CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
EN OR, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1269/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00314 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00315 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00348 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00317 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 , rappresentata dal legale rappresentante signor Rappresentante_1, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Ragusa ha eletto domicilio, impugna quattro avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe relativi alle imposte IRES/ IRAP/ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE, anni 2018, 2019, 2020, 2021, più segnatamente:
1.1) avviso di accertamento N. TY7031X00314/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IVA, RITENUTE
ALLA FONTE IRPEF, anno 2018 del complessivo importo di euro 138.293,73;
1.2) avviso di accertamento N. TY7031X00315/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE, anno 2019 del complessivo importo di euro 85.695,20;
1.3) avviso di accertamento N. TY7031X00348/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE anno 2020, del complessivo importo di euro 120.228,43;
1.4) avviso di accertamento N. TY7031X00317/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IVA , IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE, anno d'imposta 2021, del complessivo importo di euro 97.835,00.
La società ricorrente censura gli avvisi di accertamento anzidetti deducendo i seguenti motivi di gravame, in ordine ai rilievi contestati dall'Ufficio:
1. Omessa tassazione, sia ai fini Ires che ai fini Irap, del credito d'imposta di cui alla legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni nella misura di euro 38.217,00 per l'anno 2018; euro 51.083,00 per l'anno 2019; euro 56.635,00 per l'anno 2020 ed euro 43.118,00 per l'anno 2021;
2. Riconduzione di spese per servizi (assemblaggio) a spese di lavoro dipendente per n. 6 imprenditori anni
2018 e 2019, n. 5 imprenditori anno 2020 e n. 7 imprenditori anno 2021 con conseguente maggiori imposte/ valori imponibili.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, resiste con apposite deduzioni deducendo l'infondatezza del ricorso, ed evidenziando la legittimità dei recuperi eseguiti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate;
produce i P.V.C. 15/12/2022 e 23/10/2023, fatti propri dall'Ufficio. L'Ufficio evidenzia che la società aveva presentato dichiarazioni integrative, e quindi, la pretesa impositiva relativa alle imposte IRES ed IRAP, va ridotta dagli imponibili accertati per l'anno 2018, euro 38.217,00; per l'anno
2020 euro 56.635,00; per l'anno 2021 euro 43.118,00. Per detti anni è cessata, per la parte imponibile anzidetta, la materia del contendere in base alla dichiarazione integrative presentate dalla società. Mentre, per l'annualità 2019 l'Ufficio sostiene che non sussiste la cessata materia del contendere, stante che la dichiarazione integrativa presentata ha ridotto la perdita dichiarata ad euro 99.389,00 incrementando di fatto l'utile di esercizio di euro 3.083,00 a fronte di un recupero di imponibile 51.083,00.
Il ricorrente controdeduce depositando apposita memoria difensiva per resistere alle doglianze depositate dall'Ufficio. E in merito ai crediti d'imposta sopra evidenziati a seguito le dichiarazioni integrative presentate dalla società, acclara la cessata materia del contendere per avvenuta acquiescenza ai recuperi formulati dall'Ufficio ed integrati con le dichiarazioni integrative presentate. Per l'annualità 2019 la società ha presentato una seconda dichiarazione integrativa, adeguandosi a quanto evidenziato dall'Ufficio per cui il recupero non sussiste.
La causa viene posta in decisione come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA: La Ricorrente_1 SRL, esercente l'attività di “Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche”, impugna quattro avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia Fiscale ai fini IRES, IRAP, IVA e Ritenute
IRPEF, relativi ai periodi d'imposta anni 2018, 2019, 2020, 2021. Gli avvisi di accertamento nascevano da una verifica fiscale eseguita da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, P.V.C. 23/10/2023, che in sede di verifica avevano effettuato alcuni recuperi fiscali. In particolare: ai fini IRES per detti anni , l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un contributo in conto impianti, concesso per l'acquisto di beni strumentali nuovi sopra specificati. Tale recupero, nasceva dal fatto che la società aveva imputato un contributo in conto impianti per competenza, avvalendosi per la contabilizzazione di detto contributo del c.d. “metodo indiretto”, e cioè, aveva contabilizzato alla voce “altri ricavi”, la quota di contributo per competenza economica con il metodo c.d.” Risconti attivi”. Senonché, Il contribuente aveva calcolato la quota contributiva di competenza nella misura del 10%, anziché del 12,50%, accertata dall'Ufficio, con differenze non imputate nel conto economico della società; donde la soggezione a tassazione ai fini IRES ed IRAP della parte di quota di ammortamento detratta. Tale recupero è stato oggetto di rettifiche delle dichiarazioni presentate dalla società con l'acquiescenza ai recuperi effettuati dall'Ufficio e per detti recuperi, per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021,
è sopravvenuta la cessata materia del contendere con l'estinzione del giudizio.
Il secondo recupero nasceva dal controllo eseguito sulla documentazione acquisita nel corso delle operazioni di verifica, di costi di “lavorazione di terzi”, in merito all'assemblaggio di prodotti plastici per l'agricoltura per prestazioni d'opera fatturate alla società da terzi percipienti: il costo è stato ritenuto dall'Ufficio rapporto di lavoro dipendente, anziché di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione. E ciò, nasceva dal fatto che i funzionari avevano riscontrato: genericità delle fatture emesse senza la produzione di appositi contratti d'appalto, e/o lettere d'incarico; unico committente;
assenza di autonoma organizzazione, stante che essi non decidevano i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera, né assumevano i rischi connessi alla prestazione svolta. Per tale ragione, l'Ufficio equiparava l'attività svolta da soggetti terzi a quella di lavoro dipendente, con conseguente riconoscimento del costo del lavoro ai fini IRES;
mentre, assoggettava tale costo a tassazione IRAP, giacché il costo del lavoro rappresentava una posta aumentativa della base imponibile IRAP;
omessa applicazione delle ritenute alla fonte per i percipienti il reddito di lavoro non dichiarati con modello 770/2018.
Ciò posto, il Collegio osserva:
Il primo recupero relativo al contributo in conto impianti va annullato per tutte e quattro le annualità, avendo il contribuente presentato dichiarazioni integrative, integrando quanto recuperato dell'Ufficio. Non può dichiararsi l'estinzione del procedimento non sussistendo agli atti avvisi di sgravio imposte.
Il secondo recupero relativo all'attività di lavoro dipendente svolta negli anni 2018, e 2019 dai signori:
Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 ; per l'anno 2020 dai signori: Nominativo_1 , Nominativo_2, Nominativo_5 , Nominativo_4 e Nominativo_6; per l'anno 2021 dai signori: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_5
, Nominativo_4 e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, è fondato e va confermato. Il suddetto recupero è basato sulla distinzione del rapporto di lavoro, esistente tra il committente (società)
e i percipienti lavoratori (persone fisiche); e se può essere considerato rapporto di lavoro subordinato o rapporto di lavoro parasubordinato. Invero, il lavoro parasubordinato indica una particolare forma di lavoro autonomo che si differenzia dal modello generale perché, nonostante la qualificazione formale, presenta talune affinità con il lavoro subordinato. Il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo a causa della necessaria soggezione del lavoratore alle direttive del proprio datore di lavoro. Purtuttavia, si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato se ricorrono una serie di indici c.d. “suppletivi”, quali l'inserimento nell'impresa del committente, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio di impresa, il rispetto dell'orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e a scadenze prestabilite.
La parasubordinazione, invece, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
Infatti, il D.Lgs. n. 81/2015, ha lasciato in vita le collaborazioni coordinate e continuative e, all'art. 2, ha stabilito che alle collaborazioni coordinate e continuative rientrano tra i lavoratori autonomi quelle fattispecie in cui non sono organizzate dal committente le modalità di esecuzione della prestazione. Mentre, trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato, nei casi in cui, il lavoratore è stabilmente presente nelle sale di lavorazione del committente, e in cui vi è una costante ingerenza di quest'ultimo nell'attività lavorativa.
Tra i lavoratori autonomi sono compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi, per il semplice fatto che una collaborazione può definirsi coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa.
