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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2590/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9759/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0002848377 000 IMU
contro
Comune di Roma - V Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9041340936 000 in IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11048/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Roma Capitale per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097/2024/9041340936000 notificata in data 26/4/2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti, interessi e sanzioni di natura tributaria;
eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari
1.1. Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto con lo stesso non vengono proposte censure che attengono al merito della pretesa tributaria ormai divenuta definitiva e che avrebbero legittimato Roma
Capitale da un punto di vista passivo ad avversare le deduzioni avanzate con il ricorso. Viceversa, vengono sollevate questioni che attengono alla mancata notifica della cartella di pagamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria, questioni che riguardano l'attività dell'agente della riscossione e rispetto alle quali è del tutto estranea Roma Capitale.
Stante la soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite determinate in € 2.000.00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro
2.000,00 oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9759/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0002848377 000 IMU
contro
Comune di Roma - V Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9041340936 000 in IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11048/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Roma Capitale per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097/2024/9041340936000 notificata in data 26/4/2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti, interessi e sanzioni di natura tributaria;
eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari
1.1. Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto con lo stesso non vengono proposte censure che attengono al merito della pretesa tributaria ormai divenuta definitiva e che avrebbero legittimato Roma
Capitale da un punto di vista passivo ad avversare le deduzioni avanzate con il ricorso. Viceversa, vengono sollevate questioni che attengono alla mancata notifica della cartella di pagamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria, questioni che riguardano l'attività dell'agente della riscossione e rispetto alle quali è del tutto estranea Roma Capitale.
Stante la soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite determinate in € 2.000.00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro
2.000,00 oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa