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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1454/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1454/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
NO di AM (ME) il 19-10-1949 (C.F. ), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Antonio
AR Di NC, presso il cui studio, sito in Mistretta (ME) Corso
Umberto I n. 149, sono elettivamente domiciliati;
Attori -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e nata a [...] C.F._3 CP_2
AM (ME) il 26-9-1951 (C.F. ), entrambi C.F._4
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Ribaudo,
1 presso il cui studio, sito in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5, sono elettivamente domiciliati;
Convenuti –
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 17-06-
2025, svoltasi, come da decreto del 12-05-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 7-10-2021, e Parte_1
convenivano in giudizio e Parte_2 Controparte_1
, chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle CP_2
seguenti domande: “-previo accertamento e declaratoria di illegittima realizzazione e positura dei cassonetto, della centralina e delle tubazioni orizzontali e verticali di adduzione del gas metano, che dipartendosi dalla strada pubblica adducono gas metano al fabbricato e alla proprietà dei convenuti, in quanto poste a distanza dal confine con la proprietà degli attori inferiore a quella disposta dall'art. 889 c.c., condannare i convenuti alla rimozione di quanto illecitamente installato sino al rispetto delle distanze delle medesime di m. 1 dal confine con la proprietà con degli attori;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze;
-fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, con il provvedimento di condanna alla rimozione, una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18-1-2022, si costituivano in giudizio e , instando per: Controparte_1 CP_2
“-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e passiva;
- rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 7 febbraio 2022, gli attori chiedevano “L'avv. Antonio AR Di NC, nell'interesse degli attori e , contesta la comparsa di costituzione Parte_1 Parte_2
e risposta e, poiché i convenuti, costituendosi, su un capo della domanda (e segnatamente sulla realizzazione di cassonetto con alloggiamento di contatore e centralina e tubi per il flusso di gas metano, al confine est con strada pubblica in aderenza al muro perimetrale dei coniugi (particella 1845) su Parte_3
tale confine insistente e delimitantene la proprietà, il tutto realizzato a favore della proprietà – ) hanno dedotto la proprietà esclusiva in capo CP_1 CP_2
alla società e la conseguente loro carenza di legittimazione passiva, CP_3
chiede ai sensi dell'articolo 269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa della detta , per estendere a quest'ultima tale domanda, fissando CP_3
conseguentemente nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
In subordine, chiede concedersi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma,
cpc., mentre parte convenuta “si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione. Chiede che venga dichiarata la nullità
dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e passiva. In subordine,
chiede la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.” e il Giudice Istruttore
assumeva la causa in riserva.
3 Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 9-2-2022,
“Rilevato che, in tema di autorizzazione del G.I. alla chiamata in causa di un terzo su istanza dell'attore ex art. 269 comma 3 c.p.c., al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario che non ricorre nella specie, il G.I. esercita un potere di natura discrezionale e prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non va autorizzata la chiamata in causa del terzo quando l'attore fosse in grado, sin dall'introduzione del giudizio, di poter individuare l'effettivo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, (Tribunale di Roma, 25-11-
1997; Tribunale di Milano, 26-02-1998), va rigettata l'istanza ex art. 269
comma 3 c.p.c. avanzata da parte attrice;
AN, invece, concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 269 comma 3
c.p.c. e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
rinviando la causa all'udienza del 12-09-2022.
Le parti depositavano, nei termini, le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU rimessa all'ing.
chiamato a rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del Persona_1
25-11-2022, ovvero “1. Accerti e verifichi lo stato dei luoghi per cui è causa;
2.
Individui l'esatta allocazione del cassonetto, della centralina e dei tubi di diramazione del gas di cui all'atto di citazione e ne misuri la distanza dal confine della proprietà , individuando i confini di quest'ultima, e dica Parte_4
se tale distanza sia o meno conforme alla distanza legale minima, in base alla normativa di settore;
3. Accerti e verifichi, sulla base delle controdeduzioni dei convenuti e della documentazione versata in giudizio, la titolarità del muro
4 perimetrale che insiste sulla strada provinciale (Strada Provinciale S.P. 169 bis
Letto Santo), laddove al Km 0+170 risulta installato il cassonetto in questione”.
In data 1-03-2023, il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione, successivamente integrata con la relazione depositata in data
12-01-2024, come disposto con ordinanza del 12-12-2023.
Successivamente, all'udienza dell'1-07-2024, il G.I., “Ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali mediante la nomina di altro consulente;
Ritenuto che
le contestazioni di parte attrice sull'operato del CTU sono successive al deposito della relazione definitiva e che, in ogni caso, eventuali deduzioni sulla dedotta mancanza di imparzialità del perito avrebbe dovuto essere sollevate mediante il meccanismo della tempestiva ricusazione del CTU;
Ritenuto ancora che le questioni di natura strettamente giuridica saranno comunque vagliate in sede decisoria;
Ritenuta la causa matura per la decisione …” fissava l'udienza del
17-06-2025 per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 17-6-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, gli attori così precisavano “L'avv. Antonio AR Di
NC, nella qualità di difensore e procuratore costituito degli attori Parte_1
e , nel riportarsi alla propria posizione precisa
[...] Parte_2
le conclusioni chiedendo che l'Ill.mo Giudice adito VOGLIA - previo accertamento e declaratoria di illegittima realizzazione e positura dei cassonetto,
della centralina e delle tubazioni orizzontali e verticali di adduzione del gas
5 metano, che dipartendosi dalla strada pubblica adducono gas metano al fabbricato e alla proprietà dei convenuti, in quanto poste a distanza dal confine con la proprietà degli attori inferiore a quella disposta dall'art. 889 c.c.,
condannare i convenuti alla rimozione di quanto illecitamente installato sino al rispetto delle distanze delle medesime di m. 1 dal confine con la proprietà degli attori;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze;
-fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, con il provvedimento di condanna alla rimozione, una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. -con vittoria di spese e compensi e con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato e non riscosso. Insiste per la decisione con termine per note dimezzato (cfr. note del 3-06-2025) mentre i convenuti concludevano per “L'Avv. Fabrizio RIBAUDO, nell'interesse dei propri assistiti coniugi , insiste integralmente nella propria posizione Controparte_4
processuale ed in tutto quanto eccepito e dedotto nei propri atti difensivi e nei documenti allegati cui si riporta, ed in particolare nelle controdeduzioni alla relazione integrativa del C.T.U., chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate. Pertanto, reitera la richiesta di sostituzione del CTU
nominato ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del C.P.C., Per_2
sussistendone i gravi motivi, come dedotto nelle note scritte per l'udienza del
01.07.2024, del 25.03.2024 nonché nelle controdeduzioni alla relazione integrativa del C.T.U., e di voler, comunque, adottare tutte le iniziative opportune ad assicurare la terzietà e correttezza delle operazioni peritali,
ordinando la rinnovazione delle indagini, in quanto la consulenza è affetta da
6 tutti i vizi evidenziati che hanno comportato la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesa dei convenuti. In subordine, insiste in tutte le eccezioni formulate in comparsa di risposta e negli altri atti del giudizio, precisa le conclusioni e chiede la concessione dei termini di cui all'articolo 190 codice procedura civile per il deposito di note conclusionali e repliche” (cfr. note del
13-06-2025).
2. Va, innanzitutto, vagliata l'eccezione dei convenuti e Controparte_5
, rubricata “difetto di legittimazione attiva e passiva”. CP_2
A tale riguardo, giova sinteticamente evidenziare che, in citazione,
e hanno premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari del fabbricato sito in Santo NO di AM (ME), via Dei
Nebrodi n. 7, in Catasto Fabbricati al fg. 2, particella n. 2113, nonché del circostante appezzamento di terreno censito in Catasto Terreni al fg. 2,
particelle nn. 1856, 1842, 1844 e 1845, precisando che la particella n. 1845
confina ad est con la strada pubblica e a sud, unitamente alla particella n.
1842, con l'appezzamento di terreno/corte del fabbricato di proprietà dei coniugi e , in Catasto Fabbricati al fg 2, Controparte_1 CP_2
particella n. 1703 sub 1 e sub 2.
Tanto premesso, parte attrice ha lamentato che, lungo il confine est con la strada pubblica, a servizio del loro fabbricato e in aderenza al muro perimetrale dei coniugi (particella n. 1845), i coniugi Parte_4
avrebbero realizzato un cassonetto, con alloggiamento Controparte_6
di contatore e centralina per il flusso di gas metano, senza l'osservanza della distanza di almeno un metro dal confine, in violazione dell'art. 889
c.c. e che i collegati tubi esterni di diramazione del gas, oltre che per un
7 breve tratto in aderenza sempre al riferito muro perimetrale (part. 1845
lato est), sarebbero stati installati al confine sud, per circa 15 metri lineari, direttamente sulla proprietà degli attori (particelle 1845 e 1842),
sempre in violazione dell'art. 889 c.c.
