Art. 26. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico
Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni recate dall' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Le disposizioni di cui all' articolo 24-bis del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432 , si applicano al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1 febbraio 1981.
Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni recate dall' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Le disposizioni di cui all' articolo 24-bis del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432 , si applicano al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1 febbraio 1981.