Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 428
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa tassazione credito d'imposta

    Il primo recupero relativo al contributo in conto impianti viene annullato per tutte e quattro le annualità, avendo il contribuente presentato dichiarazioni integrative, integrando quanto recuperato dall'Ufficio. Non può dichiararsi l'estinzione del procedimento non sussistendo agli atti avvisi di sgravio imposte.

  • Rigettato
    Riconduzione spese per servizi a spese di lavoro dipendente

    Il secondo recupero relativo all'attività di lavoro dipendente svolta negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 è fondato e va confermato. Il Collegio osserva che il contribuente non ha provato il rapporto di collaborazione coordinata autonomamente, non avendo prodotto alcun documento comprovante l'attività di lavoro autonomo, e l'organizzazione era esercitata dal committente con i lavoratori che svolgevano l'attività nella stessa impresa. L'Ufficio ha riscontrato mancanza di accordi, difetto di organizzazione, difetto delle modalità ed i mezzi necessari, assenza di rischi, attività produttiva svolta all'interno del sito produttivo sotto la direzione del committente. Ne consegue che il rapporto di lavoro è di tipo subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 428
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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