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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5134/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1244/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952021008145160000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la società Resistente_1 S.r.l. – e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina - per la riforma della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1244/2023, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.2952021008142516, notificata il 23/05/2022 per l'importo complessivo di € 4.598,36, afferente a separate iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Siciliana il 10/02/2021 a titolo di tassa automobilistica, oltre interessi e sanzioni:
- per il periodo gennaio 2018/dicembre 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa;
- per il periodo maggio 2018/aprile 2019 in relazione agli autoveicoli targati Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa;
- per il periodo settembre 2018/agosto 2019 in relazione all'autoveicolo Targa.
La ricorrente, esercente l'attività di concessionaria per la vendita di autovetture, formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella perché effettuata mediante p.e.c. da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
2) Omessa notifica degli atti prodromici;
3) Infondatezza della pretesa creditoria poiché il concessionario è esonerato per legge dal pagamento della tassa automobilistica.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- ritenuto infondati i primi due motivi;
- ritenuto fondato il terzo motivo;
- accolto il ricorso;
- condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
In particolare il giudice di primo grado ha osservato:
“Privi di pregio gli aspetti di natura formale.
Coglie nel segno, invece, la non dovutezza delle somme richieste, tenuto conto che il concessionario per legge è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica. La società ricorrente è una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture con codice ATECO
47.52.4:" Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine ed attrezzature per il giardinaggio".
Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni Aci gli elenchi quadrimestrali, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo deve essere corrisposto un diritto fisso (legge n.53/1983, poi integrata e modificata dalla legge 187/1990).
Tutto ciò è stato correttamente e tempestivamente fatto dalla parte ricorrente come risulta dalla documentazione allegata.
Nel caso in esame il pagamento delle diverse tasse automobilistiche relative all'anno 2018 viene richiesto per le autovetture che la società ha acquistato in regime di esenzione per poi rivenderle”.
Con l'appello Agenzia delle Entrate Riscossione ha:
- chiesto il rigetto dell'originario ricorso della contribuente;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto fondato il terzo motivo dell'impugnazione;
- eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tale motivo, trattandosi di questione afferente all'attività dell'ente impositore;
- controdedotto riguardo agli altri due motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
La società Resistente_1 S.r.l. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, ed ha, comunque riproposto il secondo motivo d'impugnazione, afferente all'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha:
- eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'iscrizione a ruolo in contestazione
è stata effettuata dalla Regione Siciliana, quindi da un altro ente impositore;
- chiesto di essere estromessa dal processo.
La controversia è stata trattata il 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione con la quale l'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è fondata, atteso che l'impugnata cartella di pagamento afferisce ad iscrizioni a ruolo effettuate, tutte a titolo di tassa automobilistica, non dall'Agenzia delle Entrate, bensì dalla Regione Siciliana.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione con la quale l'appellante Agenzia delle Entrate
Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al terzo motivo d'impugnazione
(infondatezza della pretesa impositiva) formulato nell'originario ricorso.
Tale eccezione è infondata.
Va ricordato, infatti, che, stante quanto disposto dall'art.39 del D.Lgs. n.112/1999, nel processo tributario il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, nei cui confronti proporre l'impugnazione avverso un'iscrizione a ruolo, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
(Cass. n.2564/2019, n.7047/2018 e n.24204/2016).
Pertanto, nel caso in esame Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe ben potuto – e dovuto – integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, quale ente impositore.
Non avendo proceduto in tal senso, il concessionario della riscossione risponde dell'esito della lite.
Passando all'esame del merito, la Corte rileva che con l'unico motivo di doglianza l'appellante ha dedotto che:
- in base alla Legge n.53/1983, le imprese autorizzate, o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in relazione ai veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre,
l'elenco dei veicoli ad esse consegnati per la rivendita;
- la società Resistente_1 S.r.l., dopo aver acquistato gli autoveicoli in contestazione, ha eseguito le comunicazioni di legge tramite l'ACI;
- senonché, dai registri quadrimestrali prodotti da controparte, si evince che tali veicoli “avevano già maturato l'obbligo del pagamento (non frazionabile) della tassa automobilistica per l'anno 2018, con la conseguenza che gli effetti sospensivi dell'obbligo di pagamento iniziavano a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo (2019)”;
- pertanto, per tutti i veicoli indicati nella cartella di pagamento, la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 non rientrava nel regime di esenzione.