Pertanto, si può affermare che l'elemento che permette di distinguere le due tipologie di collaboratori, è proprio l'individuazione del titolare dell'organizzazione della prestazione lavorativa: se tale soggetto è il lavoratore autonomo stesso si è in presenza di un rapporto di lavoro autonomo, se invece l'organizzazione
è esercitata dal committente si è in presenza di lavoro subordinato.
In relazione a quanto sopra, il contribuente non ha provato il rapporto di collaborazione coordinata autonomamente, non avendo prodotto alcun documento comprovante l'attività di lavoro autonomo, e l'organizzazione era esercitata dal committente con i lavoratori che svolgevano l'attività nella stessa impresa.
La circostanza che alcuni soggetti erano titolari di partita IVA e figuravano iscritti alla Camera di Commercio, non prova e giustifica il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione.
Mentre l'Ufficio, a seguito verifica eseguita presso la sede produttiva della società, ha riscontrato: mancanza di accordi fra le parti;
difetto di organizzazione di lavoro;
difetto delle modalità ed i mezzi necessari per il compimento dell'opera; assenza di rischi per l'attività di assemblaggio articoli in plastica;
attività produttiva svolta all'interno del sito produttivo sotto la direzione del committente. Ne consegue che, il rapporto di lavoro è di tipo subordinato e, per tale ragione, trattasi di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo.
Pertanto, ai fini IRAP: il costo del lavoro dipendente non è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, per cui si conferma il recupero IRAP;
Ai fini IVA: l'IVA corrisposta sul costo del lavoro dipendente non è detraibile, per cui si conferma il recupero dell'IVA portata in detrazione dalla società; si conferma, altresì, il recupero IRPEF RITENUTE, stante che nessuna ritenuta risulta eseguita dalla società sia sul costo del lavoro dipendente che sul costo di lavoro autonomo, non essendo stati dichiarati i soggetti percipienti lavoratori dipendenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti specificati in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'ADE in euro 5.000, più oneri accessori previsti per legge.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Adriana LI
(F.to digitalmente). (F.to digitalmente)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
EN OR, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1269/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00314 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00315 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00348 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X00317 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 , rappresentata dal legale rappresentante signor Rappresentante_1, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Ragusa ha eletto domicilio, impugna quattro avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe relativi alle imposte IRES/ IRAP/ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE, anni 2018, 2019, 2020, 2021, più segnatamente:
1.1) avviso di accertamento N. TY7031X00314/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IVA, RITENUTE
ALLA FONTE IRPEF, anno 2018 del complessivo importo di euro 138.293,73;
1.2) avviso di accertamento N. TY7031X00315/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE, anno 2019 del complessivo importo di euro 85.695,20;
1.3) avviso di accertamento N. TY7031X00348/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE anno 2020, del complessivo importo di euro 120.228,43;
1.4) avviso di accertamento N. TY7031X00317/2024, relativo alle imposte IRES, IRAP, IVA , IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE, anno d'imposta 2021, del complessivo importo di euro 97.835,00.
La società ricorrente censura gli avvisi di accertamento anzidetti deducendo i seguenti motivi di gravame, in ordine ai rilievi contestati dall'Ufficio:
1. Omessa tassazione, sia ai fini Ires che ai fini Irap, del credito d'imposta di cui alla legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni nella misura di euro 38.217,00 per l'anno 2018; euro 51.083,00 per l'anno 2019; euro 56.635,00 per l'anno 2020 ed euro 43.118,00 per l'anno 2021;
2. Riconduzione di spese per servizi (assemblaggio) a spese di lavoro dipendente per n. 6 imprenditori anni
2018 e 2019, n. 5 imprenditori anno 2020 e n. 7 imprenditori anno 2021 con conseguente maggiori imposte/ valori imponibili.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, resiste con apposite deduzioni deducendo l'infondatezza del ricorso, ed evidenziando la legittimità dei recuperi eseguiti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate;
produce i P.V.C. 15/12/2022 e 23/10/2023, fatti propri dall'Ufficio. L'Ufficio evidenzia che la società aveva presentato dichiarazioni integrative, e quindi, la pretesa impositiva relativa alle imposte IRES ed IRAP, va ridotta dagli imponibili accertati per l'anno 2018, euro 38.217,00; per l'anno
2020 euro 56.635,00; per l'anno 2021 euro 43.118,00. Per detti anni è cessata, per la parte imponibile anzidetta, la materia del contendere in base alla dichiarazione integrative presentate dalla società. Mentre, per l'annualità 2019 l'Ufficio sostiene che non sussiste la cessata materia del contendere, stante che la dichiarazione integrativa presentata ha ridotto la perdita dichiarata ad euro 99.389,00 incrementando di fatto l'utile di esercizio di euro 3.083,00 a fronte di un recupero di imponibile 51.083,00.
