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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termine all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 5901/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PANATTONI e dell'Avv. Parte_1
PAMELA PANATTONI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. DE ROSA ALBERTO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “a) Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.10.2017 al 30.09.2018 e dal 6.12.2019 al 20.11.2021 con diritto della ricorrente all'inquadramento e al trattamento economico corrispondente nel 4° livello del CCNL del settore “dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Controparte_ Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere”; b) Condannare la resistente in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., amministratore unico al pagamento, anche ai sensi Controparte_2 degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati nella misura di € 26.631,91 (di cui € 2.473,07 a titolo di TFR) o, comunque, della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi
e rivalutazione”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 6 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, e dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, presso l'esercizio commerciale sito in Rignano Flaminio (RM), via Alfieri n. 1, in base alle direttive impartite dalla sig.ra , con inquadramento al livello 4 della qualifica Controparte_2 operaia del CCNL delle imprese artigiane acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, svolgendo “in modo esclusivo ed ininterrotto senza variazione e soluzione alcuna di continuità le mansioni di addetta alla pettinatura, lavatura dei capelli, applicazione del colore e/o tinture, montaggio meches, pulizia del negozio ecc.”, secondo un orario di lavoro articolato su due giorni settimanali e precisamente il venerdì ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore
19,00 senza interruzione se non per la pausa pranzo di circa venti minuti, oltre che nelle singole giornate ed orari dettagliati ai punti da 6 a 9 del ricorso.
2. La ricorrente deduce di non aver percepito la retribuzione spettante in ragione della quantità del lavoro svolto e formula quindi domanda di condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive per 9.325,98 (di cui euro 818,53 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal
6.10.2017 al 30.09.2018, e di euro 17.305,93 (di cui euro 1.654,54 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal 6.12.2019 al 20.11.2021, e così per la complessiva somma di euro 26.631,91.
3. Si è costituita la resistente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo che va dal 6.10.2017 al 30.9.2018, eccependo quanto al periodo successivo che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG per alcuni periodi, contestando i conteggi in atti e chiedendo il rigetto della domanda.
4. La causa è stata parzialmente decisa con sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025 e rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili, discussi mediante scambio di note di trattazione scritta depositati per l'udienza del 11.12.2025.
5. In particolare, con la sentenza non definitiva:
- è stato accertato il difetto di legittimazione passiva della società resistente in relazione al periodo dal
13.1.2019 al 15.1.2018, con rigetto della domanda in parte qua;
- è stato accertato che, nei periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre 2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per 18 ore settimanali;
- è stata conseguentemente accertata la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo.
6. La quantificazione delle somme spettanti è stata effettuata dalla stessa parte ricorrente, con i conteggi alternativi dalla stessa redatti, attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione, sulla base delle indicazioni fornite dettagliatamente nella motivazione della sentenza parziale e con ordinanza del
25.11.2025. Ne risultano differenze per euro 2.141,57, di cui euro 142,63 di TFR.
7. La parte resistente ha contestato l'esito del conteggio argomentando in riferimento a circostanze già decise con la sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c., cui pertanto si rinvia.
8. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della controparte delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da diaspositivo, in appliocazione del D.M 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5901 /2022 r.g., ferme le statuizioni già contenute nella sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025,
- condanna la parte resistente a pagare alla ricorrente, per le causali di cui alla sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del 25.11.2025, la somma di euro 2.141,57, di cui euro 142,63 di TFR;
- condanna parte resistente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termine all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 5901/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PANATTONI e dell'Avv. Parte_1
PAMELA PANATTONI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. DE ROSA ALBERTO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “a) Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.10.2017 al 30.09.2018 e dal 6.12.2019 al 20.11.2021 con diritto della ricorrente all'inquadramento e al trattamento economico corrispondente nel 4° livello del CCNL del settore “dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Controparte_ Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere”; b) Condannare la resistente in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., amministratore unico al pagamento, anche ai sensi Controparte_2 degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati nella misura di € 26.631,91 (di cui € 2.473,07 a titolo di TFR) o, comunque, della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi
e rivalutazione”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 6 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, e dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, presso l'esercizio commerciale sito in Rignano Flaminio (RM), via Alfieri n. 1, in base alle direttive impartite dalla sig.ra , con inquadramento al livello 4 della qualifica Controparte_2 operaia del CCNL delle imprese artigiane acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, svolgendo “in modo esclusivo ed ininterrotto senza variazione e soluzione alcuna di continuità le mansioni di addetta alla pettinatura, lavatura dei capelli, applicazione del colore e/o tinture, montaggio meches, pulizia del negozio ecc.”, secondo un orario di lavoro articolato su due giorni settimanali e precisamente il venerdì ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore
19,00 senza interruzione se non per la pausa pranzo di circa venti minuti, oltre che nelle singole giornate ed orari dettagliati ai punti da 6 a 9 del ricorso.
2. La ricorrente deduce di non aver percepito la retribuzione spettante in ragione della quantità del lavoro svolto e formula quindi domanda di condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive per 9.325,98 (di cui euro 818,53 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal
6.10.2017 al 30.09.2018, e di euro 17.305,93 (di cui euro 1.654,54 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal 6.12.2019 al 20.11.2021, e così per la complessiva somma di euro 26.631,91.
3. Si è costituita la resistente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo che va dal 6.10.2017 al 30.9.2018, eccependo quanto al periodo successivo che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG per alcuni periodi, contestando i conteggi in atti e chiedendo il rigetto della domanda.
4. La causa è stata parzialmente decisa con sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025 e rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili, discussi mediante scambio di note di trattazione scritta depositati per l'udienza del 11.12.2025.
5. In particolare, con la sentenza non definitiva:
- è stato accertato il difetto di legittimazione passiva della società resistente in relazione al periodo dal
13.1.2019 al 15.1.2018, con rigetto della domanda in parte qua;
- è stato accertato che, nei periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre 2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per 18 ore settimanali;
- è stata conseguentemente accertata la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo.
6. La quantificazione delle somme spettanti è stata effettuata dalla stessa parte ricorrente, con i conteggi alternativi dalla stessa redatti, attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione, sulla base delle indicazioni fornite dettagliatamente nella motivazione della sentenza parziale e con ordinanza del
25.11.2025. Ne risultano differenze per euro 2.141,57, di cui euro 142,63 di TFR.
7. La parte resistente ha contestato l'esito del conteggio argomentando in riferimento a circostanze già decise con la sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c., cui pertanto si rinvia.
8. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della controparte delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da diaspositivo, in appliocazione del D.M 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5901 /2022 r.g., ferme le statuizioni già contenute nella sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025,
- condanna la parte resistente a pagare alla ricorrente, per le causali di cui alla sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del 25.11.2025, la somma di euro 2.141,57, di cui euro 142,63 di TFR;
- condanna parte resistente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA TO