CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2024, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03591/2022 R.G., proposto da IA IN DEL DEBBIO, in proprio;
“IN” di IS EL BI & C. s.a.s., in persona ELla legale rappresentante e socia accomandataria, MA IS DE BI;
rappresentate e difese dagli Avvocati Francesco Paolo Luiso ( ) e RI CC ( ), in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 3015 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 01/02/2024 2 GEAL s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio ELl’Avvocato Marco Vincenti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione ELla sentenza n. 1240/2021 ELla CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18 giugno 2021; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 13 dicembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udito l’Avvocato Francesco Paolo Luiso;
udito l’Avvocato Angela Carmela Donataccio per ELega;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto EL ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. La società “IE” di IE DE BI e C. s.a.s. (poi divenuta “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, TT NI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una copiosa infiltrazione di acqua alla propria merce, custodita in un magazzino posto al piano seminterrato EL fabbricato in cui si trovava l’appartamento ELla convenuta. Espose che l’acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo ELl’abitazione ELla sig.ra NI. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la AL s.p.a., quale proprietaria, gestrice e custode EL contatore, proponendo nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza. 3 Estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall’attrice contro l’originaria convenuta, il Tribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi. 2. L’attrice propose appello e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 4 aprile 2014, n.569, accolse la domanda formulata dall’attrice-appellante nei confronti di MO NI, sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio ELla sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi sussistente il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno;
esclusa altresì la prova che il danno fosse imputabile alla rottura EL contatore ad opera di terzi, il giudice d’appello ritenne, pertanto, che la sig.ra NI, quale «unica responsabile» (p.8 ELla sentenza ELla Corte fiorentina n.569/2014), dovesse essere condannata al risarcimento EL danno subìto dalla “IE” di IE DE BI e C. s.a.s., ai sensi ELl’art.2051 cod. civ.. 3. Avverso tale decisione TT NI propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, diretti a censurare il capo di sentenza che aveva ritenuto sussistente il rapporto di custodia, in funzione ELl’affermazione ELla sua responsabilità ex art.2051 cod. civ.. La sig.ra NI non censurò, invece, né la statuizione con cui era stata esclusa la prova EL fortuito determinato dal danneggiamento ELla cosa ad opera di terzi, né il capo (implicito) di rigetto ELla domanda risarcitoria proposta contro la AL s.p.a. dalla “IE” s.a.s. né, infine, il capo (implicito) di rigetto ELla domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa AL s.p.a.. La società “IE” s.a.s., originaria attrice, non propose ricorso per cassazione, né in via principale né in via incidentale, avverso la sentenza ELla Corte fiorentina EL 2014, per censurare il capo 4 (implicito) di rigetto ELla domanda risarcitoria proposta contro la AL s.p.a.; su tali statuizioni si formò, pertanto, il giudicato. Il terzo motivo EL ricorso per cassazione proposto da TT NI – con cui era stata denunciata violazione a falsa applicazione ELl’art.2051 cod. civ. – fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 EL 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore, di proprietà EL gestore, si trovava bensì all’interno ELlo stabile ma non all’interno ELl’abitazione ELla ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi ELl’art. 2051 cod. civ., ma soltanto, in tesi, ai sensi ELl’art.2043 cod. civ.. 4. Rinviata la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché accertasse la sussistenza o meno ELla responsabilità ELla NI a tale diverso titolo, il giudice EL rinvio, con sentenza EL 18 giugno 2021, n.1240, espletato con esito negativo questo accertamento, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.
contro
TT NI. In ordine alla omologa domanda, proposta in via subordinata dall’originaria attrice contro la AL s.p.a., ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sollevata da quest’ultima e, dopo aver ELibato nel merito anche questa domanda, l’ha rigettata sul rilievo che la AL s.p.a., pur rivestendo la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) EL contatore, aveva nondimeno fornito la prova liberatoria EL caso fortuito, ai sensi ELl’art.2051 cod. civ., da identificarsi con l’accertata manomissione EL contatore ad opera di terzi. 5. Propongono ricorso per cassazione la società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., nonché MA IS DE BI in 5 proprio, sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso la AL s.p.a.. La trattazione EL ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale ELla Sesta Sezione Civile (in vista ELla quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria 19 ottobre 2022, n. 30741. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto EL ricorso. La parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti EL giudicato interno formatosi sulla sentenza EL 4 aprile 2014 ELla Corte d’appello di Firenze e per avere esorbitato dai limiti dei poteri attribuiti al giudice EL rinvio. La società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., nonché MA IS DE BI in proprio, deducono che questa Corte, con l’ordinanza n. 7527 EL 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo di ricorso proposto da TT NI avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con il predetto ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello. Le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore, di proprietà ELl’ente gestore, non si trovava all’interno ELl’abitazione ELla sig.ra NI (circostanza in base alla quale doveva escludersi 6 che quest’ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi ELl’art.2051 cod. civ.), anche quella per cui non era stata provata la rottura EL contatore da parte di terzi. Assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio. Concludono che il contrario accertamento ELla manomissione EL contatore ad opera di terze persone (in base al quale era stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria EL custode AL s.p.a.) era stato, dunque, indebitamente compiuto dal giudice EL rinvio, in violazione dei limiti posti dagli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ.. 2. Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a precisare. 2.1. L’accertamento – che le ricorrenti ritengono indebito perché cadente su una circostanza coperta da giudicato – ELla manomissione EL contatore ad opera di terzi è stato effettuato dal giudice EL rinvio sul presupposto che la domanda risarcitoria proposta dalla “IS” di IS DE BI e C. s.a.s. contro la AL s.p.a. fosse ancora sub judice e potesse essere ELibata nel merito. In proposito può osservarsi che tale domanda doveva reputarsi implicitamente rigettata con la sentenza d’appello EL 4 aprile 2014 e che tale statuizione implicita di rigetto non era stata impugnata con ricorso per cassazione dall’originaria attrice, sicché sulla stessa avrebbe dovuto ritenersi sceso il giudicato. 2.2. Al riguardo, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi ELl’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui la domanda proposta nei confronti ELla AL s.p.a. doveva ritenersi meramente assorbita dall’accoglimento di quella principale proposta nei confronti di TT NI e che essa era comunque 7 rimasta sub judice per effetto ELla persistente coltivazione, da parte ELla sig.ra NI, ELla domanda di chiamata in causa EL terzo responsabile;
domanda che aveva costituito il fondamento ELl’automatica estensione, alla terza chiamata, ELla domanda risarcitoria originariamente proposta dall’attrice nei confronti ELla sola convenuta. È infatti agevole rilevare, in contrario, che la sentenza d’appello EL 4 aprile 2014 aveva riconosciuto TT NI quale «unica responsabile» (p.8), ritenendo non configurabile un obbligo di custodia in capo alla AL s.p.a., e che tale statuizione, analogamente a quella con cui era stata esclusa la prova EL fortuito determinato dal danneggiamento ELla cosa ad opera di terzi, non era stata successivamente censurata per cassazione né dalla medesima sig.ra NI (la quale neppure aveva censurato il capo – implicito – di rigetto ELla domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa AL s.p.a.) né, soprattutto, dalla “IE” s.a.s., che aveva omesso di proporre il relativo ricorso, eventualmente in via incidentale condizionata. 