CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 40235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40235 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da IU DE MA - Presidente - Sent. n. sez. 3067/2025 RA GI CC - 31/10/2025 EVA TO R.G.N. 23408/2025 AN NC VE TE GR - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO NO nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della Corte d’assise d’appello di TA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di TA, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata nell’interesse di NO FO, in ordine ai reati oggetto della sentenza di condanna n. 34 del 2021 (irrevocabile il 19 ottobre 2022; n. 3 del certificato del casellario giudiziale) emessa dalla Corte di Assise di appello di TA per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, commesso dal 2004, in Lamezia Terme e la sentenza di condanna n. 240 del 2018 (irrevocabile il 12 novembre 2021; n. 2 del certificato del casellario giudiziale) emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di TA, per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, commesso in Marcellinara il 12 novembre 2004. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40235 Anno 2025 Presidente: DE MA IU Relatore: GR TE Data Udienza: 31/10/2025 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NO FO, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Larussa e Giuseppe Gervasi, deducendo con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la mancata valutazione degli argomenti difensivi posti a sostegno dell’istanza, e riprodotti nel ricorso, avendo il giudice dell’esecuzione fondato il diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione, per l’insussistenza dell’unicità del disegno criminoso, sul presupposto del divario temporale tra il momento nel quale il ricorrente ha aderito all’associazione (2003) e la data della rapina;
arco temporale che non consentirebbe di ritenere che la rapina fosse stata già preordinata, limitandosi l’ordinanza a richiamare solo la sentenza della Corte di Assise di appello di TA e non anche quella del Gup. Il ricorrente ha evidenziato che tale ultima sentenza ha, invece, accertato che il sodalizio decise di porre in essere i reati di rapina a partire dal 2003) come risultante dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CA e SE BA), e di utilizzare i relativi proventi nell’acquisto di sostanze stupefacente. Inoltre, ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe spiegato per quale ragione l’adesione all’associazione per commettere delitti contro il patrimonio non possa ricomprendere anche la rapina in Marcellinara, pur a fronte della sentenza del Gup che alle pagine 17, 19 e 20, ha affermato che tali delitti rientravano nel programma delittuoso della cosca riferibile al Giampà; sicché l’ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con tale parte della sentenza. Sussisterebbe, pertanto, una illegittima violazione del giudicato avendo il giudice di merito riconosciuto in via definitiva che anche le rapine rientravano nel fine dell’organizzazione cui apparteneva il ricorrente. Nel ricorso, infine, si è evidenziato che l’ordinanza di diniego trascura di considerare tutto il corredo documentale in atti e soprattutto che la rapina del 2004 segna l’inizio dell’operatività dell’associazione, sicché il decorso di un anno è da ritenersi del tutto irrilevante sotto il profilo dell’unicità dell’ideazione criminosa. In conclusione, secondo la difesa l’ordinanza non ha considerato circostanze significative, quali il titolo di reato, rientrante tra quelli deliberati quali reati fine, l’omogeneità dell’offesa, la finalità di finanziare l’associazione per acquistare lo stupefacente, ed ancora non ha considerato la circostanza che la condotta in esame si colloca nel periodo di appartenenza del ricorrente all’associazione e che la rapina è 3 stata commessa in un territorio, quello di Marcellinara, nel quale opera la cosca Giampà. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va, preliminarmente, evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01). Nell’arresto da ultimo richiamato, nel ribadire il principio appena enunciato, si è specificato in motivazione che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. 3. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non risultano idonee a superare il complessivo impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata. Quest’ultima, con motivazione puntuale e richiamando la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, ha evidenziato l’estemporaneità della rapina commessa in Marcellinara rispetto al reato associativo. Infatti, l’ordinanza ha ritenuto che dalla sentenza della Corte di Assise di appello di TA dovesse ricavarsi che l’associazione di cui FO è stato riconosciuto partecipe aveva come scopo principale il traffico di stupefacenti, armi ed estorsioni, e non direttamente quello di commettere rapine, rispetto alle quali il FO ha svolto, in via occasionale, il ruolo di basista. Inoltre, la natura non preordinata della rapina alla SDA è stata affermata anche alla luce della circostanza che essa fu perpetrata dopo che il FO, poco tempo prima dell’esecuzione del delitto, aveva fornito ai correi informazioni relative alla presenza di 4 denaro contante da trafugare, nonché altre notizie utili alla migliore programmazione dell’azione criminosa. Tale valutazione è stata ritenuta corroborata dalle dichiarazioni del collaboratore Muraca, il quale, nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 2012, ha riferito di aver partecipato alla rapina alla SDA nell’ottobre 2004, precisando che fu il FO a fornire la “dritta” per compierla, essendo a conoscenza degli orari. Pertanto, pur considerando quanto affermato nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di TA, secondo cui una serie di rapine furono commesse tra il 2004 e il 2010 nell’area di Lamezia e TA su mandato o nell’interesse della cosca Giampà, e che tali rapine, inizialmente occasionali, divennero poi strumento di attuazione del programma associativo, deve comunque rilevarsi che ciò non incide sulla valutazione del giudice dell’esecuzione circa la mancanza di preordinazione della specifica rapina del 2004, oggetto dell’istanza, alla luce delle circostanze dettagliatamente indicate sopra evidenziate. In conclusione, il diniego della disciplina della continuazione tra il reato associativo e la rapina in questione, per non esservi elementi da cui trarre che quest’ultima sia stata programmata al momento dell’ingresso del ricorrente nel sodalizio, sebbene si tratti di rapina commessa nell’arco temporale di operatività dell’associazione, è sorretto da adeguata motivazione, la quale, consistendo in un giudizio di merito degli elementi fattuali, non è sindacabile in sede di legittimità, se, come nella fattispecie, si presenti immune da vizi di motivazione (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014). 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TE GR IU DE MA
