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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.450/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1
BORIS e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATINO LIVIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/09/2025 ad ore 13.14 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. INFANTINO BORIS per parte resistente l'avv. SABATINO LIVIA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, a. accertare e dichiarare che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività di lavoratore subordinato presso la
[...]
ha maturato differenze retributive per la complessiva somma di € Controparte_1
28.754,36 lordi per le causali di cui in narrativa;
b. per l'effetto, condannare
[...] al pagamento delle predette differenze retributive, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
c. condannare altresì la datrice di lavoro alla consegna, in favore del ricorrente, del prospetto paga relativo al t.f.r. sulla base di quanto previsto dall'art. 1, legge n. 4/1953; d. con vittoria di spese e compensi di giudizio. PARTE RESISTENTE
-rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze con attribuzione. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale così come richiesta da controparte in quanto inammissibile giacchè vertente su circostanze non articolate in specifici capitoli di prova come richiesto dal codice di rito. In subordine, in caso di ammissione, anche parziale della stessa, si chiede di essere abilitati alla prova diretta e contraria sulle medesime circostanze indicate dal ricorrente e con i medesimi testimoni nonché con i propri di seguito indicati. Si chiede, inoltre, di essere abilitati a provare per testi, senza inversione dell'onere probatorio, le seguenti circostanze espunte da qualsivoglia elemento valutativo ivi eventualmente contenuto per fluidità di esposizione: 1) “ vero che il sig. ha lavorato alle dipendenze della soc. dal Parte_1 Controparte_1
24.08.2017 al 15.01.2022; 2) “ vero che il sig. lavorava dal lunedì al sabato Parte_1 per un massimo di complessive 40 ore settimanali”; 3) “vero che il sig. era Parte_1 addetto alle sole mansioni di guida con esclusione di quelle di carico e scarico merci che venivano, invece, eseguite dai dipendenti del deposito dei luoghi di destino e durante le quali il sig. doveva attendere all'esterno del luogo di scarico senza svolgere alcuna Parte_1 attività”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1
BORIS
PARTE RICORRENTE E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATINO LIVIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha Controparte_1 allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la citata società a far data dal 24.08.2017
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato scadente il 31.12.2017 e poi a decorrere dalla scadenza di detto termine il contratto di lavoro ea diventato a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente);
- di aver avuto un orario di lavoro a tempo pieno, di aver svolto le mansioni di autista e di essere stato inquadrato al Livello 3S del CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
- di aver rassegnato le dimissioni in data 15 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- di aver prestato la propria attività lavorativa con un orario settimanale di 47 ore come previsto dal contratto di lavoro e come emerge dal cronotachigrafo installato sul veicolo condotto dal ricorrente;
- di aver ricevuto, tuttavia, durante l'intero svolgimento del rapporto una retribuzione per 40 ore settimanali come risulta dalle buste paga consegnate dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente allegando di aver corrisposto al CP_2 lavoratore la retribuzione dovuta in base alle previsioni contrattuali, tenendo conto delle ore effettivamente lavorate.
2. Venendo al merito della controversia, giova innanzitutto evidenziare che il ricorrente ha precisato di non voler rivendicare una retribuzione per le ore di lavoro straordinario rese ma di voler ottenere quella dovuta in base alla previsione del contratto stipulato, come integrato dal ccnl applicabile al caso di specie (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, tuttavia, evidenziare che il contratto individuale fissa in 40 ore settimanali l'orario di lavoro (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
La previsione è peraltro conforme al ccnl il quale all'art. 11 prevede che “L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore”; l'art. 11 bis stabilisce al comma 1 che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3 ° Super e 3 ° livello Super Junior (rif. Art. 11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivante dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE
561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
La previsione contrattuale non fissa in 47 ore settimanali la durata dell'orario di lavoro ma stabilisce che esso costituisce il limite della settimana lavorativa;
infatti, lo stesso contratto individuale di parte ricorrente prevede un orario di lavoro ordinario superiore a quello previsto dall'art. 11 del ccnl essendo fissato in 40 ore anziché 39.
Pertanto, la deduzione del ricorrente circa il fatto che il proprio orario di lavoro fosse di 47 ore settimanali non trova riscontro né nel contratto individuale né in quello collettivo.
Al contempo preme evidenziare che l'unico testimone escusso su iniziativa del ricorrente nulla ha saputo riferire sulla durata della prestazione lavorativa resa (cfr. verbale udienza 29 gennaio 2025).
In relazione alle risultanze del cronotachigrafo (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente) se ne evidenzia l'irrilevanza poiché la parte non ha chiesto la retribuzione per le ore di straordinario di modo che, se anche risultasse un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto la circostanza non potrebbe essere utilizzata a vantaggio della parte.
Inoltre, non può trascurarsi che il documento depositato inerisce ad un periodo di 6 mesi compresi tra giugno 2021 e gennaio 2022 di modo che le risultanze non coprendo l'intero periodo di svolgimento del rapporto sarebbero comunque insufficienti a dimostrare il fatto allegato dal ricorrente.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 4.629 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1
BORIS e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATINO LIVIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/09/2025 ad ore 13.14 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. INFANTINO BORIS per parte resistente l'avv. SABATINO LIVIA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, a. accertare e dichiarare che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività di lavoratore subordinato presso la
[...]
ha maturato differenze retributive per la complessiva somma di € Controparte_1
28.754,36 lordi per le causali di cui in narrativa;
b. per l'effetto, condannare
[...] al pagamento delle predette differenze retributive, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
c. condannare altresì la datrice di lavoro alla consegna, in favore del ricorrente, del prospetto paga relativo al t.f.r. sulla base di quanto previsto dall'art. 1, legge n. 4/1953; d. con vittoria di spese e compensi di giudizio. PARTE RESISTENTE
-rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze con attribuzione. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale così come richiesta da controparte in quanto inammissibile giacchè vertente su circostanze non articolate in specifici capitoli di prova come richiesto dal codice di rito. In subordine, in caso di ammissione, anche parziale della stessa, si chiede di essere abilitati alla prova diretta e contraria sulle medesime circostanze indicate dal ricorrente e con i medesimi testimoni nonché con i propri di seguito indicati. Si chiede, inoltre, di essere abilitati a provare per testi, senza inversione dell'onere probatorio, le seguenti circostanze espunte da qualsivoglia elemento valutativo ivi eventualmente contenuto per fluidità di esposizione: 1) “ vero che il sig. ha lavorato alle dipendenze della soc. dal Parte_1 Controparte_1
24.08.2017 al 15.01.2022; 2) “ vero che il sig. lavorava dal lunedì al sabato Parte_1 per un massimo di complessive 40 ore settimanali”; 3) “vero che il sig. era Parte_1 addetto alle sole mansioni di guida con esclusione di quelle di carico e scarico merci che venivano, invece, eseguite dai dipendenti del deposito dei luoghi di destino e durante le quali il sig. doveva attendere all'esterno del luogo di scarico senza svolgere alcuna Parte_1 attività”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. INFANTINO Parte_1 C.F._1
BORIS
PARTE RICORRENTE E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATINO LIVIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha Controparte_1 allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la citata società a far data dal 24.08.2017
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato scadente il 31.12.2017 e poi a decorrere dalla scadenza di detto termine il contratto di lavoro ea diventato a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente);
- di aver avuto un orario di lavoro a tempo pieno, di aver svolto le mansioni di autista e di essere stato inquadrato al Livello 3S del CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
- di aver rassegnato le dimissioni in data 15 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- di aver prestato la propria attività lavorativa con un orario settimanale di 47 ore come previsto dal contratto di lavoro e come emerge dal cronotachigrafo installato sul veicolo condotto dal ricorrente;
- di aver ricevuto, tuttavia, durante l'intero svolgimento del rapporto una retribuzione per 40 ore settimanali come risulta dalle buste paga consegnate dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente allegando di aver corrisposto al CP_2 lavoratore la retribuzione dovuta in base alle previsioni contrattuali, tenendo conto delle ore effettivamente lavorate.
2. Venendo al merito della controversia, giova innanzitutto evidenziare che il ricorrente ha precisato di non voler rivendicare una retribuzione per le ore di lavoro straordinario rese ma di voler ottenere quella dovuta in base alla previsione del contratto stipulato, come integrato dal ccnl applicabile al caso di specie (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, tuttavia, evidenziare che il contratto individuale fissa in 40 ore settimanali l'orario di lavoro (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
La previsione è peraltro conforme al ccnl il quale all'art. 11 prevede che “L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore”; l'art. 11 bis stabilisce al comma 1 che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3 ° Super e 3 ° livello Super Junior (rif. Art. 11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivante dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE
561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
La previsione contrattuale non fissa in 47 ore settimanali la durata dell'orario di lavoro ma stabilisce che esso costituisce il limite della settimana lavorativa;
infatti, lo stesso contratto individuale di parte ricorrente prevede un orario di lavoro ordinario superiore a quello previsto dall'art. 11 del ccnl essendo fissato in 40 ore anziché 39.
Pertanto, la deduzione del ricorrente circa il fatto che il proprio orario di lavoro fosse di 47 ore settimanali non trova riscontro né nel contratto individuale né in quello collettivo.
Al contempo preme evidenziare che l'unico testimone escusso su iniziativa del ricorrente nulla ha saputo riferire sulla durata della prestazione lavorativa resa (cfr. verbale udienza 29 gennaio 2025).
In relazione alle risultanze del cronotachigrafo (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente) se ne evidenzia l'irrilevanza poiché la parte non ha chiesto la retribuzione per le ore di straordinario di modo che, se anche risultasse un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto la circostanza non potrebbe essere utilizzata a vantaggio della parte.
Inoltre, non può trascurarsi che il documento depositato inerisce ad un periodo di 6 mesi compresi tra giugno 2021 e gennaio 2022 di modo che le risultanze non coprendo l'intero periodo di svolgimento del rapporto sarebbero comunque insufficienti a dimostrare il fatto allegato dal ricorrente.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 4.629 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina