto al 40 % del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto al 1° SAL pari al 30 % delle opere da eseguirsi per la componente Sisma bonus 110% mediante sconto in fattura;
c. Quanto al 50 % del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto al 1° SAL pari al 30 % delle opere da eseguirsi per la componente Ecobonus 110% mediante sconto in fattura;
d. Quanto al rimanente 10% del corrispettivo di cui all'art.5, sarà corrisposto quanto al 5% al 3° SAL fine lavori delle opere da eseguire per la componente Sisma bonus 110 % e quanto al 5% al 3° SAL fine lavori delle opere da eseguire per la componente Ecobonus 110%, entrambi mediante sconto in fattura 2 Infatti, non risulta formulata alcuna domanda di condanna da parte attrice, se non quella rivolta nei confronti della nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 convenuto . CP_4