Ritenuta illegittima l'installazione del cassonetto, della centralina e dei tubi di diramazione del gas, perché limitativa del pieno godimento della proprietà, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione di quanto apposto, nonché il ripristino dello stato dei luoghi,
oltre al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze.
Sennonché, in comparsa, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare,
il proprio difetto di legittimazione (passiva) e il difetto di legittimazione attiva degli stessi attori poiché il muro perimetrale che insiste sulla strada pubblica (Strada Provinciale S.P. 169 bis Letto Santo), in cui è stato installato dalla ditta concessionaria un cassonetto con CP_3
l'alloggiamento del contatore e la centralina per il flusso di gas metano,
non sarebbe di proprietà dei coniugi ma della Città Parte_4
Metropolitana di Messina.
Hanno, inoltre, eccepito che l'installazione del cassonetto, della centralina del contatore e dei tubi di diramazione del gas non sarebbe avvenuta in modo arbitrario e illecito, ma in attuazione di regolari provvedimenti autorizzatori e secondo le modalità di esecuzione prescritte dagli Enti preposti, ossia il Controparte_7
e la .
[...] Controparte_8
8 In sintesi, e hanno allegato di non aver Controparte_1 CP_2
alcun titolo alla rimozione dell'impianto del gas per non esserne i proprietari, né i gestori, né i costruttori in quanto sia la centralina/
contatore sia i tubi di adduzione del gas sarebbero di proprietà del
Comune di Santo NO di AM concedente, nonché del concessionario - gestore dell'impianto - ossia la quale ha CP_3
provveduto alla loro posa in opera ed installazione.
2.1. Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il muro di controripa che insiste sulla S.P. 169 bis in cui è stato realizzato il cassonetto murario ove è alloggiato il contatore del gas a servizio dell'immobile dei convenuti, non risulta di proprietà dei convenuti stessi ma della Città
Metropolitana di Messina, atteso che, con nota prot. n. 10723/18, la Città
Metropolitana di Messina ha attestato che “in forza dell'art. 22 della legge
20103/1865 n" 2248, dell'art.817 del C.C. e dell'art. 24 del D. Lgs. 285192 il muro di controripa al km. 0+ 170 della S.P. 1 69lbis di Letto Santo nel comune di Santo NO di AM è da considerarsi pertinenza della strada provinciale”.
Poiché, ex art. 24 comma 1 C.d.S., “Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”, la conclusione a cui è pervenuto il CTU ovvero “…nei predetti documenti non si dichiara mai chiaramente, univocamente ed inequivocabilmente che la proprietà del muro ricade in capo alla Provincia di
Messina in quanto la struttura viene qualificata come “pertinenza stradale””
(cfr. pag. 3 della relazione integrativa del 12-1-2024) non è
9 (giuridicamente) condivisibile, atteso che la pertinenza stradale, per definizione, costituisce parte della strada.
Né può costituire prova contraria quanto accertato dallo stesso consulente o da altri consulenti in seno ad altri giudizi non vertenti tra le medesime parti di questo giudizio.
Inoltre, non si apprezza l'ulteriore valutazione del CTU secondo cui l'autorizzazione edilizia per la ricostruzione del muro, rilasciata al dal Comune di Santo NO di AM nel 1980, Pt_1
implicitamente ne qualificherebbe la relativa proprietà, considerato che tale provvedimento è stata rilasciata esclusivamente sulla particella n.
1842 fg. 2 per l'esecuzione dei seguenti lavori: “Esecuzione di lavori di sbancamento per formazione su cui dovrà sorgere un fabbricato di civile abitazione area di sedime”, tenuto conto che la part. n. 1845, che confina con la strada provinciale S.P. 169 bis, è stata acquistata dagli attori,
unitamente alla part. n. 1844, in data 12-03-2021, come da contratto di compravendita in Notar dott.ssa , rep. 5893 e racc. Persona_3
4436 in atti.
Sotto il profilo strettamente processuale, giova, allora, sottolineare che
“l'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta, non già nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro o del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas o dell'acqua, quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione (ex plurimis, Cass. n.
10 22050 del 2018; Cass. n. 11784 del 2006; Cass. n. 8815 del 2003; Cass. n. 1991
del 1980). Ciò, anche se l'installazione delle condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti, o dal contributo materiale o finanziario dell'utente medesimo (Cass. n. 1991 del 1980). Che poi,
dell'erogazione del gas si avvantaggino anche gli utenti (oltre l'ente erogatore che, con la costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare) si spiega con la possibilità che ha l'ente erogatore,
previa autorizzazione, di costituire la servitù a favore di terzi” (Cassazione
civile sez. II, 13/06/2019, n. 15934).
Ed ancora: “L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. n. 25342/2016).
Tale azione, in considerazione del carattere reale, è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (Cass. n. 20126/2006). Ne consegue che essa, quando è volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas,
quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione”
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22050).
Conseguentemente, nella vicenda in esame, come eccepito in comparsa,
sussiste il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti.
11 Ora, va confermata in sede decisoria la valutazione già compiuta nell'ordinanza del 9 febbraio 2022, ossia che “in tema di autorizzazione del
G.I. alla chiamata in causa di un terzo su istanza dell'attore ex art. 269 comma 3
c.p.c., al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario che non ricorre nella specie, il G.I. esercita un potere di natura discrezionale e prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non va autorizzata la chiamata in causa del terzo quando l'attore fosse in grado, sin dall'introduzione del giudizio, di poter individuare l'effettivo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, (Tribunale di Roma, 25-11-1997; Tribunale di Milano, 26-02-1998)”.
D'altro canto “Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto potendo emettersi la pronunzia di accertamento della sussistenza o no di quella titolarità pur con effetti limitati alle parti in causa,
non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 cod. proc.
civ., solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile” (Cassazione civile sez. III, 30/01/2012, n.1291).
Sicché, l'errore nella individuazione del soggetto che, secondo l'azione proposta, sarebbe tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, comporta il rigetto della domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti (Cassazione civile sez.
II, 19/05/2006, n.11784), compresa anche la domanda risarcitoria che
12 difetta del presupposto sulla base del quale è stata proposta nei confronti dei coniugi . Controparte_6
Invero, come evidenziato dalla S.C. “Quanto al primo motivo, erra il
Tribunale che, pur affermando che il Comune di (OMISSIS) è proprietario delle tubature del gas oggetto di giudizio, respinge l'eccezione di carenza di
(Legittimazione passiva dei resistenti, dagli stessi sollevata. Infatti, trattandosi di azione negatoria servitutis con la quale viene chiesto sia l'accertamento della inesistenza della servita di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale dell'edificio, di cui i ricorrenti sono comproprietari assieme ai resistenti, sia la rimozione delle stesse tubature, legittimato passivo non è l'utente del servizio di fornitura di gas (nella specie i resistenti); ma è l'ente erogatore del gas, cioè il comune di (OMISSIS), quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione del gas;
e ciò, come questa Corte ha, da tempo, affermato (v. sent.1991/80) anche se l'installazione del condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti, o dal contributo materiale o finanziario dell'utente medesimo. Che poi, dell'erogazione del gas si avvantaggino anche gli utenti
(oltre l'ente erogatore che, con la costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare) si spiega con la possibilità
che ha l'ente erogatore, previa autorizzazione, di costituire la servitù a favore di terzi. Nella presente fattispecie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto convenire in giudizio il di (OMISSIS), proprietario delle tubature e dell'impianto CP_7
erogatore del gas;
e non i resistenti, proprietari dell'edificio a cui favore è stato fatto l'allacciamento; i quali, ove abbiano dato l'autorizzazione all'installazione dei tubi, senza interpellare i comproprietari, ne risponderanno nei confronti del
13 comune. L'errore nella individuazione del soggetto che, secondo l'azione proposta, è tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, comporta la nullità di entrambi i giudizi di merito per carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti, il primo motivo di ricorso va, quindi,
accolti, con assorbimento degli altri;
e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio” (Cassazione civile sez. II, 19/05/2006, n.11784).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
3.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno definitivamente e integralmente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1454/2021 R.G.;
14 1. Rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , per le causali di
[...] Controparte_1 CP_2
cui in motivazione;
2. ON e , al pagamento Parte_1 Pt_2 Parte_2
in solido, in favore di e , delle spese di Controparte_1 CP_2
lite che liquida in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti.
Patti, 8-10-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1454/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
NO di AM (ME) il 19-10-1949 (C.F. ), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Antonio
AR Di NC, presso il cui studio, sito in Mistretta (ME) Corso
Umberto I n. 149, sono elettivamente domiciliati;
Attori -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e nata a [...] C.F._3 CP_2
AM (ME) il 26-9-1951 (C.F. ), entrambi C.F._4
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Ribaudo,
1 presso il cui studio, sito in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5, sono elettivamente domiciliati;
Convenuti –
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 17-06-
2025, svoltasi, come da decreto del 12-05-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 7-10-2021, e Parte_1
convenivano in giudizio e Parte_2 Controparte_1
, chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle CP_2
seguenti domande: “-previo accertamento e declaratoria di illegittima realizzazione e positura dei cassonetto, della centralina e delle tubazioni orizzontali e verticali di adduzione del gas metano, che dipartendosi dalla strada pubblica adducono gas metano al fabbricato e alla proprietà dei convenuti, in quanto poste a distanza dal confine con la proprietà degli attori inferiore a quella disposta dall'art. 889 c.c., condannare i convenuti alla rimozione di quanto illecitamente installato sino al rispetto delle distanze delle medesime di m. 1 dal confine con la proprietà con degli attori;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze;
-fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, con il provvedimento di condanna alla rimozione, una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18-1-2022, si costituivano in giudizio e , instando per: Controparte_1 CP_2
“-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e passiva;
- rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 7 febbraio 2022, gli attori chiedevano “L'avv. Antonio AR Di NC, nell'interesse degli attori e , contesta la comparsa di costituzione Parte_1 Parte_2
e risposta e, poiché i convenuti, costituendosi, su un capo della domanda (e segnatamente sulla realizzazione di cassonetto con alloggiamento di contatore e centralina e tubi per il flusso di gas metano, al confine est con strada pubblica in aderenza al muro perimetrale dei coniugi (particella 1845) su Parte_3
tale confine insistente e delimitantene la proprietà, il tutto realizzato a favore della proprietà – ) hanno dedotto la proprietà esclusiva in capo CP_1 CP_2
alla società e la conseguente loro carenza di legittimazione passiva, CP_3
chiede ai sensi dell'articolo 269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa della detta , per estendere a quest'ultima tale domanda, fissando CP_3
conseguentemente nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
In subordine, chiede concedersi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma,
cpc., mentre parte convenuta “si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione. Chiede che venga dichiarata la nullità
dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e passiva. In subordine,
chiede la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.” e il Giudice Istruttore
assumeva la causa in riserva.
3 Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 9-2-2022,
“Rilevato che, in tema di autorizzazione del G.I. alla chiamata in causa di un terzo su istanza dell'attore ex art. 269 comma 3 c.p.c., al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario che non ricorre nella specie, il G.I. esercita un potere di natura discrezionale e prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non va autorizzata la chiamata in causa del terzo quando l'attore fosse in grado, sin dall'introduzione del giudizio, di poter individuare l'effettivo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, (Tribunale di Roma, 25-11-
1997; Tribunale di Milano, 26-02-1998), va rigettata l'istanza ex art. 269
comma 3 c.p.c. avanzata da parte attrice;
AN, invece, concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 269 comma 3
c.p.c. e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
rinviando la causa all'udienza del 12-09-2022.
Le parti depositavano, nei termini, le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU rimessa all'ing.
chiamato a rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del Persona_1
25-11-2022, ovvero “1. Accerti e verifichi lo stato dei luoghi per cui è causa;
2.
Individui l'esatta allocazione del cassonetto, della centralina e dei tubi di diramazione del gas di cui all'atto di citazione e ne misuri la distanza dal confine della proprietà , individuando i confini di quest'ultima, e dica Parte_4
se tale distanza sia o meno conforme alla distanza legale minima, in base alla normativa di settore;
3. Accerti e verifichi, sulla base delle controdeduzioni dei convenuti e della documentazione versata in giudizio, la titolarità del muro
4 perimetrale che insiste sulla strada provinciale (Strada Provinciale S.P. 169 bis
Letto Santo), laddove al Km 0+170 risulta installato il cassonetto in questione”.
In data 1-03-2023, il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione, successivamente integrata con la relazione depositata in data
12-01-2024, come disposto con ordinanza del 12-12-2023.
Successivamente, all'udienza dell'1-07-2024, il G.I., “Ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali mediante la nomina di altro consulente;
Ritenuto che
le contestazioni di parte attrice sull'operato del CTU sono successive al deposito della relazione definitiva e che, in ogni caso, eventuali deduzioni sulla dedotta mancanza di imparzialità del perito avrebbe dovuto essere sollevate mediante il meccanismo della tempestiva ricusazione del CTU;
Ritenuto ancora che le questioni di natura strettamente giuridica saranno comunque vagliate in sede decisoria;
Ritenuta la causa matura per la decisione …” fissava l'udienza del
17-06-2025 per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 17-6-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, gli attori così precisavano “L'avv. Antonio AR Di
NC, nella qualità di difensore e procuratore costituito degli attori Parte_1
e , nel riportarsi alla propria posizione precisa
[...] Parte_2
le conclusioni chiedendo che l'Ill.mo Giudice adito VOGLIA - previo accertamento e declaratoria di illegittima realizzazione e positura dei cassonetto,
della centralina e delle tubazioni orizzontali e verticali di adduzione del gas
5 metano, che dipartendosi dalla strada pubblica adducono gas metano al fabbricato e alla proprietà dei convenuti, in quanto poste a distanza dal confine con la proprietà degli attori inferiore a quella disposta dall'art. 889 c.c.,
condannare i convenuti alla rimozione di quanto illecitamente installato sino al rispetto delle distanze delle medesime di m. 1 dal confine con la proprietà degli attori;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze;
-fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, con il provvedimento di condanna alla rimozione, una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. -con vittoria di spese e compensi e con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato e non riscosso. Insiste per la decisione con termine per note dimezzato (cfr. note del 3-06-2025) mentre i convenuti concludevano per “L'Avv. Fabrizio RIBAUDO, nell'interesse dei propri assistiti coniugi , insiste integralmente nella propria posizione Controparte_4
processuale ed in tutto quanto eccepito e dedotto nei propri atti difensivi e nei documenti allegati cui si riporta, ed in particolare nelle controdeduzioni alla relazione integrativa del C.T.U., chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate. Pertanto, reitera la richiesta di sostituzione del CTU
nominato ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del C.P.C., Per_2
sussistendone i gravi motivi, come dedotto nelle note scritte per l'udienza del
01.07.2024, del 25.03.2024 nonché nelle controdeduzioni alla relazione integrativa del C.T.U., e di voler, comunque, adottare tutte le iniziative opportune ad assicurare la terzietà e correttezza delle operazioni peritali,
ordinando la rinnovazione delle indagini, in quanto la consulenza è affetta da
6 tutti i vizi evidenziati che hanno comportato la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesa dei convenuti. In subordine, insiste in tutte le eccezioni formulate in comparsa di risposta e negli altri atti del giudizio, precisa le conclusioni e chiede la concessione dei termini di cui all'articolo 190 codice procedura civile per il deposito di note conclusionali e repliche” (cfr. note del
13-06-2025).
2. Va, innanzitutto, vagliata l'eccezione dei convenuti e Controparte_5
, rubricata “difetto di legittimazione attiva e passiva”. CP_2
A tale riguardo, giova sinteticamente evidenziare che, in citazione,
e hanno premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari del fabbricato sito in Santo NO di AM (ME), via Dei
Nebrodi n. 7, in Catasto Fabbricati al fg. 2, particella n. 2113, nonché del circostante appezzamento di terreno censito in Catasto Terreni al fg. 2,
particelle nn. 1856, 1842, 1844 e 1845, precisando che la particella n. 1845
confina ad est con la strada pubblica e a sud, unitamente alla particella n.
1842, con l'appezzamento di terreno/corte del fabbricato di proprietà dei coniugi e , in Catasto Fabbricati al fg 2, Controparte_1 CP_2
particella n. 1703 sub 1 e sub 2.
Tanto premesso, parte attrice ha lamentato che, lungo il confine est con la strada pubblica, a servizio del loro fabbricato e in aderenza al muro perimetrale dei coniugi (particella n. 1845), i coniugi Parte_4
avrebbero realizzato un cassonetto, con alloggiamento Controparte_6
di contatore e centralina per il flusso di gas metano, senza l'osservanza della distanza di almeno un metro dal confine, in violazione dell'art. 889
c.c. e che i collegati tubi esterni di diramazione del gas, oltre che per un
7 breve tratto in aderenza sempre al riferito muro perimetrale (part. 1845
lato est), sarebbero stati installati al confine sud, per circa 15 metri lineari, direttamente sulla proprietà degli attori (particelle 1845 e 1842),
sempre in violazione dell'art. 889 c.c.
