Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del
25/10/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5635/2019 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Scavello (pec: ; Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pagano (pec: CodiceFiscale_4
, Email_2
- convenuti opposti -
OGGETTO: Opposizione avverso atto di precetto ex art. 615, primo comma,
c.p.c..
***************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14/11/2019 (e quindi iscritto a ruolo il giorno successivo),
1
notificatogli l'11/11/2019 unitamente ai titoli esecutivi di riferimento
(rappresentati dall'ordinanza del Tribunale di Messina del 5/9/2029, resa nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2471/2019 R.G., e dall'ordinanza del Tribunale di Messina del 4/5/2019, resa nel procedimento reclamato iscritto al n. 3613/2018 R.G.).
L'opponente fondava la sua opposizione su tre motivi, che possono così compendiarsi: a) i titoli esecutivi posti a base del precetto (costituiti da un provvedimento cautelare in materia possessoria, e da quello emesso a conferma del primo in sede di reclamo cautelare) erano divenuti inefficaci in quanto il conseguente procedimento di merito non era stato iniziato nei termini previsti dagli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.; b) i medesimi titoli esecutivi erano altresì in contrasto “…con l'art. 374 c.p. con riferimento al giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Messina iscritto al n.
341/18 RG tra e e l'Assessorato Regionale del Parte_2 Pt_1
Territorio e dell'Ambiente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Capitaneria di Porto di Messina…”; c) che inoltre “…nel caso di specie, una reintegra e un possesso su un bene demaniale è assolutamente in contrasto con la disciplina dei beni demaniali, contemplata negli art. 822 e seguenti c.c.…”.
Parte attrice concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti domande: a) dichiararsi l'inefficacia del provvedimento cautelare (con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto dei precettanti di procedere alla minacciata esecuzione forzata), b) condannarsi i convenuti al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; c) condannare gli opposti medesimi alla rifusione delle spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta
2 depositata in data 2/4/2021 si costituivano in giudizio , Controparte_1
e , eccependo in via preliminare Controparte_3 Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione oppositiva spiegata dallo per carenza di Pt_1
procura in capo all'avv. Domenico Gangemi, che aveva sottoscritto l'atto di citazione in opposizione pur essendo appunto sfornito di procura alla lite
(ciò in quanto quest'ultima, siccome apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, era stata rilasciata a favore dell'avv.
Alessandro Gangemi, e non già favore dell'avv. Domenico Gangemi, quest'ultimo indicato nel corpo dell'atto di opposizione e pacificamente effettivo firmatario di esso).
Nel merito difendevano la legittimità dell'azione esecutiva minacciata, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed anche al pagamento di un equo indennizzo per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 16/6/2023
(in vista della quale si costitutiva in giudizio nell'interesse dell'opponente -
a mezzo di comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il
14/6/2023 - un nuovo difensore nella persona dell'avv. Giovanni Scavello), poi differita per i medesimi incombenti dapprima a quella del 26/4/2024 e successivamente a quella del 25/10/2024.
La causa viene quindi oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata, così rispettando l'ordine delle questioni rilevanti nella causa siccome previsto dal secondo comma dell'art. 276 c.p.c.,
l'eccezione preliminare avanzata dagli opposti nella comparsa di risposta depositata in atti, relativa alla asserita carenza di ius postulandi in capo al difensore costituito dell'opponente, avv. Domenico Gangemi, ciò che
3 renderebbe inammissibile l'azione oppositiva esperita dall'attore.
Tale eccezione è fondata.
Essendo insorto contrasto giurisprudenziale in relazione all'interpretazione del secondo comma dell'art. 182 c.p.c. (siccome novellata dalla L. 69/2009, applicabile ai giudizi iniziati - come il presente - in data successiva al
4/7/2009), la soluzione della questione è stata rimessa al più autorevole organo nomofilattico previsto dall'ordinamento giuridico, che con sentenza n. 37434/2022 del 21/12/2022 ha risolto il contrasto enunciando il seguente principio di diritto: “…il vigente (intendendosi per “vigente” quello anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. 149/2022, entrato in vigore in data
28/2/2023 e quindi estraneo alla presente controversia;
n.d.e.) articolo 182
c.p.c., comma secondo, cod. proc. civ. non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite…”.
Facendo applicazione alla fattispecie di tale condiviso principio di diritto - e rilevato che il mandato ad litem apposto a margine dell'atto introduttivo del giudizio è effettivamente conferito (come correttamente dedotto dalla difesa degli opposti) a professionista diverso (l'avv. Alessandro Gangemi) dall'avv. Domenico Gangemi (che è invece pacificamente il sottoscrittore dell'atto introduttivo del presente giudizio) - va dichiarata l'inammissibilità dell'azione esperita, senza che possa riconnettersi alcun effetto sanante al successivo deposito (effettuato in data 11/10/2021) della procura ad litem effettivamente conferita da all'avv. Domenico Gangemi, Parte_1
posto che - come ribadito dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza prima richiamata (in conformità ad una giurisprudenza da tempo consolidata) - la ratifica dell'atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (prevista dall'art. 1399 c.c.) non opera in campo processuale.
Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attore , rimanendo per il resto precluso l'esame dei vizi Parte_1
4 di merito fatti valere dall'opponente.
Non può invece accogliersi la domanda di responsabilità aggravata avanzata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., siccome proposta dalle parti opposte con la comparsa di costituzione in atti, non ravvisandosi alcuna temerarietà nel contegno processuale tenuto dall'opponente.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole agli opposti, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c..
Tali spese vanno determinate (avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia) - applicando i parametri minimi in considerazione della non eccessiva difficoltà della causa - in complessivi € 6.092,80 (comprensivi dell'aumento del 60% ex art. 4, secondo comma del D.M. 55/2014, considerato che le parti vittoriose sono tre), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 5635/2019 R.G.A.C. promosso da
contro
Parte_1 [...]
, e , così provvede: CP_1 Controparte_3 Controparte_2
a) dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta avverso l'atto di precetto intimato a in data 11/11/2019; Parte_1
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore degli opposti , Controparte_1 CP_3
e , liquidate in € 6.092,80 oltre
[...] Controparte_2
rimborso spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuti.
5 Così deciso in Messina il 25/2/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro
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