L'appellata Resistente_1 S.r.l. ha:
- controdedotto di avere diritto, ai sensi dell'art.5, comma 44, del D.L. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983, alla sospensione/esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture in contestazione, poiché acquistate per la successiva rivendita;
- precisato di avere tempestivamente inviato all'ente impositore, tramite l'A.C.I., gli elenchi dei veicoli acquistati per la rivendita nel quadrimestre gennaio/aprile 2018, nel quadrimestre maggio/agosto 2018 e nel quadrimestre settembre/dicembre 2018;
- evidenziato di avere inserito nel rispettivo elenco quadrimestrale anche le targhe delle autovetture indicate nell'impugnata cartella di pagamento e di avere pagato i diritti fissi dovuti;
- eccepito che tutt'al più, l'ente impositore, ritenendo comunque dovuta la tassa per l'anno 2018, avrebbe potuto pretenderne il pagamento dai venditori, e non certo dall'acquirente. La doglianza dell'appellante è parzialmente fondata.
E' opportuno, anzitutto, un breve riepilogo della disciplina della tassa automobilistica, quale risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso del tempo, dapprima dalla legislazione nazionale, successivamente dalla legislazione regionale.
L'art.5 del D.L. n.953/1982, convertito in Legge n.53/1983, dispone, per quanto qui interessa:
- al comma 32, “al pagamento delle tasse automobilistiche sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art.18 della
Legge 21/05/1955, n.463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”;
- al comma 43, “per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”;
- al comma 44, “al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire all'Amministrazione Finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre”;
- al comma 47, “per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, un diritto fisso di Euro 1,55”.
Il decreto del Ministro delle Finanze n.462 del 18/11/1998 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.18 della Legge n.463/1955) stabilisce all'art.1 che le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza:
- in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 01 gennaio, dal 01 maggio e dal 01 settembre;
- il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti.
Il D.Lgs. n.285/1992, art.94 (formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario) prevede, poi, per quanto qui interessa:
- al comma 7, “ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse ed accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nell'ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa”;
- al comma 8, “in tutti i casi è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse ed accessori”.
In materia la Corte di Cassazione ha affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "La previsione del D.L. n.953 del 1982, art.5, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà" (n.10794,/1997, n.10011/2006, n.24681/2014 e n.3040/2019).
La Legge Regionale n.16 dell'11/08/2015 (nel testo applicabile ratione temporis, precedente alle modifiche apportate dalla L.R. n.1 del 22/02/2019) dispone, per quanto qui interessa:
Art.1) “Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'Amministrazione Finanziaria statale”;
Art.2) comma 1, “Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39 e successive modifiche ed integrazioni”; comma 2, “La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo.
Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative”.
Quest'ultimo articolo:
- prevede la frazionabilità della tassa automobilistica in relazione al periodo di possesso annuo;
- non modifica, né i termini di pagamento previsti dal D.M. n.462/1998, né il regime di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli, quale disciplinato dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte osserva che nel caso in esame i tre elenchi quadrimestrali depositati dalla Resistente_1 S.r.l. dimostrano che tutti gli autoveicoli in contestazione sono stati da essa acquistati quando:
- era già interamente decorso il periodo per il quale i rispettivi precedenti intestatari avevano pagato la tassa automobilistica;
- la tassa automobilistica non era, quindi, in corso di validità;
- non era ancora scaduto il termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo in corso al momento di ognuno dei singoli atti di acquisto.
