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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1672/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1672/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Piedimonte Parte_1
San Germano (FR) via Quarto n. 13, presso lo studio dell'avv. Lara Capitanio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliata in CP_1
Gaeta (LT), via Aratina n. 97, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Tanzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.09.2012 a San AN RI (FR) e che dalla loro unione nasceva il figlio (il 26.10.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 seguenti condizioni: 1) affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. Pt_1 quale proprietario;
3) obbligo di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro mensili
150,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 del mese, nonché il 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre.
All'udienza del 10.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi del figlio minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1672/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 10.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San AN RI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in San AN RI
(FR) il 13.09.2012 , atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San AN
RI (FR) dell'anno 2012, al n. 6, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1672/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Piedimonte Parte_1
San Germano (FR) via Quarto n. 13, presso lo studio dell'avv. Lara Capitanio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliata in CP_1
Gaeta (LT), via Aratina n. 97, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Tanzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.09.2012 a San AN RI (FR) e che dalla loro unione nasceva il figlio (il 26.10.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 seguenti condizioni: 1) affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. Pt_1 quale proprietario;
3) obbligo di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro mensili
150,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 del mese, nonché il 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre.
All'udienza del 10.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi del figlio minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1672/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 10.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San AN RI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in San AN RI
(FR) il 13.09.2012 , atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San AN
RI (FR) dell'anno 2012, al n. 6, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi