Sentenza 29 novembre 2022
Massime • 2
Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen.
Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 14885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14885 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
Testo completo
14885 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI -Presidente- Sent. n. sez. 2274/2022 CC 29/11/2022- LUIGI AGOSTINACCHIO MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 30327/2022 EMANUELE CERSOSIMO MARCO MARIA MONACO -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO II TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 14/6/2022, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO in data 27/4/2022 e ha disposto applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PE AV in relazione al reato di cui all'art. 270 quinques cod. pen.
1. DE TT è sottoposto a indagini per il reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 quinques cod. pen. con riferimento all'art. 270 sexies cod. pen. Il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere che il giudice per le indagini preliminari ha rigettato evidenziando, in estrema sintesi, che quello tenuto dal ricorrente sarebbe un comportamento "maldestro", privo di effettiva e concreta pericolosità. 1 Avverso tale provvedimento l'organo dell'accusa ha proposto appello che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggi impugnata, ha accolto disponendo così l'applicazione della misura richiesta. Il giudice del riesame, evidenziati gli elementi emersi nel corso delle indagini, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha concluso per la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato con specifico riferimento alla finalità di cui all'art. 270 sexies cod. pen. Il Tribunale ha rilevato che la condotta complessivamente tenuta caratterizzata dall'avere seguito corsi online e avere visto video sulla costruzione di esplosivi, avere acquistato petardi e polvere da sparo, avere tentato di acquistare un quantitativo di 6 kg di esplosivo, in questo anche confrontandosi con il venditore mostrando consapevolezza circa gli effetti di un ordigno di tali dimensioni- sarebbe tale da determinare l'esistenza del pericolo concreto richiesto dalla norma. Ciò anche considerato che dagli atti risulta che lo stesso ricorrente, conosciuto con il soprannome di "bomba", ha commesso delle rapine ed è stato identificato per avere partecipato a varie manifestazioni di protesta anarchica, pure detenendo bombe carta e altro materiale esplodente oggetto di sequestro. In tale quadro, inoltre, si inserirebbe anche il tenore di diversi messaggi acquisiti agli atti nei quali il ricorrente manifesterebbe l'intenzione di colpire alcuni "bersagli". Elementi questi a fronte dei quali per il Tribunale, in sintesi, che pure ha riconosciuto che il ricorrente non evidenzierebbe una pericolosità particolarmente significativa (tanto da affermare che la condotta sarebbe punibile nei termini prossimi al minimo della pena edittale prevista), ha concluso nel senso che si è concretizzato il pericolo richiesto dalla norma e che quindi sussistono i gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, considerata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., deve essere applicata la misura.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 quinques e 270 sexies cod. pen. in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le articolate conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pasquale Serrao D'Aquino, ricostruita sulla base della giurisprudenza di legittimità la struttura della fattispecie incriminatrice contestata, evidenziata la sussistenza del duplice dolo specifico richiesto dalla norma e dell'idoneità e univocità degli atti posti in essere dal ricorrente, chiede che il ricorso sia rigettato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Nell'unico articolato e puntuale motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 quinques e 270 sexies cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto agli elementi costitutivi del reato. Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto nel caso di specie non vi sarebbe il dolo specifico, richiesto con riferimento alle finalità indicate nell'art. 270 sexies cod. pen., e gli atti posti in essere dall'indagato difetterebbero dell'idoneità necessaria ai fini della punibilità. Il reato contestato al ricorrente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, pure se di attentato, avrebbe la natura di reato di pericolo concreto e, pertanto, per verificare la commissione dello stesso sarebbe necessario valutare, con prognosi ex ante in concreto, l'idoneità e univocità della condotta, ciò evidentemente sulla base di un'azione già iniziata. Verifica questa che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare, anche rendendo sul punto una motivazione contraddittoria. Nel caso specifico, infatti, l'indagato avrebbe tenuto una condotta complessivamente maldestra e, se pure antisociale, priva della necessaria idoneità a ledere gli interessi tutelati dalla norma e tassativamente indicati dall'art. 270 sexies cod. pen. la cui interpretazione, al fine di evitare di comprimere la libertà di opinione, deve essere estremamente rigorosa. La circostanza che lo stesso Tribunale abbia definito come "maldestro" il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrete -tanto da segnalare che la responsabilità dello stesso sarebbe da sanzionarsi con una pena prossima al minimo edittale- e solo potenziale il pericolo, d'altro canto, sarebbe significativa dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine agli elementi costitutivi del reato. La doglianza è infondata.
