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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2970 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 12/10/1974, C.F. Parte_1 C.F._1
e
OMA (RM) 26/06/1979, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALESSIO FESTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 20/05/2010; Parte_1 Parte_2 dall'unione sono nati due figli, il 20.10.2009 e il 11.02.2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/07/2025 i coniugi hanno proposto domanda cumulata di omologazione della loro separazione personale e di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 7 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
La causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per la verifica della procedibilità della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Le spese saranno regolate alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, parte 1 , serie 03, atto n. 00532); dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
IC ER
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2970 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 12/10/1974, C.F. Parte_1 C.F._1
e
OMA (RM) 26/06/1979, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALESSIO FESTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 20/05/2010; Parte_1 Parte_2 dall'unione sono nati due figli, il 20.10.2009 e il 11.02.2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/07/2025 i coniugi hanno proposto domanda cumulata di omologazione della loro separazione personale e di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 7 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
La causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per la verifica della procedibilità della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Le spese saranno regolate alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, parte 1 , serie 03, atto n. 00532); dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
IC ER
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