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di TA, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata nell’interesse di NO FO, in ordine ai reati oggetto della sentenza di condanna n. 34 del 2021 (irrevocabile il 19 ottobre 2022; n. 3 del certificato del casellario giudiziale) emessa dalla Corte di Assise di appello di TA per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, commesso dal 2004, in Lamezia Terme e la sentenza di condanna n. 240 del 2018 (irrevocabile il 12 novembre 2021; n. 2 del certificato del casellario giudiziale) emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di TA, per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, commesso in Marcellinara il 12 novembre 2004. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40235 Anno 2025 Presidente: DE MA IU Relatore: GR TE Data Udienza: 31/10/2025 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NO FO, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Larussa e Giuseppe Gervasi, deducendo con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la mancata valutazione degli argomenti difensivi posti a sostegno dell’istanza, e riprodotti nel ricorso, avendo il giudice dell’esecuzione fondato il diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione, per l’insussistenza dell’unicità del disegno criminoso, sul presupposto del divario temporale tra il momento nel quale il ricorrente ha aderito all’associazione (2003) e la data della rapina;
arco temporale che non consentirebbe di ritenere che la rapina fosse stata già preordinata, limitandosi l’ordinanza a richiamare solo la sentenza della Corte di Assise di appello di TA e non anche quella del Gup. Il ricorrente ha evidenziato che tale ultima sentenza ha, invece, accertato che il sodalizio decise di porre in essere i reati di rapina a partire dal 2003) come risultante dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CA e SE BA), e di utilizzare i relativi proventi nell’acquisto di sostanze stupefacente. Inoltre, ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe spiegato per quale ragione l’adesione all’associazione per commettere delitti contro il patrimonio non possa ricomprendere anche la rapina in Marcellinara, pur a fronte della sentenza del Gup che alle pagine 17, 19 e 20, ha affermato che tali delitti rientravano nel programma delittuoso della cosca riferibile al Giampà; sicché l’ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con tale parte della sentenza. Sussisterebbe, pertanto, una illegittima violazione del giudicato avendo il giudice di merito riconosciuto in via definitiva che anche le rapine rientravano nel fine dell’organizzazione cui apparteneva il ricorrente. Nel ricorso, infine, si è evidenziato che l’ordinanza di diniego trascura di considerare tutto il corredo documentale in atti e soprattutto che la rapina del 2004 segna l’inizio dell’operatività dell’associazione, sicché il decorso di un anno è da ritenersi del tutto irrilevante sotto il profilo dell’unicità dell’ideazione criminosa. In conclusione, secondo la difesa l’ordinanza non ha considerato circostanze significative, quali il titolo di reato, rientrante tra quelli deliberati quali reati fine, l’omogeneità dell’offesa, la finalità di finanziare l’associazione per acquistare lo stupefacente, ed ancora non ha considerato la circostanza che la condotta in esame si colloca nel periodo di appartenenza del ricorrente all’associazione e che la rapina è 3 stata commessa in un territorio, quello di Marcellinara, nel quale opera la cosca Giampà. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va, preliminarmente, evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01). Nell’arresto da ultimo richiamato, nel ribadire il principio appena enunciato, si è specificato in motivazione che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. 3. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non risultano idonee a superare il complessivo impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata. Quest’ultima, con motivazione puntuale e richiamando la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, ha evidenziato l’estemporaneità della rapina commessa in Marcellinara rispetto al reato associativo. Infatti, l’ordinanza ha ritenuto che dalla sentenza della Corte di Assise di appello di TA dovesse ricavarsi che l’associazione di cui FO è stato riconosciuto partecipe aveva come scopo principale il traffico di stupefacenti, armi ed estorsioni, e non direttamente quello di commettere rapine, rispetto alle quali il FO ha svolto, in via occasionale, il ruolo di basista. Inoltre, la natura non preordinata della rapina alla SDA è stata affermata anche alla luce della circostanza che essa fu perpetrata dopo che il FO, poco tempo prima dell’esecuzione del delitto, aveva fornito ai correi informazioni relative alla presenza di 4 denaro contante da trafugare, nonché altre notizie utili alla migliore programmazione dell’azione criminosa. Tale valutazione è stata ritenuta corroborata dalle dichiarazioni del collaboratore Muraca, il quale, nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 2012, ha riferito di aver partecipato alla rapina alla SDA nell’ottobre 2004, precisando che fu il FO a fornire la “dritta” per compierla, essendo a conoscenza degli orari. Pertanto, pur considerando quanto affermato nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di TA, secondo cui una serie di rapine furono commesse tra il 2004 e il 2010 nell’area di Lamezia e TA su mandato o nell’interesse della cosca Giampà, e che tali rapine, inizialmente occasionali, divennero poi strumento di attuazione del programma associativo, deve comunque rilevarsi che ciò non incide sulla valutazione del giudice dell’esecuzione circa la mancanza di preordinazione della specifica rapina del 2004, oggetto dell’istanza, alla luce delle circostanze dettagliatamente indicate sopra evidenziate. In conclusione, il diniego della disciplina della continuazione tra il reato associativo e la rapina in questione, per non esservi elementi da cui trarre che quest’ultima sia stata programmata al momento dell’ingresso del ricorrente nel sodalizio, sebbene si tratti di rapina commessa nell’arco temporale di operatività dell’associazione, è sorretto da adeguata motivazione, la quale, consistendo in un giudizio di merito degli elementi fattuali, non è sindacabile in sede di legittimità, se, come nella fattispecie, si presenti immune da vizi di motivazione (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014). 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TE GR IU DE MA