1.1. Il reato previsto dall'art. 270 quinques cod. pen. è una delle ipotesi monosoggettive introdotte con il D.L 27/7/2005 n. 144 al fine di contrastare a livello nazionale e internazionale il terrorismo. Con tale norma si è data attuazione alle direttive internazionali assunte alla luce del diverso modo di atteggiarsi del terrorismo nel quale hanno acquisito sempre maggior rilievo condotte autonome e individuali che sfuggono alle Б tradizionali ipotesi associative. All'originaria formulazione della fattispecie, che prevedeva la figura dell'addestratore, di colui che forniva informazioni e dell'addestrato, il D.L. 18/2/2015 n. 7, convertito dalla L. 17/4/2015 n. 43, ha esteso la punibilità anche al c.d. auto-addestrato, quel soggetto cioè che attraverso un percorso 3 M individuale e autonomo ha appreso le tecniche necessarie al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. In questo modo, con la punibilità di comportamenti non associativi e che sono solo preparatori rispetto alle condotte criminose con finalità di terrorismo, si è apprestata una tutela penale anticipata, tipica dei delitti di attentato.
1.2. La prima parte del primo comma della norma sanziona la condotta di chiunque "al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale". La seconda parte dello stesso primo comma, a seguito della citata modifica normativa, prevede l'irrogazione della stessa pena a chi, già addestrato ovvero che abbia "acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo", "pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies". Il secondo comma, aggiunto nell'anno 2015, stabilisce che le pene previste dal primo comma sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. A fronte dell'attuale dettato normativo vengono in rilievo due distinte e autonome coppie di figure, l'addestratore e chi fornisce istruzioni, da una parte, e il soggetto addestrato e quello c.d. auto-addestrato, dall'altra. La condotta di chi addestra o divulga le istruzioni prevista nella prima parte della norma è sanzionata allorché questa sia tale da conferire ad altri un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza e sabotaggio, non integrando, diversamente, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo la mera attività di informazione e di proselitismo poiché questa non è qualificabili come insegnamento ma come divulgazione o proposta ideologica (cfr. Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499-04; Sez. 1, n. 4433 del 06/11/2013, dep. 2014, El Abboubi, Rv. 259020). La condotta prevista nella seconda parte della norma, quella attribuibile al soggetto addestrato ovvero auto-addestrato, assume rilevanza penale quando il soggetto agente pone in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi a una mera attività di raccolta di dati informativi o a 4 manifestare le proprie scelte ideologiche (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, P.v. 27849904; Sez. 5, n. 6061 del 19/07/2016, dep. 2017, Hamil, Rv. 269581). Ai fini della configurabilità di tale specifica ipotesi di reato, pertanto, in virtù del rinvio operato dall'art. 270 quinques, comma primo, cod. pen. il punto di riferimento sistematico fondamentale per inquadrare le finalità di terrorismo sottese alle condotte contestate nel caso di specie è rappresentato dall'art. 270 sexies cod. pen., norma introdotta dall'art. 15 decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, con lo scopo di fornire una definizione normativa aperta, destinata ad adeguarsi alla convenzioni internazionali e che impone di ritenere connotate dai citati fini eversivi le condotte che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione O costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia" (cfr. Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499-04).
1.3. La fattispecie così delineata dal combinato disposto delle due norme è quella di reato di pericolo concreto caratterizzato da un duplice dolo specifico. L'elemento psicologico è costituto dalla volontà del soggetto di perseguire entrambe le finalità indicate dalla norma. è rappresentataLa prima che potremmo definire intermedia dall'intenzione di addestrare altri ovvero conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità (l'uso di materiali esplosivi, di arrni da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di "ogni altra tecnica o metodo") al fine di compiere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. La seconda, cioè lo scopo finale, è rappresenta dalla finalità di terrorismo anche internazionale, definita dal legislatore del 2005 nell'art. 270 sexies cod. pen. La condotta punibile, in specifico quella prevista per l'auto- addestramento, dopo il primo segmento, nel quale il soggetto apprende le tecniche indicate, è costituita dal "porre in essere" comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen. 5 Il comportamento previsto, quindi, assume rilievo penale quando l'attività è idonea a realizzare il fine oggetto dell'elemento psicologico così che il reato, come le altre fattispecie connotate da finalità terroristica, si caratterizza, come detto, per la natura giuridica di reato di pericolo concreto per l'accertamento del quale il giudice deve procedere applicando il criterio della prognosi postuma, tenendo conto della condotta e del contesto in cui questa si colloca (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 02; Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265405-01; Sez. 6, n. 29670 del 20/07/2011, Garouan, Rv. 250517-01; Sez. 1, n. 1072 dell'11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher, Rv. 235289-01).
1.4. In linea con quanto costantemente affermato da questa Corte le condotte terroristiche descritte dall'art. 270 sexies cod. pen., sono quelle che puntano a sovvertire con modalità violente gli ordinamenti economici o sociali di uno Stato ovvero a sopprimere il suo assetto politico e giuridico (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076-01; Sez. 5, n. 12252 del 23/02/2012, Bortolato, Rv. 251920-01). In una corretta prospettiva sistematica, d'altro canto, considerato che l'aspirare a mutare gli assetti istituzionali di uno stato non è vietato in quanto tale ed è anzi oggetto di specifica tutela costituzionale ai sensi dell'art. 49 cost., quello che assume rilievo decisivo ai fini della rilevanza penale delle attività sanzionate per l'essere ispirate alla finalità di cui all'art. 270 sexies cod. pen. è la natura violenta delle relative condotte, espressiva di un metodo antidemocratico (cfr. Sez. 1, n. 31344 del 06/10/2020, Abo Robeih Tarif, n.m., che richiama il principio di diritto affermato da Sez. 2, 14704 del 22/04/2020, Bekay, Rv. 279408-01, ed anche Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345- 01). Ragione questa per la quale il terrorismo anche se qualificato come "finalità" dagli artt. 270 bis, 270 quinques, 270 sexies e 280 cod. pen. - -ovvero come "scopo" - dall'art. 289 bis cod. pen. - non costituisce solo un obiettivo illecito, ma, piuttosto, è espressione di una modalità specifica, così da coincidere con un metodo di lotta, un modus operandi caratterizzato da una violenza, anche particolarmente efferata. Tanto che, in ultima analisi, il metodo terroristico è quello con il quale si diffonde panico tra la popolazione, colpendo persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario istituzionale, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato (cfr. (Sez. 1, n. 31344 del 06/10/2020, Abo Robeih Tarif, n.m.; Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, Hamil, Rv. 278499-02).
1.5. Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave 6 danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione utilizzati, che esso si verifichi nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni (cfr. Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265405 01; Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076 - 01). Al fine di limitare i possibili profili di indeterminatezza, infatti, come già riconosciuto da questa Corte, i diversi elementi della fattispecie che definisce la finalità di terrorismo devono essere letti congiuntamente così che deve ritenersi che il danno preso in considerazione dalla disposizione sia quello che risulta collegato alla finalità dell'azione terroristica catalogata nella norma. Avulso dalle finalità di un'azione siffatta, d'altro canto, il "danno grave" a cui la norma si riferisce perderebbe le sue connotazioni specializzanti che lo legano, attraverso un nesso di derivazione causale, ad azioni sorrette da finalità di terrorismo. Sotto tale profilo, pertanto, deve ribadirsi che l'azione, con finalità di terrorismo, descritta dall'art. 270 sexies cod. pen. è quella che risulta idonea a provocare un danno grave per un Paese o un'organizzazione internazionale e che si sostanzia, fondamentalmente, in un'azione diretta contro un'organizzazione internazionale o contro lo Stato, nella sua dimensione istituzionale, perseguendo uno dei fini tipici descritti dalla norma, tutti accomunati dalla particolarità concettuale di essere finalisticamente rivolti a colpire lo Stato-Istituzione che è così minacciato dalla condotta dell'agente, con la possibilità di produzione dell'indicato macroevento di "danno grave" per il Paese. In questo contesto, in conclusione, non rileva in sé il solo finalismo psicologico dichiarato delle azioni illecite poste in essere, ma occorre che ricorra il requisito d'idoneità delle condotte in concreto a determinare, in relazione a natura e contesto, un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla propria iniziativa o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualità (cfr. Sez. 1, n. 44850 del 28/3/2017, Alberti, n.m. e, diffusamente, Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076 - 01).
1.6. L'accertamento dell'idoneità della condotta, tenuto conto della peculiare natura del reato, deve essere effettuata applicando, come più volte ribadito da questa Corte, il paradigma della prognosi postuma e i criteri cui fare riferimento al fine di procedere a tale verifica sono indicati dalla norma nella "natura o contesto" della stessa. 7 Il riferimento disgiunto alla "natura" e al "contesto", infatti, impone di valutare il pericolo concreto facendo riferimento, alternativamente, alla condotta in sé, cioè se questa per le caratteristiche intrinseche dell'azione ha la possibilità di determinare l'evento dannoso previsto dalla norma, ovvero alla relazione che questa ha con contesto nel quale si inserisce, quando cioè l'indicata possibilità sia il frutto dell'innesto del contributo in una più ampia serie causale, non necessariamente controllata dall'agente (cfr. Sez. 1, n. 44850 del 28/3/2017, Alberti, n.m.; Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076 -01).
2. Individuati così, in sintesi, i parametri ermeneutici cui fare riferimento, peraltro in senso sostanzialmente analogo a quanto indicato nell'atto di ricorso e nella requisitoria del Procuratore Generale, si deve procedere alla verifica circa la corretta applicazione o meno da parte del giudice di merito cui compete, in concreto e sulla base dello standard probatorio previsto per la fase processuale, valutare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato.
3. In materia di provvedimenti de libertate deve ribadirsi che la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta о una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che 8 attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012).