Ritenuta illegittima l'installazione del cassonetto, della centralina e dei tubi di diramazione del gas, perché limitativa del pieno godimento della proprietà, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione di quanto apposto, nonché il ripristino dello stato dei luoghi,
oltre al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo attoreo e per la violazione delle distanze.
Sennonché, in comparsa, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare,
il proprio difetto di legittimazione (passiva) e il difetto di legittimazione attiva degli stessi attori poiché il muro perimetrale che insiste sulla strada pubblica (Strada Provinciale S.P. 169 bis Letto Santo), in cui è stato installato dalla ditta concessionaria un cassonetto con CP_3
l'alloggiamento del contatore e la centralina per il flusso di gas metano,
non sarebbe di proprietà dei coniugi ma della Città Parte_4
Metropolitana di Messina.
Hanno, inoltre, eccepito che l'installazione del cassonetto, della centralina del contatore e dei tubi di diramazione del gas non sarebbe avvenuta in modo arbitrario e illecito, ma in attuazione di regolari provvedimenti autorizzatori e secondo le modalità di esecuzione prescritte dagli Enti preposti, ossia il Controparte_7
e la .
[...] Controparte_8
8 In sintesi, e hanno allegato di non aver Controparte_1 CP_2
alcun titolo alla rimozione dell'impianto del gas per non esserne i proprietari, né i gestori, né i costruttori in quanto sia la centralina/
contatore sia i tubi di adduzione del gas sarebbero di proprietà del
Comune di Santo NO di AM concedente, nonché del concessionario - gestore dell'impianto - ossia la quale ha CP_3
provveduto alla loro posa in opera ed installazione.
2.1. Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il muro di controripa che insiste sulla S.P. 169 bis in cui è stato realizzato il cassonetto murario ove è alloggiato il contatore del gas a servizio dell'immobile dei convenuti, non risulta di proprietà dei convenuti stessi ma della Città
Metropolitana di Messina, atteso che, con nota prot. n. 10723/18, la Città
Metropolitana di Messina ha attestato che “in forza dell'art. 22 della legge
20103/1865 n" 2248, dell'art.817 del C.C. e dell'art. 24 del D. Lgs. 285192 il muro di controripa al km. 0+ 170 della S.P. 1 69lbis di Letto Santo nel comune di Santo NO di AM è da considerarsi pertinenza della strada provinciale”.
Poiché, ex art. 24 comma 1 C.d.S., “Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”, la conclusione a cui è pervenuto il CTU ovvero “…nei predetti documenti non si dichiara mai chiaramente, univocamente ed inequivocabilmente che la proprietà del muro ricade in capo alla Provincia di
Messina in quanto la struttura viene qualificata come “pertinenza stradale””
(cfr. pag. 3 della relazione integrativa del 12-1-2024) non è
9 (giuridicamente) condivisibile, atteso che la pertinenza stradale, per definizione, costituisce parte della strada.
Né può costituire prova contraria quanto accertato dallo stesso consulente o da altri consulenti in seno ad altri giudizi non vertenti tra le medesime parti di questo giudizio.
Inoltre, non si apprezza l'ulteriore valutazione del CTU secondo cui l'autorizzazione edilizia per la ricostruzione del muro, rilasciata al dal Comune di Santo NO di AM nel 1980, Pt_1
implicitamente ne qualificherebbe la relativa proprietà, considerato che tale provvedimento è stata rilasciata esclusivamente sulla particella n.
1842 fg. 2 per l'esecuzione dei seguenti lavori: “Esecuzione di lavori di sbancamento per formazione su cui dovrà sorgere un fabbricato di civile abitazione area di sedime”, tenuto conto che la part. n. 1845, che confina con la strada provinciale S.P. 169 bis, è stata acquistata dagli attori,
unitamente alla part. n. 1844, in data 12-03-2021, come da contratto di compravendita in Notar dott.ssa , rep. 5893 e racc. Persona_3
4436 in atti.
Sotto il profilo strettamente processuale, giova, allora, sottolineare che
“l'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta, non già nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro o del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas o dell'acqua, quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione (ex plurimis, Cass. n.
10 22050 del 2018; Cass. n. 11784 del 2006; Cass. n. 8815 del 2003; Cass. n. 1991
del 1980). Ciò, anche se l'installazione delle condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti, o dal contributo materiale o finanziario dell'utente medesimo (Cass. n. 1991 del 1980). Che poi,
dell'erogazione del gas si avvantaggino anche gli utenti (oltre l'ente erogatore che, con la costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare) si spiega con la possibilità che ha l'ente erogatore,
previa autorizzazione, di costituire la servitù a favore di terzi” (Cassazione
civile sez. II, 13/06/2019, n. 15934).
Ed ancora: “L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. n. 25342/2016).
Tale azione, in considerazione del carattere reale, è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (Cass. n. 20126/2006). Ne consegue che essa, quando è volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas,
quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione”
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22050).
Conseguentemente, nella vicenda in esame, come eccepito in comparsa,
sussiste il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti.
11 Ora, va confermata in sede decisoria la valutazione già compiuta nell'ordinanza del 9 febbraio 2022, ossia che “in tema di autorizzazione del
G.I. alla chiamata in causa di un terzo su istanza dell'attore ex art. 269 comma 3
c.p.c., al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario che non ricorre nella specie, il G.I. esercita un potere di natura discrezionale e prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non va autorizzata la chiamata in causa del terzo quando l'attore fosse in grado, sin dall'introduzione del giudizio, di poter individuare l'effettivo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, (Tribunale di Roma, 25-11-1997; Tribunale di Milano, 26-02-1998)”.
D'altro canto “Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto potendo emettersi la pronunzia di accertamento della sussistenza o no di quella titolarità pur con effetti limitati alle parti in causa,
non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 cod. proc.
civ., solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile” (Cassazione civile sez. III, 30/01/2012, n.1291).
Sicché, l'errore nella individuazione del soggetto che, secondo l'azione proposta, sarebbe tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, comporta il rigetto della domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti (Cassazione civile sez.
II, 19/05/2006, n.11784), compresa anche la domanda risarcitoria che
12 difetta del presupposto sulla base del quale è stata proposta nei confronti dei coniugi . Controparte_6
Invero, come evidenziato dalla S.C. “Quanto al primo motivo, erra il
Tribunale che, pur affermando che il Comune di (OMISSIS) è proprietario delle tubature del gas oggetto di giudizio, respinge l'eccezione di carenza di
(Legittimazione passiva dei resistenti, dagli stessi sollevata. Infatti, trattandosi di azione negatoria servitutis con la quale viene chiesto sia l'accertamento della inesistenza della servita di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale dell'edificio, di cui i ricorrenti sono comproprietari assieme ai resistenti, sia la rimozione delle stesse tubature, legittimato passivo non è l'utente del servizio di fornitura di gas (nella specie i resistenti); ma è l'ente erogatore del gas, cioè il comune di (OMISSIS), quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione del gas;
e ciò, come questa Corte ha, da tempo, affermato (v. sent.1991/80) anche se l'installazione del condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti, o dal contributo materiale o finanziario dell'utente medesimo. Che poi, dell'erogazione del gas si avvantaggino anche gli utenti
(oltre l'ente erogatore che, con la costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare) si spiega con la possibilità
che ha l'ente erogatore, previa autorizzazione, di costituire la servitù a favore di terzi. Nella presente fattispecie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto convenire in giudizio il di (OMISSIS), proprietario delle tubature e dell'impianto CP_7
erogatore del gas;
e non i resistenti, proprietari dell'edificio a cui favore è stato fatto l'allacciamento; i quali, ove abbiano dato l'autorizzazione all'installazione dei tubi, senza interpellare i comproprietari, ne risponderanno nei confronti del
13 comune. L'errore nella individuazione del soggetto che, secondo l'azione proposta, è tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, comporta la nullità di entrambi i giudizi di merito per carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti, il primo motivo di ricorso va, quindi,
accolti, con assorbimento degli altri;
e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio” (Cassazione civile sez. II, 19/05/2006, n.11784).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
3.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno definitivamente e integralmente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1454/2021 R.G.;
14 1. Rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , per le causali di
[...] Controparte_1 CP_2
cui in motivazione;
2. ON e , al pagamento Parte_1 Pt_2 Parte_2
in solido, in favore di e , delle spese di Controparte_1 CP_2
lite che liquida in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti.
Patti, 8-10-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15