Versione
1 gennaio 1970
1 gennaio 1970
Art. 1.
L' articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
(Assunzione della qualita' di imputato).
"Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie".
L' articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
(Assunzione della qualita' di imputato).
"Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie".
Commentario • 1
- 1. Atti di indagine violano diritti fondamentali, prova non valida (Corte Costituzionale, 34/73)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 giugno 2022 · 3.7460344
[…] Ad avviso del giudice a quo l'intercettazione telefonica di comunicazioni é un mezzo di indagine lesivo della facoltà, ora riconosciuta anche a chi sia soltanto indiziato o sospettato di reato, di non rispondere agli interrogatori degli inquirenti (art. 78 del codice di rito nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1969, n. 932). […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 30/10/1975, n. 236Provvedimento: […] La quarta ed ultima censura è la seguente: il far dipendere la liceità o l'illiceità del fatto dalle giustificazioni date o non date dall'imputato circa la destinazione degli arnesi di cui è colto in possesso vulnererebbe i diritti della difesa tra i quali è previsto quello di non rispondere (art. 1 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e darebbe, altresì, luogo ad una disparità di trattamento rispetto agli imputati di altri reati, anche sul piano processuale.Leggi di più...
- sent. 236/75. reati e pene·
- cod. pen., art. 707·
- possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli·
- prevenzione dei delitti contro il patrimonio·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.