CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8879/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0000140000012021008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11337/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.p.A., impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.2012/3T/000014/000/001/2021/008 notificato in data 14 febbraio 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 92,99 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021 in relazione al contratto di locazione anno 2012, Numero_1.
A seguito dell'istanza in autotutela della parte ricorrente, l'Ufficio disponeva l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Parte ricorrente aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avanzata dall'Agenzia delle Entrate con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell' annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio dell'atto impugnato e considerata l'adesione alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere da parte ricorrente;
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
OR CH
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8879/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0000140000012021008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11337/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.p.A., impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.2012/3T/000014/000/001/2021/008 notificato in data 14 febbraio 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 92,99 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021 in relazione al contratto di locazione anno 2012, Numero_1.
A seguito dell'istanza in autotutela della parte ricorrente, l'Ufficio disponeva l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Parte ricorrente aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avanzata dall'Agenzia delle Entrate con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell' annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio dell'atto impugnato e considerata l'adesione alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere da parte ricorrente;
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
OR CH