Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7719 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03590/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3590 del 2023, proposto da
LP Biotechnology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Carullo e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento direttore generale dell'area sanità e sociale - Regione Friuli Venezia Giulia, ignoti data ed estremi di cui si suppone l'esistenza solo attraverso la notifica alla ricorrente dell'avviso Pago P.A. della Giunta Regionale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia notificato alla ricorrente in data 28.12.2022 avente ad oggetto: “payback disp. medici 2015- 2018 art.9ter c.9bis DL 78/2015 - ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9 ter c. 9 bis del DL 78/2015” della somma di Euro 87.799,46”;
nonché per quanto occorrer possa, in parte qua
- del D.M. della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del D.M. della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- delle Circolari MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 prot. n. 7435 del 17 marzo 2020;
- degli Accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181-182 criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – 2019 nonché sugli schemi dei DM attuativi;
- dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 e Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 - del DM della Salute del 15 giugno 2012 e 24 maggio 2019;
- di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi ed in particolare l'avviso “pago P.A.” inviato a mezzo PEC alla ricorrente in data 28.12.2022 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della quota di ripiano indicata nel citato elenco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché di Ministero della Salute, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Vista la dichiarazione del 21 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. NC SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” ed altri atti applicativi ritenuti lesivi.
Successivamente la stessa parte, con dichiarazione versata in atti il 21 aprile 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo aderito al regime premiale di cui all’art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, conv. modif. L. 118/2025).
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN MA, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
NC SS, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NC SS | EN MA |
IL SEGRETARIO