Il ricorrente controdeduce depositando apposita memoria difensiva per resistere alle doglianze depositate dall'Ufficio. E in merito ai crediti d'imposta sopra evidenziati a seguito le dichiarazioni integrative presentate dalla società, acclara la cessata materia del contendere per avvenuta acquiescenza ai recuperi formulati dall'Ufficio ed integrati con le dichiarazioni integrative presentate. Per l'annualità 2019 la società ha presentato una seconda dichiarazione integrativa, adeguandosi a quanto evidenziato dall'Ufficio per cui il recupero non sussiste.
La causa viene posta in decisione come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA: La Ricorrente_1 SRL, esercente l'attività di “Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche”, impugna quattro avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia Fiscale ai fini IRES, IRAP, IVA e Ritenute
IRPEF, relativi ai periodi d'imposta anni 2018, 2019, 2020, 2021. Gli avvisi di accertamento nascevano da una verifica fiscale eseguita da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, P.V.C. 23/10/2023, che in sede di verifica avevano effettuato alcuni recuperi fiscali. In particolare: ai fini IRES per detti anni , l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un contributo in conto impianti, concesso per l'acquisto di beni strumentali nuovi sopra specificati. Tale recupero, nasceva dal fatto che la società aveva imputato un contributo in conto impianti per competenza, avvalendosi per la contabilizzazione di detto contributo del c.d. “metodo indiretto”, e cioè, aveva contabilizzato alla voce “altri ricavi”, la quota di contributo per competenza economica con il metodo c.d.” Risconti attivi”. Senonché, Il contribuente aveva calcolato la quota contributiva di competenza nella misura del 10%, anziché del 12,50%, accertata dall'Ufficio, con differenze non imputate nel conto economico della società; donde la soggezione a tassazione ai fini IRES ed IRAP della parte di quota di ammortamento detratta. Tale recupero è stato oggetto di rettifiche delle dichiarazioni presentate dalla società con l'acquiescenza ai recuperi effettuati dall'Ufficio e per detti recuperi, per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021,
è sopravvenuta la cessata materia del contendere con l'estinzione del giudizio.
Il secondo recupero nasceva dal controllo eseguito sulla documentazione acquisita nel corso delle operazioni di verifica, di costi di “lavorazione di terzi”, in merito all'assemblaggio di prodotti plastici per l'agricoltura per prestazioni d'opera fatturate alla società da terzi percipienti: il costo è stato ritenuto dall'Ufficio rapporto di lavoro dipendente, anziché di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione. E ciò, nasceva dal fatto che i funzionari avevano riscontrato: genericità delle fatture emesse senza la produzione di appositi contratti d'appalto, e/o lettere d'incarico; unico committente;
assenza di autonoma organizzazione, stante che essi non decidevano i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera, né assumevano i rischi connessi alla prestazione svolta. Per tale ragione, l'Ufficio equiparava l'attività svolta da soggetti terzi a quella di lavoro dipendente, con conseguente riconoscimento del costo del lavoro ai fini IRES;
mentre, assoggettava tale costo a tassazione IRAP, giacché il costo del lavoro rappresentava una posta aumentativa della base imponibile IRAP;
omessa applicazione delle ritenute alla fonte per i percipienti il reddito di lavoro non dichiarati con modello 770/2018.
Ciò posto, il Collegio osserva:
Il primo recupero relativo al contributo in conto impianti va annullato per tutte e quattro le annualità, avendo il contribuente presentato dichiarazioni integrative, integrando quanto recuperato dell'Ufficio. Non può dichiararsi l'estinzione del procedimento non sussistendo agli atti avvisi di sgravio imposte.
Il secondo recupero relativo all'attività di lavoro dipendente svolta negli anni 2018, e 2019 dai signori:
Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6 ; per l'anno 2020 dai signori: Nominativo_1 , Nominativo_2, Nominativo_5 , Nominativo_4 e Nominativo_6; per l'anno 2021 dai signori: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_5
, Nominativo_4 e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, è fondato e va confermato. Il suddetto recupero è basato sulla distinzione del rapporto di lavoro, esistente tra il committente (società)
e i percipienti lavoratori (persone fisiche); e se può essere considerato rapporto di lavoro subordinato o rapporto di lavoro parasubordinato. Invero, il lavoro parasubordinato indica una particolare forma di lavoro autonomo che si differenzia dal modello generale perché, nonostante la qualificazione formale, presenta talune affinità con il lavoro subordinato. Il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo a causa della necessaria soggezione del lavoratore alle direttive del proprio datore di lavoro. Purtuttavia, si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato se ricorrono una serie di indici c.d. “suppletivi”, quali l'inserimento nell'impresa del committente, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio di impresa, il rispetto dell'orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e a scadenze prestabilite.
La parasubordinazione, invece, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
Infatti, il D.Lgs. n. 81/2015, ha lasciato in vita le collaborazioni coordinate e continuative e, all'art. 2, ha stabilito che alle collaborazioni coordinate e continuative rientrano tra i lavoratori autonomi quelle fattispecie in cui non sono organizzate dal committente le modalità di esecuzione della prestazione. Mentre, trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato, nei casi in cui, il lavoratore è stabilmente presente nelle sale di lavorazione del committente, e in cui vi è una costante ingerenza di quest'ultimo nell'attività lavorativa.
Tra i lavoratori autonomi sono compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi, per il semplice fatto che una collaborazione può definirsi coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa.
Pertanto, si può affermare che l'elemento che permette di distinguere le due tipologie di collaboratori, è proprio l'individuazione del titolare dell'organizzazione della prestazione lavorativa: se tale soggetto è il lavoratore autonomo stesso si è in presenza di un rapporto di lavoro autonomo, se invece l'organizzazione
è esercitata dal committente si è in presenza di lavoro subordinato.
In relazione a quanto sopra, il contribuente non ha provato il rapporto di collaborazione coordinata autonomamente, non avendo prodotto alcun documento comprovante l'attività di lavoro autonomo, e l'organizzazione era esercitata dal committente con i lavoratori che svolgevano l'attività nella stessa impresa.
La circostanza che alcuni soggetti erano titolari di partita IVA e figuravano iscritti alla Camera di Commercio, non prova e giustifica il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione.
Mentre l'Ufficio, a seguito verifica eseguita presso la sede produttiva della società, ha riscontrato: mancanza di accordi fra le parti;
difetto di organizzazione di lavoro;
difetto delle modalità ed i mezzi necessari per il compimento dell'opera; assenza di rischi per l'attività di assemblaggio articoli in plastica;
attività produttiva svolta all'interno del sito produttivo sotto la direzione del committente. Ne consegue che, il rapporto di lavoro è di tipo subordinato e, per tale ragione, trattasi di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo.
Pertanto, ai fini IRAP: il costo del lavoro dipendente non è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, per cui si conferma il recupero IRAP;
Ai fini IVA: l'IVA corrisposta sul costo del lavoro dipendente non è detraibile, per cui si conferma il recupero dell'IVA portata in detrazione dalla società; si conferma, altresì, il recupero IRPEF RITENUTE, stante che nessuna ritenuta risulta eseguita dalla società sia sul costo del lavoro dipendente che sul costo di lavoro autonomo, non essendo stati dichiarati i soggetti percipienti lavoratori dipendenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti specificati in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'ADE in euro 5.000, più oneri accessori previsti per legge.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Adriana LI
(F.to digitalmente). (F.to digitalmente)