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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1577/2020, posta in decisione in data 18.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a AFRAGOLA in [...] Parte_1 C.F._1
03/09/1970, con il patrocinio dell'Avv. CAMBRIA ANTONINO e dell'Avv.
BRIGNONE VALENTINA ) VIA CATANIA, 51 90100 C.F._2
PALERMO; e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA, 51 90100
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Controparte_1
MARCO e con elezione di domicilio in via VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A
37123 VERONA presso il medesimo difensore
1 APPELLATA
IN PERSONA DEL PROCURATORE P.T. DR. Controparte_2 CP_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio , con atto notificato il Parte_1 CP_2
10.11.2017, avanti al Tribunale di Palermo, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4006/2016, R.G. n. 13932/2016, emesso dal Tribunale di
Palermo e dichiarato definitivamente esecutivo il 31 gennaio 2017, lamentando: 1)
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo;
2) l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva in violazione dell'art. 479 c.p.c.; 3) la nullità del contratto di finanziamento, su cui si fonda il decreto ingiuntivo n. 4006/2016, dichiarato definitivamente esecutivo, per violazione della disposizione dettata dall'art. 1283 c.c.
e indeterminatezza del tasso di interesse;
4) la carenza di legittimazione attiva di
Controparte_4
, con atto depositato in data 30 maggio 2018,
[...] Pt_1 proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., confermata all'udienza del
31.5.2018, contestando la veridicità dell'attestazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale ai sensi dell'art. 8, comma 4 L. 890/1982, risultante dall'avviso di ricevimento (racc. n. 76759901951-3) della notifica del decreto ingiuntivo n.
4006/2016, e rilevando che l'ufficiale postale avrebbe attestato falsamente “la temporanea assenza del destinatario” e “la mancanza delle persone abilitate”, e di avere immesso avviso di ritiro del plico depositato presso l'Ufficio. In particolare,
l'opponente, odierno appellante deduceva che: l'avviso di ricevimento prodotto era privo di numero cronologico;
la notifica era stata eseguita presso un indirizzo non riconducibile al destinatario (P.zza Vincenzo Martini n. 14 – Palermo, al posto di via
Vincenzo Piazza Martini n. 14).
2 Si costituiva deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_2
delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 855/20 del 14.02.2020, il Tribunale di Palermo in
Composizione Collegiale rigettava la querela di falso presentata da Parte_1
; condannava l'opponente-querelante, , al pagamento, ai
[...] Parte_1 sensi dell'art. 226 c.p.c., di una pena pecuniaria determinata in € 20,00; rigettava l'opposizione all'esecuzione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 13.11.2020, riproponendo, essenzialmente le medesime ragioni già esposte in primo grado.
Si costituiva (già Controparte_5 Controparte_5
), e per essa, quale mandataria, chiedendo il
[...] Controparte_6
rigetto del gravame.
In data 18.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione senza assegnare termini per le difese conclusionali ex art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata da parte appellata, poiché l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Passando al merito, l'appellante ha affidato il gravame a due motivi – che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – inerenti alla
“nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale per violazione e falsa applicazione degli artt.
222 e ss. c.p.c. e di tutta la complessiva disciplina in materia di querela di falso – violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.” nonché alla “nullità della sentenza impugnata per l'error in judicando commesso dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale per mancato esame delle contestazioni nel merito mosse dall'appellante al credito presuntivamente ex adverso vantato”.
3 Le censure sono infondate.
In particolare, quanto all'asserito error in procedendo, l'appellante deduce che il giudice “anziché pronunciarsi circa la rilevanza dei documenti oggetto di contestazione e alla conseguenziale ammissione della querela di falso così proposta, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., decideva di “riservarsi” e, addirittura, di concedere un termine a difesa alla controparte, in modo del tutto irrituale”, e, sciogliendo la riserva, decideva di pronunciarsi sulla querela unitamente al merito. Il giudice, in contrasto con il disposto dell'art. 222 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all'ammissione della querela di falso (v. atto di appello, p. 6 e ss.).
L'appellante evidenzia che il giudice “avrebbe dovuto” emettere il provvedimento con cui si ammetteva la querela di falso, stabilendo quali prove ammettere, le modalità e i termini della loro eventuale assunzione. Sul punto,
richiama una pronuncia della Corte di Cassazione, in base alla quale “il Pt_1
giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello (positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), (…)” (Cass., n. 15601 del 2015).
Quale inevitabile conseguenza da tale violazione discenderebbe l'error in iudicando, a detta del , al quale veniva preclusa ogni possibile deduzione ed Pt_1
eccezione nel merito della controversia.
Come anticipato, tali doglianze non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Il procedimento seguito dal giudice di prime cure è corretto, così come il rigetto nel merito della proposta querela di falso.
L'articolo 222 c.p.c., richiamato da parte appellante, è relativo all'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di giudizio sulla querela di falso proposto in via incidentale, e dispone che “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la
4 presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione”.
Tale disposizione non può non leggersi in combinazione con l'art. 225 c.p.c., in base al quale, nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, la competenza a decidere sulla querela di falso spettava al collegio, ma il giudice istruttore poteva decidere di rimettere al collegio la causa per intero, compreso il merito, come è avvenuto nel caso di specie, nel rispetto della normativa vigente all'epoca (art. 225 c.p.c., nella formulazione vigente fino al 28.2.2023: “Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio. Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato”).
Proprio il precedente della Suprema Corte evocato da (Cass., n. 15601 Pt_1 del 2015), richiamato a questi solo in via frammentaria, rivela, intanto, un “potere” del giudice di rimettere le parti al collegio, che può ritenere non necessaria l'istruzione della causa (“il giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello (positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), di rimettere le parti al collegio per la decisione solo su di essa”) . Affermano, poi, i giudici di legittimità che “La lettura della previsione espressa rivela per implicazione necessaria l'altra alternativa, che è rappresentata dalla scelta che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela. Questa seconda, anzi, parrebbe l'ipotesi normale, dato che l'altra è regolata con un "può rimettere", che sottende una mera eventualità di modus procedendi rispetto a quello normale della rimessione in decisione dell'intera causa. Modo che è quello operante in generale anche quando sorgono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito che il giudice istruttore reputi idonee a definire il giudizio ovvero che reputi opportuno decidere immediatamente,
5 anche se non sono idonee a definire il giudizio: regola che è espressa, com'è noto, nell'art. 189 c.p.c., comma 2. (…) Nel caso di proposizione di querela di falso in via incidentale dinanzi al tribunale, qualora il giudice istruttore, secondo la regola normale di cui all'art. 225 c.p.c., rimetta tutta la controversia al collegio (ai sensi dell'art. 2l-novies ove la causa di merito sia a decisione monocratica) ed il collegio decida sia sulla querela sia sulla causa di merito, la decisione su quest'ultima deve avvenire dando rilievo all'accertamento positivo o negativo sul falso coevamente emerso dalla decisione sulla querela”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'iter procedimentale seguito dal giudice di prime cure è immune da vizi.
Parimenti, può affermarsi la correttezza nel merito della valutazione, avendo il
Tribunale correttamente rigettato la questione sulla querela di falso, ritenendo corretta la notifica del decreto ingiuntivo in contestazione in quanto veritieri i fatti attestati in relata. Inoltre, come evidenziato anche dall'appallata in sede di comparsa di costituzione, il giudice avrebbe potuto decidere anche nel merito del credito solo ove avesse ravvisato l'effettiva nullità/inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo passato in giudicato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Ed invero, a fronte di quanto ritenuto dal in sede di querela di falso (la Pt_1
notifica sarebbe stata eseguita da presso un indirizzo non riconducibile al CP_2
destinatario, quale P.zza Vincenzo Martini n. 14 – Palermo, mentre il Pt_1 risiederebbe in Palermo, alla via Vincenzo Piazza Martini n. 14), l'indirizzo di Piazza
Vincenzo Martini risulta perfettamente riconducibile al . Pt_1
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
- Vero che la relata di notifica (settembre 2016) contiene l'indicazione
“Piazza Vincenzo Martini n. 14”, così come l'avviso di ricevimento;
si osserva, peraltro, che tale avviso - contrariamente a quanto affermato dall'appellante – è chiaramente dotato di numero cronologico (n. 604) indicato in alto a destra (doc.