2.3. Peraltro, va pure rilevato che, sebbene l’eccezione di giudicato, espressamente sollevata dalla AL s.p.a. nel giudizio di rinvio, sia stata erroneamente rigettata con la sentenza oggi impugnata, la società controricorrente non ha censurato tale erronea statuizione con ricorso incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento EL ricorso principale, limitandosi a resistere a quest’ultima impugnazione. È pacifico che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il principio di cui alll’art.346 cod. proc. civ., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non 8 sono espressamente riproposte (Cass.13/04/2002, n. 5357; Cass. 10/11/2021, n. 33109). Tale principio, tra l’altro, anche nel giudizio di appello, è applicabile nella sola ipotesi in cui l’eccezione preliminare o pregiudiziale sia rimasta “non accolta” perché assorbita, non anche in quella in cui sia stata specificamente esaminata e rigettata, anche implicitamente (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940). Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di eccezione di giudicato (dunque di una eccezione rilevabile d’ufficio), il principio non sarebbe comunque applicabile, poiché esso si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) EL giudice EL gravame di rilevarle in via officiosa (Cass. 28/03/2022, n. 9844). Con riguardo al giudicato, poi, è stato da questa Corte affermato – e reiteratamente ribadito – il diverso principio per cui esso (esterno o interno che sia) è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia ELla sentenza impugnata: viene infatti in considerazione un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola EL caso concreto, partecipando quindi ELla natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; recentemente, ex multis, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass. 21/04/2022, n. 12754). Questo principio, però, deve ritenersi cedevole dinanzi alla regola processuale generale secondo cui anche in ordine alle eccezioni rilevabili d’ufficio, allorché esse siano state esaminate e respinte con 9 pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre gravame incidentale al fine di evitare la formazione EL giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. 28/03/2022, n. 9844, cit.). In assenza di ricorso incidentale da parte ELla AL s.p.a., resta, pertanto, precluso a questa Corte il rilievo officioso EL giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria proposta contro di essa dalla società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.. 3. Nel merito, il ricorso è fondato. Nell’ipotesi di cassazione ELla sentenza di merito per violazione di norme di diritto, il giudice EL rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato da quello di legittimità, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass., Sez. Un., 03/09/2020, n.18303; Cass. 14/06/2006, n. 13719; Cass. 02/02/2018, n. 2652). Nel caso di specie, tra i fatti acquisiti al processo in seguito all’accertamento di merito effettuato dal giudice di appello con la sentenza EL 4 aprile 2014, rientravano, oltre alla circostanza che il contatore, di proprietà ELl’ente gestore, non si trovava all’interno ELl’abitazione ELla sig.ra NI (circostanza in base alla quale la Corte di cassazione – con l’ordinanza n. 7527 EL 2018 – aveva accolto il motivo di ricorso da quest’ultima proposto, fondato sulla violazione ELl’art. 2951 cod. civ.), anche quella per cui non era stata dimostrata la rottura EL contatore da parte di persone ignote. Questa circostanza non era stata attinta dal ricorso e dalla successiva cassazione, che avevano interessato unicamente la ritenuta sussistenza EL rapporto di custodia tra la sig.ra NI e la cosa produttiva EL danno. 10 Pertanto, essa circostanza – su cui era sceso il giudicato – non avrebbe potuto essere rimessa in discussione dal giudice EL rinvio, il quale, nel ritenere raggiunta la prova liberatoria EL caso fortuito dedotto dalla custode AL s.p.a., sulla base ELl’accertamento ELl’opposta circostanza EL danneggiamento EL contatore ad opera di terzi, è incorso nella infeELe esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, modificando l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e coperti da giudicato, così indebitamente esorbitando dai limiti dei propri poteri. 3.1. In accoglimento EL ricorso, nei limiti appena precisati, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), questa Corte può decidere la causa nel merito, condannando la AL s.p.a. – che, a fronte ELl’avvenuto accertamento EL nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché ELla sua qualità di custode ELla cosa medesima, non ha fornito la prova liberatoria EL caso fortuito – a risarcire il danno subìto dalla società ricorrente, il quale va liquidato nella somma di Euro 10.211,39, avuto riguardo alla quantificazione già operata dalla sentenza d’appello, per tale aspetto non censurata. Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento ELl’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione ELla presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo (v. già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243). 11 4. Avuto riguardo all’esito alterno dei gradi di merito e alle preclusioni processuali in cui sono incorse le parti (la ricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di rigetto ELla domanda proposta contro la AL s.p.a. contenuta nella sentenza d’appello; la controricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di reiezione ELl’eccezione di giudicato avente ad oggetto tale rigetto, contenuta nella sentenza EL giudice EL rinvio), le spese di tutti gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, condanna la società AL s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., a titolo di risarcimento EL danno, la somma di Euro 10.211,39, da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal momento ELl’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione ELla presente sentenza e da accrescere degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi EL giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ELla Terza Sezione
“IN” di IS EL BI & C. s.a.s., in persona ELla legale rappresentante e socia accomandataria, MA IS DE BI;
rappresentate e difese dagli Avvocati Francesco Paolo Luiso ( ) e RI CC ( ), in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 3015 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 01/02/2024 2 GEAL s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio ELl’Avvocato Marco Vincenti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione ELla sentenza n. 1240/2021 ELla CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18 giugno 2021; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 13 dicembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udito l’Avvocato Francesco Paolo Luiso;
udito l’Avvocato Angela Carmela Donataccio per ELega;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto EL ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. La società “IE” di IE DE BI e C. s.a.s. (poi divenuta “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, TT NI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una copiosa infiltrazione di acqua alla propria merce, custodita in un magazzino posto al piano seminterrato EL fabbricato in cui si trovava l’appartamento ELla convenuta. Espose che l’acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo ELl’abitazione ELla sig.ra NI. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la AL s.p.a., quale proprietaria, gestrice e custode EL contatore, proponendo nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza. 3 Estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall’attrice contro l’originaria convenuta, il Tribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi. 2. L’attrice propose appello e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 4 aprile 2014, n.569, accolse la domanda formulata dall’attrice-appellante nei confronti di MO NI, sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio ELla sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi sussistente il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno;
esclusa altresì la prova che il danno fosse imputabile alla rottura EL contatore ad opera di terzi, il giudice d’appello ritenne, pertanto, che la sig.ra NI, quale «unica responsabile» (p.8 ELla sentenza ELla Corte fiorentina n.569/2014), dovesse essere condannata al risarcimento EL danno subìto dalla “IE” di IE DE BI e C. s.a.s., ai sensi ELl’art.2051 cod. civ.. 3. Avverso tale decisione TT NI propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, diretti a censurare il capo di sentenza che aveva ritenuto sussistente il rapporto di custodia, in funzione ELl’affermazione ELla sua responsabilità ex art.2051 cod. civ.. La sig.ra NI non censurò, invece, né la statuizione con cui era stata esclusa la prova EL fortuito determinato dal danneggiamento ELla cosa ad opera di terzi, né il capo (implicito) di rigetto ELla domanda risarcitoria proposta contro la AL s.p.a. dalla “IE” s.a.s. né, infine, il capo (implicito) di rigetto ELla domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa AL s.p.a.. La società “IE” s.a.s., originaria attrice, non propose ricorso per cassazione, né in via principale né in via incidentale, avverso la sentenza ELla Corte fiorentina EL 2014, per censurare il capo 4 (implicito) di rigetto ELla domanda risarcitoria proposta contro la AL s.p.a.; su tali statuizioni si formò, pertanto, il giudicato. Il terzo motivo EL ricorso per cassazione proposto da TT NI – con cui era stata denunciata violazione a falsa applicazione ELl’art.2051 cod. civ. – fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 EL 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore, di proprietà EL gestore, si trovava bensì all’interno ELlo stabile ma non all’interno ELl’abitazione ELla ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi ELl’art. 2051 cod. civ., ma soltanto, in tesi, ai sensi ELl’art.2043 cod. civ.. 4. Rinviata la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché accertasse la sussistenza o meno ELla responsabilità ELla NI a tale diverso titolo, il giudice EL rinvio, con sentenza EL 18 giugno 2021, n.1240, espletato con esito negativo questo accertamento, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.
contro
TT NI. In ordine alla omologa domanda, proposta in via subordinata dall’originaria attrice contro la AL s.p.a., ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sollevata da quest’ultima e, dopo aver ELibato nel merito anche questa domanda, l’ha rigettata sul rilievo che la AL s.p.a., pur rivestendo la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) EL contatore, aveva nondimeno fornito la prova liberatoria EL caso fortuito, ai sensi ELl’art.2051 cod. civ., da identificarsi con l’accertata manomissione EL contatore ad opera di terzi. 5. Propongono ricorso per cassazione la società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., nonché MA IS DE BI in 5 proprio, sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso la AL s.p.a.. La trattazione EL ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale ELla Sesta Sezione Civile (in vista ELla quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria 19 ottobre 2022, n. 30741. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto EL ricorso. La parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti EL giudicato interno formatosi sulla sentenza EL 4 aprile 2014 ELla Corte d’appello di Firenze e per avere esorbitato dai limiti dei poteri attribuiti al giudice EL rinvio. La società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., nonché MA IS DE BI in proprio, deducono che questa Corte, con l’ordinanza n. 7527 EL 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo di ricorso proposto da TT NI avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con il predetto ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello. Le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore, di proprietà ELl’ente gestore, non si trovava all’interno ELl’abitazione ELla sig.ra NI (circostanza in base alla quale doveva escludersi 6 che quest’ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi ELl’art.2051 cod. civ.), anche quella per cui non era stata provata la rottura EL contatore da parte di terzi. Assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio. Concludono che il contrario accertamento ELla manomissione EL contatore ad opera di terze persone (in base al quale era stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria EL custode AL s.p.a.) era stato, dunque, indebitamente compiuto dal giudice EL rinvio, in violazione dei limiti posti dagli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ.. 2. Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a precisare. 2.1. L’accertamento – che le ricorrenti ritengono indebito perché cadente su una circostanza coperta da giudicato – ELla manomissione EL contatore ad opera di terzi è stato effettuato dal giudice EL rinvio sul presupposto che la domanda risarcitoria proposta dalla “IS” di IS DE BI e C. s.a.s. contro la AL s.p.a. fosse ancora sub judice e potesse essere ELibata nel merito. In proposito può osservarsi che tale domanda doveva reputarsi implicitamente rigettata con la sentenza d’appello EL 4 aprile 2014 e che tale statuizione implicita di rigetto non era stata impugnata con ricorso per cassazione dall’originaria attrice, sicché sulla stessa avrebbe dovuto ritenersi sceso il giudicato. 2.2. Al riguardo, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi ELl’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui la domanda proposta nei confronti ELla AL s.p.a. doveva ritenersi meramente assorbita dall’accoglimento di quella principale proposta nei confronti di TT NI e che essa era comunque 7 rimasta sub judice per effetto ELla persistente coltivazione, da parte ELla sig.ra NI, ELla domanda di chiamata in causa EL terzo responsabile;
domanda che aveva costituito il fondamento ELl’automatica estensione, alla terza chiamata, ELla domanda risarcitoria originariamente proposta dall’attrice nei confronti ELla sola convenuta. È infatti agevole rilevare, in contrario, che la sentenza d’appello EL 4 aprile 2014 aveva riconosciuto TT NI quale «unica responsabile» (p.8), ritenendo non configurabile un obbligo di custodia in capo alla AL s.p.a., e che tale statuizione, analogamente a quella con cui era stata esclusa la prova EL fortuito determinato dal danneggiamento ELla cosa ad opera di terzi, non era stata successivamente censurata per cassazione né dalla medesima sig.ra NI (la quale neppure aveva censurato il capo – implicito – di rigetto ELla domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa AL s.p.a.) né, soprattutto, dalla “IE” s.a.s., che aveva omesso di proporre il relativo ricorso, eventualmente in via incidentale condizionata. 2.3. Peraltro, va pure rilevato che, sebbene l’eccezione di giudicato, espressamente sollevata dalla AL s.p.a. nel giudizio di rinvio, sia stata erroneamente rigettata con la sentenza oggi impugnata, la società controricorrente non ha censurato tale erronea statuizione con ricorso incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento EL ricorso principale, limitandosi a resistere a quest’ultima impugnazione. È pacifico che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il principio di cui alll’art.346 cod. proc. civ., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non 8 sono espressamente riproposte (Cass.13/04/2002, n. 5357; Cass. 10/11/2021, n. 33109). Tale principio, tra l’altro, anche nel giudizio di appello, è applicabile nella sola ipotesi in cui l’eccezione preliminare o pregiudiziale sia rimasta “non accolta” perché assorbita, non anche in quella in cui sia stata specificamente esaminata e rigettata, anche implicitamente (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940). Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di eccezione di giudicato (dunque di una eccezione rilevabile d’ufficio), il principio non sarebbe comunque applicabile, poiché esso si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) EL giudice EL gravame di rilevarle in via officiosa (Cass. 28/03/2022, n. 9844). Con riguardo al giudicato, poi, è stato da questa Corte affermato – e reiteratamente ribadito – il diverso principio per cui esso (esterno o interno che sia) è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia ELla sentenza impugnata: viene infatti in considerazione un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola EL caso concreto, partecipando quindi ELla natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; recentemente, ex multis, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass. 21/04/2022, n. 12754). Questo principio, però, deve ritenersi cedevole dinanzi alla regola processuale generale secondo cui anche in ordine alle eccezioni rilevabili d’ufficio, allorché esse siano state esaminate e respinte con 9 pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre gravame incidentale al fine di evitare la formazione EL giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. 28/03/2022, n. 9844, cit.). In assenza di ricorso incidentale da parte ELla AL s.p.a., resta, pertanto, precluso a questa Corte il rilievo officioso EL giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria proposta contro di essa dalla società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s.. 3. Nel merito, il ricorso è fondato. Nell’ipotesi di cassazione ELla sentenza di merito per violazione di norme di diritto, il giudice EL rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato da quello di legittimità, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass., Sez. Un., 03/09/2020, n.18303; Cass. 14/06/2006, n. 13719; Cass. 02/02/2018, n. 2652). Nel caso di specie, tra i fatti acquisiti al processo in seguito all’accertamento di merito effettuato dal giudice di appello con la sentenza EL 4 aprile 2014, rientravano, oltre alla circostanza che il contatore, di proprietà ELl’ente gestore, non si trovava all’interno ELl’abitazione ELla sig.ra NI (circostanza in base alla quale la Corte di cassazione – con l’ordinanza n. 7527 EL 2018 – aveva accolto il motivo di ricorso da quest’ultima proposto, fondato sulla violazione ELl’art. 2951 cod. civ.), anche quella per cui non era stata dimostrata la rottura EL contatore da parte di persone ignote. Questa circostanza non era stata attinta dal ricorso e dalla successiva cassazione, che avevano interessato unicamente la ritenuta sussistenza EL rapporto di custodia tra la sig.ra NI e la cosa produttiva EL danno. 10 Pertanto, essa circostanza – su cui era sceso il giudicato – non avrebbe potuto essere rimessa in discussione dal giudice EL rinvio, il quale, nel ritenere raggiunta la prova liberatoria EL caso fortuito dedotto dalla custode AL s.p.a., sulla base ELl’accertamento ELl’opposta circostanza EL danneggiamento EL contatore ad opera di terzi, è incorso nella infeELe esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, modificando l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e coperti da giudicato, così indebitamente esorbitando dai limiti dei propri poteri. 3.1. In accoglimento EL ricorso, nei limiti appena precisati, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), questa Corte può decidere la causa nel merito, condannando la AL s.p.a. – che, a fronte ELl’avvenuto accertamento EL nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché ELla sua qualità di custode ELla cosa medesima, non ha fornito la prova liberatoria EL caso fortuito – a risarcire il danno subìto dalla società ricorrente, il quale va liquidato nella somma di Euro 10.211,39, avuto riguardo alla quantificazione già operata dalla sentenza d’appello, per tale aspetto non censurata. Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento ELl’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione ELla presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo (v. già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243). 11 4. Avuto riguardo all’esito alterno dei gradi di merito e alle preclusioni processuali in cui sono incorse le parti (la ricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di rigetto ELla domanda proposta contro la AL s.p.a. contenuta nella sentenza d’appello; la controricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di reiezione ELl’eccezione di giudicato avente ad oggetto tale rigetto, contenuta nella sentenza EL giudice EL rinvio), le spese di tutti gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, condanna la società AL s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società “IS” di IS DE BI e C. s.a.s., a titolo di risarcimento EL danno, la somma di Euro 10.211,39, da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal momento ELl’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione ELla presente sentenza e da accrescere degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi EL giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ELla Terza Sezione