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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 311/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Elena e Alberto Zanuso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dal per l'apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale del patrimonio di;
Controparte_1
dato atto che la parte resistente, nonostante la validità della notifica, non si è costituita nel procedimento e non è neppure comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Pescantina (Vr);
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita d'ufficio dal Tribunale;
rilevato che la parte ricorrente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di assistenza e consulenza nel settore energetico e delle energie rinnovabili ed atteso che, omettendo di costituirsi nel procedimento non ha comprovato (come da onere sulla stessa incombente) il mancato superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett. d) CCII e, quindi, di essere imprenditore minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI (oltre a quello verso il ricorrente, sono stati accertati anche debiti verso l'erario per euro 121.741,80); ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e
121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass.
25167/16, Cass. 19414/17, Cass. 24660/20).
Ebbene, a fronte di debiti sicuramente sussistenti per euro (134.494,00) la società non risulta essere proprietaria di beni utilmente liquidabili.
Infatti, dai bilanci depositati sino al 2022 risultano immobilizzazioni e crediti per importi molto modesti e, trattandosi di società da tempo inattiva (come risulta anche dalla visura camerale in atti), deve escludersi che la stessa negli anni successivi abbia potuto incrementare il proprio patrimonio.
Peraltro, come documentato dalla ricorrente, la società non è intestataria di beni immobili ed è risultato infruttuoso il pignoramento mobiliare tentato dalla stessa ricorrente.
Deve quindi escludersi che la società resistente sia titolare di beni liquidabili da cui possa essere tratta una provvista sufficiente a far fronte già solo al debito accertato nel presente giudizio.
Deve quindi ritenersi comprovato che la resistente versi in stato di insolvenza, nel senso sopra precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di Controparte_1
(p.iva ), con sede in Pescantina (Vr), via Belvedere n. 75, in
[...] P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante;
Parte_2
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Parte_3
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 marzo 2026 ad ore 11,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19.12.2025
Il Presidente rel
dott. Luigi Pagliuca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 311/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Elena e Alberto Zanuso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dal per l'apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale del patrimonio di;
Controparte_1
dato atto che la parte resistente, nonostante la validità della notifica, non si è costituita nel procedimento e non è neppure comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Pescantina (Vr);
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita d'ufficio dal Tribunale;
rilevato che la parte ricorrente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di assistenza e consulenza nel settore energetico e delle energie rinnovabili ed atteso che, omettendo di costituirsi nel procedimento non ha comprovato (come da onere sulla stessa incombente) il mancato superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett. d) CCII e, quindi, di essere imprenditore minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI (oltre a quello verso il ricorrente, sono stati accertati anche debiti verso l'erario per euro 121.741,80); ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e
121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass.
25167/16, Cass. 19414/17, Cass. 24660/20).
Ebbene, a fronte di debiti sicuramente sussistenti per euro (134.494,00) la società non risulta essere proprietaria di beni utilmente liquidabili.
Infatti, dai bilanci depositati sino al 2022 risultano immobilizzazioni e crediti per importi molto modesti e, trattandosi di società da tempo inattiva (come risulta anche dalla visura camerale in atti), deve escludersi che la stessa negli anni successivi abbia potuto incrementare il proprio patrimonio.
Peraltro, come documentato dalla ricorrente, la società non è intestataria di beni immobili ed è risultato infruttuoso il pignoramento mobiliare tentato dalla stessa ricorrente.
Deve quindi escludersi che la società resistente sia titolare di beni liquidabili da cui possa essere tratta una provvista sufficiente a far fronte già solo al debito accertato nel presente giudizio.
Deve quindi ritenersi comprovato che la resistente versi in stato di insolvenza, nel senso sopra precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di Controparte_1
(p.iva ), con sede in Pescantina (Vr), via Belvedere n. 75, in
[...] P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante;
Parte_2
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore il Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Parte_3
358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 marzo 2026 ad ore 11,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19.12.2025
Il Presidente rel
dott. Luigi Pagliuca