4. Nel caso di specie Il Tribunale del riesame, facendo anche corretta applicazione dei criteri di accertamento dell'idoneità della condotta nei delitti di attentato così come enucleati in un caso analogo da Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076 - 01, si è conformato ai principi in precedenza indicati in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Nella valutazione della gravità del quadro indiziario, infatti, il giudice dell'appello cautelare ha dimostrato di avere proceduto a un'attenta analisi degli elementi emersi a carico del ricorrente al fine così di verificare il superamento in concreto delle soglie minime di condotta previste per il delitto di cui all'art. 270 quinques cod. pen.
4.1. Nella prima parte dell'ordinanza impugnata, ripercorrendo quanto via via accertato dalla polizia giudiziaria nel corso degli anni dal 2020 a oggi, il Tribunale ha dato conto delle fonti di prova acquisite in ordine alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente che si è, da prima, avvicinato ad ambienti anarchici e, poi, progressivamente, ha iniziato a partecipare a iniziative f e manifestazioni mettendo in atto condotte concrete sempre più violente (cfr. pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata), per giungere poi, dopo un intenso "programma" di auto apprendimento (cfr. pagine da 4 a 15): -ad affermare di essere in grado di fabbricare bombe da "piazzare" in una Caserma o sotto il C.P.R. di Torino (cfr. pag. 16) -a iniziare anche a reperire il materiale necessario (a esempio meccanismi sveglia, cfr. pag. 16);
9 -a redigere appunti contenenti indicazioni dettagliate per costruire ordigni esplosivi e sul nitrato di potassio e altre componenti necessarie per "fabbricare polvere da sparo" (cfr. pag. 16 e 17); -a iniziare trattative per acquistare grossi petardi artigianali (pag. 17); -a partecipare a manifestazioni lanciando grossi petardi contro le forze dell'ordine (pag. 17); -fino a tentare di acquistare anche grossi quantitativi di “polvere flash ... che faccia danno", dando anche conto di avere consapevolezza degli effetti e dei danni che aveva intenzione di provocare (pag. 18) e formulare minacce, anche autodefinendosi "bombarolo", contro lo Stato, le banche e il C.P.R. di Torino, contro i quali avrebbe voluto lanciare due grosse bombe (cfr. pag. 19).
4.2. Nell'ultima parte del provvedimento il Tribunale ha quindi illustrato le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in termini di qualificata probabilità circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
4.2.1. I riferimenti agli studi effettuati quanto alla composizione degli esplosivi e alle modalità per la realizzazione di ordigni (anche testando micce manipolate al fine di aumentare la sicurezza nella fase di accensione) danno conto dei concreti elementi ritenuti significativi in ordine all'efficienza delle conoscenze acquisite, anche dimostrate dal tenore delle trattative intercorse specialmente con il venditore di nome PI (cfr. pag. 24), il tutto, peraltro senza che il ricorrenza abbia mai fornito una qualsivoglia alternativa e diversa giustificazione in ordine agli interessi che avevano stimolato l'attività di ricerca.
4.2.2. I riferimenti alla volontà di acquistare quantitativi ingenti di polvere da sparo, tanto da allarmare il venditore, gli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, la partecipazione a manifestazioni avendo già la disponibilità di petardi e i fini dichiarati, far esplodere ordigni nei pressi di sportelli bancari, carceri, caserme, presidi di polizia (cfr. pagg. 24 e 25), evidenziano l'esistenza in concreto ed effettiva del pericolo che il ricorrente fosse in grado di porre in essere un comportamento "univocamente finalizzato alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen.". Ciò quanto alla sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato: all'idoneità della condotta ad arrecare il grave danno, rappresentato dall'indiscriminata intimidazione della popolazione che provocano gli attentati dinamitardi che il ricorrente aveva inizialmente solo ipotizzato ma che poi ha iniziato a programmare, anche agendo in concreto e materialmente, auto-addestrandosi e attivandosi al fine di reperire quanto necessario alla realizzazione;
al duplice dolo specifico, manifestato dal ricorrente in più occasioni a chiara voce e senza remore. 10 4.2.3. La motivazione così resa -che pure correttamente ribadisce che il reato di cui all'art. 270 quinques cod. pen. "non presuppone che l'attentato sia preparato ma la sola dimostrazione che il soggetto abbia conseguito una concreta capacità per farlo, la volontà di farlo e il pericolo effettivo che il soggetto addestrato passi all'azione con qualche chance, anche minima, di riuscita" risulta conforme al dettato normativo e non è pertanto sindacabile in questa sede.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29/11/2022 Il Consigliere Estensore Marco Maria Monaco Il Presidente Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APR. 2023 DICAS Il Cancelilere MAD Funzionario giudiziario dott.ssa Vincebla Stefania FIUMARA २४०० 11