9, deposito del 20.5.2021); CP_2
- l'indirizzo “Piazza Vincenzo Martini n. 14” era stato indicato proprio dal nel 2012 in sede di stipulazione del contratto di finanziamento con Pt_1
CP Santander Consumer Bank, cedente del credito in favore di banca in forza
6 dell'atto di cessione del 24.7.2015 (pag. 5, contratto di finanziamento prodotto dall'appellante, deposito del 23.11.2020);
- l'atto di pignoramento del gennaio 2018 è stato notificato dall'ufficiale a mani della moglie del proprio presso “Piazza Vincenzo Martini n. 14” Pt_1
(doc. 18, deposito del 20.5.2021); CP_2
- la dicitura contenuta nel certificato anagrafico di residenza, prodotto dallo stesso , “abitante in via Piazza Martini Vincenzo”, anche alla luce Pt_1 delle precedenti emergenze, va interpretato come indirizzo “Piazza Vincenzo
Martini”, nel quale “Piazza” non è parte del toponimo, ma nome comune di cosa
(il luogo).
Alla luce di tutte le predette considerazioni, accertata la veridicità di quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario, la riconducibilità al dell'indirizzo “Piazza Pt_1
Vincenzo Martini n. 14” indicato in sede di notifica del D.I.. in contestazione, nonché la correttezza della decisione del Tribunale, l'appello deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 855/20 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data
[...]
14.02.2020;
2) condanna al pagamento, in favore di parte appellata delle Parte_1
spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 4.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1577/2020, posta in decisione in data 18.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a AFRAGOLA in [...] Parte_1 C.F._1
03/09/1970, con il patrocinio dell'Avv. CAMBRIA ANTONINO e dell'Avv.
BRIGNONE VALENTINA ) VIA CATANIA, 51 90100 C.F._2
PALERMO; e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA, 51 90100
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Controparte_1
MARCO e con elezione di domicilio in via VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A
37123 VERONA presso il medesimo difensore
1 APPELLATA
IN PERSONA DEL PROCURATORE P.T. DR. Controparte_2 CP_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio , con atto notificato il Parte_1 CP_2
10.11.2017, avanti al Tribunale di Palermo, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4006/2016, R.G. n. 13932/2016, emesso dal Tribunale di
Palermo e dichiarato definitivamente esecutivo il 31 gennaio 2017, lamentando: 1)
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo;
2) l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva in violazione dell'art. 479 c.p.c.; 3) la nullità del contratto di finanziamento, su cui si fonda il decreto ingiuntivo n. 4006/2016, dichiarato definitivamente esecutivo, per violazione della disposizione dettata dall'art. 1283 c.c.
e indeterminatezza del tasso di interesse;
4) la carenza di legittimazione attiva di
Controparte_4
, con atto depositato in data 30 maggio 2018,
[...] Pt_1 proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., confermata all'udienza del
31.5.2018, contestando la veridicità dell'attestazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale ai sensi dell'art. 8, comma 4 L. 890/1982, risultante dall'avviso di ricevimento (racc. n. 76759901951-3) della notifica del decreto ingiuntivo n.
4006/2016, e rilevando che l'ufficiale postale avrebbe attestato falsamente “la temporanea assenza del destinatario” e “la mancanza delle persone abilitate”, e di avere immesso avviso di ritiro del plico depositato presso l'Ufficio. In particolare,
l'opponente, odierno appellante deduceva che: l'avviso di ricevimento prodotto era privo di numero cronologico;
la notifica era stata eseguita presso un indirizzo non riconducibile al destinatario (P.zza Vincenzo Martini n. 14 – Palermo, al posto di via
Vincenzo Piazza Martini n. 14).
2 Si costituiva deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_2
delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 855/20 del 14.02.2020, il Tribunale di Palermo in
Composizione Collegiale rigettava la querela di falso presentata da Parte_1
; condannava l'opponente-querelante, , al pagamento, ai
[...] Parte_1 sensi dell'art. 226 c.p.c., di una pena pecuniaria determinata in € 20,00; rigettava l'opposizione all'esecuzione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 13.11.2020, riproponendo, essenzialmente le medesime ragioni già esposte in primo grado.
Si costituiva (già Controparte_5 Controparte_5
), e per essa, quale mandataria, chiedendo il
[...] Controparte_6
rigetto del gravame.
In data 18.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione senza assegnare termini per le difese conclusionali ex art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata da parte appellata, poiché l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Passando al merito, l'appellante ha affidato il gravame a due motivi – che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – inerenti alla
“nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale per violazione e falsa applicazione degli artt.
222 e ss. c.p.c. e di tutta la complessiva disciplina in materia di querela di falso – violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.” nonché alla “nullità della sentenza impugnata per l'error in judicando commesso dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale per mancato esame delle contestazioni nel merito mosse dall'appellante al credito presuntivamente ex adverso vantato”.
3 Le censure sono infondate.
In particolare, quanto all'asserito error in procedendo, l'appellante deduce che il giudice “anziché pronunciarsi circa la rilevanza dei documenti oggetto di contestazione e alla conseguenziale ammissione della querela di falso così proposta, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., decideva di “riservarsi” e, addirittura, di concedere un termine a difesa alla controparte, in modo del tutto irrituale”, e, sciogliendo la riserva, decideva di pronunciarsi sulla querela unitamente al merito. Il giudice, in contrasto con il disposto dell'art. 222 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all'ammissione della querela di falso (v. atto di appello, p. 6 e ss.).
L'appellante evidenzia che il giudice “avrebbe dovuto” emettere il provvedimento con cui si ammetteva la querela di falso, stabilendo quali prove ammettere, le modalità e i termini della loro eventuale assunzione. Sul punto,
richiama una pronuncia della Corte di Cassazione, in base alla quale “il Pt_1
giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello (positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), (…)” (Cass., n. 15601 del 2015).
Quale inevitabile conseguenza da tale violazione discenderebbe l'error in iudicando, a detta del , al quale veniva preclusa ogni possibile deduzione ed Pt_1
eccezione nel merito della controversia.
Come anticipato, tali doglianze non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Il procedimento seguito dal giudice di prime cure è corretto, così come il rigetto nel merito della proposta querela di falso.
L'articolo 222 c.p.c., richiamato da parte appellante, è relativo all'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di giudizio sulla querela di falso proposto in via incidentale, e dispone che “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la
4 presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione”.
Tale disposizione non può non leggersi in combinazione con l'art. 225 c.p.c., in base al quale, nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, la competenza a decidere sulla querela di falso spettava al collegio, ma il giudice istruttore poteva decidere di rimettere al collegio la causa per intero, compreso il merito, come è avvenuto nel caso di specie, nel rispetto della normativa vigente all'epoca (art. 225 c.p.c., nella formulazione vigente fino al 28.2.2023: “Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio. Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato”).
Proprio il precedente della Suprema Corte evocato da (Cass., n. 15601 Pt_1 del 2015), richiamato a questi solo in via frammentaria, rivela, intanto, un “potere” del giudice di rimettere le parti al collegio, che può ritenere non necessaria l'istruzione della causa (“il giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello (positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), di rimettere le parti al collegio per la decisione solo su di essa”) . Affermano, poi, i giudici di legittimità che “La lettura della previsione espressa rivela per implicazione necessaria l'altra alternativa, che è rappresentata dalla scelta che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela. Questa seconda, anzi, parrebbe l'ipotesi normale, dato che l'altra è regolata con un "può rimettere", che sottende una mera eventualità di modus procedendi rispetto a quello normale della rimessione in decisione dell'intera causa. Modo che è quello operante in generale anche quando sorgono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito che il giudice istruttore reputi idonee a definire il giudizio ovvero che reputi opportuno decidere immediatamente,
5 anche se non sono idonee a definire il giudizio: regola che è espressa, com'è noto, nell'art. 189 c.p.c., comma 2. (…) Nel caso di proposizione di querela di falso in via incidentale dinanzi al tribunale, qualora il giudice istruttore, secondo la regola normale di cui all'art. 225 c.p.c., rimetta tutta la controversia al collegio (ai sensi dell'art. 2l-novies ove la causa di merito sia a decisione monocratica) ed il collegio decida sia sulla querela sia sulla causa di merito, la decisione su quest'ultima deve avvenire dando rilievo all'accertamento positivo o negativo sul falso coevamente emerso dalla decisione sulla querela”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'iter procedimentale seguito dal giudice di prime cure è immune da vizi.
Parimenti, può affermarsi la correttezza nel merito della valutazione, avendo il
Tribunale correttamente rigettato la questione sulla querela di falso, ritenendo corretta la notifica del decreto ingiuntivo in contestazione in quanto veritieri i fatti attestati in relata. Inoltre, come evidenziato anche dall'appallata in sede di comparsa di costituzione, il giudice avrebbe potuto decidere anche nel merito del credito solo ove avesse ravvisato l'effettiva nullità/inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo passato in giudicato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Ed invero, a fronte di quanto ritenuto dal in sede di querela di falso (la Pt_1
notifica sarebbe stata eseguita da presso un indirizzo non riconducibile al CP_2
destinatario, quale P.zza Vincenzo Martini n. 14 – Palermo, mentre il Pt_1 risiederebbe in Palermo, alla via Vincenzo Piazza Martini n. 14), l'indirizzo di Piazza
Vincenzo Martini risulta perfettamente riconducibile al . Pt_1
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
- Vero che la relata di notifica (settembre 2016) contiene l'indicazione
“Piazza Vincenzo Martini n. 14”, così come l'avviso di ricevimento;
si osserva, peraltro, che tale avviso - contrariamente a quanto affermato dall'appellante – è chiaramente dotato di numero cronologico (n. 604) indicato in alto a destra (doc.
9, deposito del 20.5.2021); CP_2
- l'indirizzo “Piazza Vincenzo Martini n. 14” era stato indicato proprio dal nel 2012 in sede di stipulazione del contratto di finanziamento con Pt_1
CP Santander Consumer Bank, cedente del credito in favore di banca in forza
6 dell'atto di cessione del 24.7.2015 (pag. 5, contratto di finanziamento prodotto dall'appellante, deposito del 23.11.2020);
- l'atto di pignoramento del gennaio 2018 è stato notificato dall'ufficiale a mani della moglie del proprio presso “Piazza Vincenzo Martini n. 14” Pt_1
(doc. 18, deposito del 20.5.2021); CP_2
- la dicitura contenuta nel certificato anagrafico di residenza, prodotto dallo stesso , “abitante in via Piazza Martini Vincenzo”, anche alla luce Pt_1 delle precedenti emergenze, va interpretato come indirizzo “Piazza Vincenzo
Martini”, nel quale “Piazza” non è parte del toponimo, ma nome comune di cosa
(il luogo).
Alla luce di tutte le predette considerazioni, accertata la veridicità di quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario, la riconducibilità al dell'indirizzo “Piazza Pt_1
Vincenzo Martini n. 14” indicato in sede di notifica del D.I.. in contestazione, nonché la correttezza della decisione del Tribunale, l'appello deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 855/20 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data
[...]
14.02.2020;
2) condanna al pagamento, in favore di parte appellata delle Parte_1
spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 4.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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