Articolo 41 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 40Articolo 42
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18 dicembre 1942
Art. 41.

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facolta' si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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