Risulta, infatti, che:
- i quattro autoveicoli in contestazione compresi nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/2018-30/04/2018 sono stati acquistati dalla Resistente_1 S.r.l. tra il 03/01/2018 ed il 30/01/2018, quindi prima della scadenza del (31/01/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal gennaio 2018;
- gli otto autoveicoli in contestazione compresi nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/05/2018-31/08/2018 sono stati acquistati dalla Resistente_1 S.r.l. tra il 04/05/2018 ed il 28/05/2018, quindi prima della scadenza del (31/05/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal maggio 2018;
- l'autoveicolo in contestazione compreso nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/09/2018-31/12/2018 è stato acquistato dalla Resistente_1 S.r.l. il 21/09/2018, quindi prima della scadenza del (30/09/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal settembre 2018. Alla luce di tale situazione processuale – e considerato che in base all'art.5, comma 43, del D.L. n.953/1982, convertito in Legge n.53/1983, è possibile porre in sospensione la tassa automobilistica solo se il pagamento della stessa è in corso di validità - la concessionaria è tenuta, per tutte le autovetture in contestazione, al pagamento della tassa automobilistica per il periodo in corso alla data del rispettivo acquisto.
Occorre, però, tenere presente che in base al richiamato art.2, comma 2, della L.R. n.16/2015, la tassa automobilistica regionale è “frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo”, per cui la tassa automobilistica è dovuta dalla Fata S.r.l. soltanto:
- per il periodo gennaio 2018/aprile 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa;
- per il periodo maggio 2018/agosto 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa;
- per il periodo settembre 2018/dicembre 2018 in relazione all'autoveicolo Targa.
Per il periodo immediatamente successivo ad ognuno di quelli di cui sopra la Resistente_1 S.r.l. ha, invece, diritto all'interruzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel ritenere integralmente (anziché solo parzialmente) fondato il motivo d'impugnazione afferente alla “non dovutezza” delle somme richieste dall'agente della riscossione.
Occorre, conseguentemente, scrutinare l'ulteriore motivo d'impugnazione (omessa notifica degli atti prodromici) contenuto nell'originario ricorso, non esaminato dal giudice di primo grado poiché assorbito e riproposto dalla contribuente.
Con tale motivo la società Resistente_1 S.r.l. ha dedotto che l'impugnata cartella di pagamento è illegittima poiché non è stata preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento.
Il motivo è infondato.
La richiamata L.R. n.16 dell'11/08/2015, art.2, comma 2 bis, (comma aggiunto dall'art.19, comma 1, della
L.R. n.24 del 05/12/2016), stabilisce che “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 in materia di ravvedimento, per il triennio 2017/2019. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale disposizione legittima l'iscrizione diretta a ruolo, da parte della Regione Siciliana, della tassa automobilistica senza alcuna preventiva contestazione.
Non sussiste, quindi, a carico della Regione Siciliana alcun obbligo di emettere un avviso di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso della società Resistente_1 S.r.l. deve essere rigettato limitatamente agli importi dovuti, per ognuno degli autoveicoli in contestazione, a titolo di tassa automobilistica per il quadrimestre (dell'anno 2018) successivo a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica che era stata pagata dai rispettivi precedenti proprietari, nonché a titolo di interessi e di sanzioni.
Nel resto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Quanto al rapporto processuale tra la società Resistente_1 S.r.l. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza:
- nessuna statuizione è necessaria per le spese del primo grado, stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- le spese del secondo grado debbono essere compensate.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ed ognuna delle altre due parti, le spese del secondo grado del giudizio debbono essere compensate poiché la stessa è risultata priva di legittimazione passiva e contro essa non è stata formulata alcuna domanda.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1244/2023, appellata da Agenzia delle Entrate Riscossione, rigetta l'originario ricorso della società Resistente_1 S.r.l. limitatamente agli importi dovuti, per ognuno degli autoveicoli in contestazione, a titolo di tassa automobilistica per il quadrimestre (dell'anno 2018) successivo a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica che era stata pagata dai rispettivi precedenti proprietari, nonché a titolo di interessi e di sanzioni.
Nel resto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla per le spese del primo grado del giudizio.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER TA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5134/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1244/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952021008145160000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la società Resistente_1 S.r.l. – e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina - per la riforma della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1244/2023, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.2952021008142516, notificata il 23/05/2022 per l'importo complessivo di € 4.598,36, afferente a separate iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Siciliana il 10/02/2021 a titolo di tassa automobilistica, oltre interessi e sanzioni:
- per il periodo gennaio 2018/dicembre 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa;
- per il periodo maggio 2018/aprile 2019 in relazione agli autoveicoli targati Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa;
- per il periodo settembre 2018/agosto 2019 in relazione all'autoveicolo Targa.
La ricorrente, esercente l'attività di concessionaria per la vendita di autovetture, formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella perché effettuata mediante p.e.c. da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
2) Omessa notifica degli atti prodromici;
3) Infondatezza della pretesa creditoria poiché il concessionario è esonerato per legge dal pagamento della tassa automobilistica.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- ritenuto infondati i primi due motivi;
- ritenuto fondato il terzo motivo;
- accolto il ricorso;
- condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
In particolare il giudice di primo grado ha osservato:
“Privi di pregio gli aspetti di natura formale.
Coglie nel segno, invece, la non dovutezza delle somme richieste, tenuto conto che il concessionario per legge è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica. La società ricorrente è una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture con codice ATECO
47.52.4:" Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine ed attrezzature per il giardinaggio".
Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni Aci gli elenchi quadrimestrali, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo deve essere corrisposto un diritto fisso (legge n.53/1983, poi integrata e modificata dalla legge 187/1990).
Tutto ciò è stato correttamente e tempestivamente fatto dalla parte ricorrente come risulta dalla documentazione allegata.
Nel caso in esame il pagamento delle diverse tasse automobilistiche relative all'anno 2018 viene richiesto per le autovetture che la società ha acquistato in regime di esenzione per poi rivenderle”.
Con l'appello Agenzia delle Entrate Riscossione ha:
- chiesto il rigetto dell'originario ricorso della contribuente;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto fondato il terzo motivo dell'impugnazione;
- eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tale motivo, trattandosi di questione afferente all'attività dell'ente impositore;
- controdedotto riguardo agli altri due motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
La società Resistente_1 S.r.l. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, ed ha, comunque riproposto il secondo motivo d'impugnazione, afferente all'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha:
- eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'iscrizione a ruolo in contestazione
è stata effettuata dalla Regione Siciliana, quindi da un altro ente impositore;
- chiesto di essere estromessa dal processo.
La controversia è stata trattata il 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione con la quale l'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è fondata, atteso che l'impugnata cartella di pagamento afferisce ad iscrizioni a ruolo effettuate, tutte a titolo di tassa automobilistica, non dall'Agenzia delle Entrate, bensì dalla Regione Siciliana.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione con la quale l'appellante Agenzia delle Entrate
Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al terzo motivo d'impugnazione
(infondatezza della pretesa impositiva) formulato nell'originario ricorso.
Tale eccezione è infondata.
Va ricordato, infatti, che, stante quanto disposto dall'art.39 del D.Lgs. n.112/1999, nel processo tributario il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, nei cui confronti proporre l'impugnazione avverso un'iscrizione a ruolo, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
(Cass. n.2564/2019, n.7047/2018 e n.24204/2016).
Pertanto, nel caso in esame Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe ben potuto – e dovuto – integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, quale ente impositore.
Non avendo proceduto in tal senso, il concessionario della riscossione risponde dell'esito della lite.
Passando all'esame del merito, la Corte rileva che con l'unico motivo di doglianza l'appellante ha dedotto che:
- in base alla Legge n.53/1983, le imprese autorizzate, o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in relazione ai veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre,
l'elenco dei veicoli ad esse consegnati per la rivendita;
- la società Resistente_1 S.r.l., dopo aver acquistato gli autoveicoli in contestazione, ha eseguito le comunicazioni di legge tramite l'ACI;
- senonché, dai registri quadrimestrali prodotti da controparte, si evince che tali veicoli “avevano già maturato l'obbligo del pagamento (non frazionabile) della tassa automobilistica per l'anno 2018, con la conseguenza che gli effetti sospensivi dell'obbligo di pagamento iniziavano a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo (2019)”;
- pertanto, per tutti i veicoli indicati nella cartella di pagamento, la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 non rientrava nel regime di esenzione.
L'appellata Resistente_1 S.r.l. ha:
- controdedotto di avere diritto, ai sensi dell'art.5, comma 44, del D.L. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983, alla sospensione/esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture in contestazione, poiché acquistate per la successiva rivendita;
- precisato di avere tempestivamente inviato all'ente impositore, tramite l'A.C.I., gli elenchi dei veicoli acquistati per la rivendita nel quadrimestre gennaio/aprile 2018, nel quadrimestre maggio/agosto 2018 e nel quadrimestre settembre/dicembre 2018;
- evidenziato di avere inserito nel rispettivo elenco quadrimestrale anche le targhe delle autovetture indicate nell'impugnata cartella di pagamento e di avere pagato i diritti fissi dovuti;
- eccepito che tutt'al più, l'ente impositore, ritenendo comunque dovuta la tassa per l'anno 2018, avrebbe potuto pretenderne il pagamento dai venditori, e non certo dall'acquirente. La doglianza dell'appellante è parzialmente fondata.
E' opportuno, anzitutto, un breve riepilogo della disciplina della tassa automobilistica, quale risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso del tempo, dapprima dalla legislazione nazionale, successivamente dalla legislazione regionale.
L'art.5 del D.L. n.953/1982, convertito in Legge n.53/1983, dispone, per quanto qui interessa:
- al comma 32, “al pagamento delle tasse automobilistiche sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art.18 della
Legge 21/05/1955, n.463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”;
- al comma 43, “per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”;
- al comma 44, “al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire all'Amministrazione Finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre”;
- al comma 47, “per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, un diritto fisso di Euro 1,55”.
Il decreto del Ministro delle Finanze n.462 del 18/11/1998 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.18 della Legge n.463/1955) stabilisce all'art.1 che le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza:
- in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 01 gennaio, dal 01 maggio e dal 01 settembre;
- il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti.
Il D.Lgs. n.285/1992, art.94 (formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario) prevede, poi, per quanto qui interessa:
- al comma 7, “ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse ed accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nell'ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa”;
- al comma 8, “in tutti i casi è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse ed accessori”.
In materia la Corte di Cassazione ha affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "La previsione del D.L. n.953 del 1982, art.5, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà" (n.10794,/1997, n.10011/2006, n.24681/2014 e n.3040/2019).
La Legge Regionale n.16 dell'11/08/2015 (nel testo applicabile ratione temporis, precedente alle modifiche apportate dalla L.R. n.1 del 22/02/2019) dispone, per quanto qui interessa:
Art.1) “Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'Amministrazione Finanziaria statale”;
Art.2) comma 1, “Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39 e successive modifiche ed integrazioni”; comma 2, “La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo.
Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative”.
Quest'ultimo articolo:
- prevede la frazionabilità della tassa automobilistica in relazione al periodo di possesso annuo;
- non modifica, né i termini di pagamento previsti dal D.M. n.462/1998, né il regime di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli, quale disciplinato dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, questa Corte osserva che nel caso in esame i tre elenchi quadrimestrali depositati dalla Resistente_1 S.r.l. dimostrano che tutti gli autoveicoli in contestazione sono stati da essa acquistati quando:
- era già interamente decorso il periodo per il quale i rispettivi precedenti intestatari avevano pagato la tassa automobilistica;
- la tassa automobilistica non era, quindi, in corso di validità;
- non era ancora scaduto il termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo in corso al momento di ognuno dei singoli atti di acquisto.
Risulta, infatti, che:
- i quattro autoveicoli in contestazione compresi nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/2018-30/04/2018 sono stati acquistati dalla Resistente_1 S.r.l. tra il 03/01/2018 ed il 30/01/2018, quindi prima della scadenza del (31/01/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal gennaio 2018;
- gli otto autoveicoli in contestazione compresi nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/05/2018-31/08/2018 sono stati acquistati dalla Resistente_1 S.r.l. tra il 04/05/2018 ed il 28/05/2018, quindi prima della scadenza del (31/05/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal maggio 2018;
- l'autoveicolo in contestazione compreso nell'elenco quadrimestrale relativo al periodo 01/09/2018-31/12/2018 è stato acquistato dalla Resistente_1 S.r.l. il 21/09/2018, quindi prima della scadenza del (30/09/2018) termine utile per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo decorrente dal settembre 2018. Alla luce di tale situazione processuale – e considerato che in base all'art.5, comma 43, del D.L. n.953/1982, convertito in Legge n.53/1983, è possibile porre in sospensione la tassa automobilistica solo se il pagamento della stessa è in corso di validità - la concessionaria è tenuta, per tutte le autovetture in contestazione, al pagamento della tassa automobilistica per il periodo in corso alla data del rispettivo acquisto.
Occorre, però, tenere presente che in base al richiamato art.2, comma 2, della L.R. n.16/2015, la tassa automobilistica regionale è “frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo”, per cui la tassa automobilistica è dovuta dalla Fata S.r.l. soltanto:
- per il periodo gennaio 2018/aprile 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa;
- per il periodo maggio 2018/agosto 2018 in relazione agli autoveicoli targati Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa;
- per il periodo settembre 2018/dicembre 2018 in relazione all'autoveicolo Targa.
Per il periodo immediatamente successivo ad ognuno di quelli di cui sopra la Resistente_1 S.r.l. ha, invece, diritto all'interruzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel ritenere integralmente (anziché solo parzialmente) fondato il motivo d'impugnazione afferente alla “non dovutezza” delle somme richieste dall'agente della riscossione.
Occorre, conseguentemente, scrutinare l'ulteriore motivo d'impugnazione (omessa notifica degli atti prodromici) contenuto nell'originario ricorso, non esaminato dal giudice di primo grado poiché assorbito e riproposto dalla contribuente.
Con tale motivo la società Resistente_1 S.r.l. ha dedotto che l'impugnata cartella di pagamento è illegittima poiché non è stata preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento.
Il motivo è infondato.
La richiamata L.R. n.16 dell'11/08/2015, art.2, comma 2 bis, (comma aggiunto dall'art.19, comma 1, della
L.R. n.24 del 05/12/2016), stabilisce che “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 in materia di ravvedimento, per il triennio 2017/2019. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale disposizione legittima l'iscrizione diretta a ruolo, da parte della Regione Siciliana, della tassa automobilistica senza alcuna preventiva contestazione.
Non sussiste, quindi, a carico della Regione Siciliana alcun obbligo di emettere un avviso di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso della società Resistente_1 S.r.l. deve essere rigettato limitatamente agli importi dovuti, per ognuno degli autoveicoli in contestazione, a titolo di tassa automobilistica per il quadrimestre (dell'anno 2018) successivo a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica che era stata pagata dai rispettivi precedenti proprietari, nonché a titolo di interessi e di sanzioni.
Nel resto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Quanto al rapporto processuale tra la società Resistente_1 S.r.l. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza:
- nessuna statuizione è necessaria per le spese del primo grado, stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- le spese del secondo grado debbono essere compensate.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ed ognuna delle altre due parti, le spese del secondo grado del giudizio debbono essere compensate poiché la stessa è risultata priva di legittimazione passiva e contro essa non è stata formulata alcuna domanda.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1244/2023, appellata da Agenzia delle Entrate Riscossione, rigetta l'originario ricorso della società Resistente_1 S.r.l. limitatamente agli importi dovuti, per ognuno degli autoveicoli in contestazione, a titolo di tassa automobilistica per il quadrimestre (dell'anno 2018) successivo a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica che era stata pagata dai rispettivi precedenti proprietari, nonché a titolo di interessi e di sanzioni.
Nel resto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla per le spese del primo grado del giudizio.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER TA