Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 00403/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2021, proposto dal Sindacato nazionale inquilini Feder.Casa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e della signora MA Serpolla, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Maldera e MA Serpolla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Orazio n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, via Oberdan n. 50, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione BR, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ricci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci n. 30, Palazzo Ajò, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Sunia – Sede nazionale, del Sunia – Sede provinciale di Perugia e della signora TI TR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione,
- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Perugia n. 253 del 24.10.2020, comunicata alla parte ricorrente in data 18.12.2020, mediante la quale il Comune di Perugia ha nominato la sig.ra TI TR, in rappresentanza delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, quale componente della Commissione per le assegnazioni degli alloggi ERP ai sensi della legge regionale BR n. 23/2003;
- della comunicazione della composizione della Commissione alloggi ERS ex l.r. BR n. 23/2003, comunicata a mezzo PEC il 18.12.2020;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto e, espressamente, dell’atto presupposto nota prot. 169730 del 25.09.2020 della Regione BR e di ogni verbale e atto successivo emesso dalla precitata Commissione illegittimamente composta e costituita;
nonché per la sostituzione della nominata rappresentante sig.ra TI TR con la delegata sindacale di Feder.Casa avv. MA Serpolla o, in subordine, per l’aggiunta alla stessa Commissione, quale rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative, della delegata sindacale Feder.Casa nella persona dell’avv. MA Serpolla
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Regione BR;
Vista la memoria del 7.04.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 16.02.2021 e depositato il 4.03.2021, le parti ricorrenti hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti indicati in epigrafe e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
2. – Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Perugia e la Regione BR.
3. – Con ordinanza n. 113 del 7 luglio 2021, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
4. – In vista della discussione della causa, parte ricorrente, con memoria depositata il 7.04.2021, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
5. – Le Amministrazioni resistenti, con le rispettive memorie, hanno preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente e non si sono opposte alla compensazione delle spese.
6. – All’udienza pubblica del 9 maggio 2023, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. – Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Davide De Grazia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO