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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2024/1257
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE 1^ CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) iscritta al RG 1257/2024 proposta da
[...]
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. COSSA FRANCESCO C.F._2
rilevato che, con sentenza parziale n. 1887/2024 del 16.09.2024, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
rilevato che sussistono le condizioni per pronunciare il divorzio, non essendosi le parti riconciliate ed essendo trascorso il termine di legge.
Preso atto del contenuto delle note in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025; poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Velletri in Via Passo
Dei Coresi 83 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di 3. Parte_1
Confermare tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio ad esclusivo Per_1 carico del padre. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 4. Stante la convivenza more uxorio della Sig.ra ed il fatto che non ha contribuito alla formazione del patrimonio del Parte_2 marito e non ha problemi oggettivi che le impediscono di procurarsi reddito, la medesima, ora per allora, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile.
5. Spese interamente compensate.”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Velletri in data 20/05/2000 (annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Velletri dell'anno 2000, al N. 41, Parte 2, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Velletri il 10/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE 1^ CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) iscritta al RG 1257/2024 proposta da
[...]
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. COSSA FRANCESCO C.F._2
rilevato che, con sentenza parziale n. 1887/2024 del 16.09.2024, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
rilevato che sussistono le condizioni per pronunciare il divorzio, non essendosi le parti riconciliate ed essendo trascorso il termine di legge.
Preso atto del contenuto delle note in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025; poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Velletri in Via Passo
Dei Coresi 83 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di 3. Parte_1
Confermare tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio ad esclusivo Per_1 carico del padre. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 4. Stante la convivenza more uxorio della Sig.ra ed il fatto che non ha contribuito alla formazione del patrimonio del Parte_2 marito e non ha problemi oggettivi che le impediscono di procurarsi reddito, la medesima, ora per allora, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile.
5. Spese interamente compensate.”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Velletri in data 20/05/2000 (annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Velletri dell'anno 2000, al N. 41, Parte 2, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Velletri il 10/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE