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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6783/2021 (riunito il n. 6866/21) del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021, avente per oggetto “Bancari-Opposizione decreto ingiuntivo ”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 11.3.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Piri Luca Luigi, mandato in atti Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Negro Francesco, mandato Parte_2 in atti
ATTORI/OPPONENTI
E
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco CP_1
Turco e Chiara Bairati, mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni riportate a verbale.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Entrambe le opposizioni non sono fondate e pertanto vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
In diritto
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In fatto.
Il Tribunale di Lecce in data 08.06.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2751/2021 con il quale veniva ingiunto: “A (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro
[...] C.F._2 quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17429,46; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge. AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo. [...]”.
Nel ricorso assumeva che “in data 7.01.2013 la sig.ra ha formulato a CP_1 Parte_1 [...] filiale italiana della banca della Ford Motor Company, con sede in Roma, via A. Argoli 54- richiesta di CP_2 finanziamento n. 471951/2, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo FORD NEW FOCUS TDI;
CP_3 tale richiesta è stata altresì sottoscritta in qualità di coobbligato dal sig. ed è stata Parte_2 accettata da n pari data (doc. 2: copia contratto di finanziamento). CP_2
Che il finanziamento de quo (dell'importo totale in linea capitale di € 19.927,65) prevedeva la restituzione della somma complessiva e comprensiva di interessi, spese di incasso e imposta di bollo di € 23.195,78, secondo quanto segue: n. 36 rate mensili di € 394,36 ciascuna (salvo la prima, di € 444,18) e una rata finale (indicata in contratto quale "VFG", acronimo di "Valore Futuro Garantito") dell'importo di € 8.949,00, fatta salva una delle seguenti differenti (rispetto al pagamento della rata finale) opzioni, da esercitarsi entro la scadenza dei 36 mesi ed alle condizioni di cui all'art. 10 del contratto;
che i sigg. e non hanno provveduto all'integrale ed esatto Parte_1 Parte_2 adempimento, come si evince dall'estratto conto che si produce (doc. 3). che in data 20.12.2019 Gest.In. a stipulato CP_1 con contratto di cessione pro soluto di crediti derivanti da contratti di finanziamento, tra i quali quello CP_2 stipulato dai sigg. e;
Che ha provveduto a Parte_1 Parte_2 CP_2 comunicare ai sigg. e la predetta cessione con lettera datata Parte_1 Parte_2
31.01.2020, precisando che alla data della cessione il debito complessivo per rate maturate e non pagate e interessi di mora ammontava ad € 16.486,70 (docc. 4a-4c); che nessun pagamento è pervenuto alla creditrice;
che è CP_1 pertanto creditrice nei confronti dei sigg. e della somma complessiva Parte_1 Parte_3 di € 17.429,46, di cui: - €16.386,07 per capitale;
- € 100,63 per interessi moratori maturati al tasso contrattualmente determinato sino al 20.12.2019; € 942,76 per interessi moratori maturati sul capitale al tasso -ridotto rispetto a quanto previsto dal contratto- del 5% annuo dal 21.12.2019 sino alla data odierna, -oltre interessi maturandi al tasso del 5% annuo sul capitale dal 25.03.2021 sino al saldo effettivo”
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la quale sosteneva di aver Parte_1 sottoscritto quel finanziamento solo per aiutare il con il quale in quel momento aveva una Pt_2 relazione sentimentale e che l'auto di fatto era stata sempre nella disponibilità di quest'ultimo, il quale l'avrebbe poi anche venduta. Aggiungeva che secondo gli accordi intervenuti tra i due, il avrebbe Pt_2 dovuto pagare le rate.
Con autonomo atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo anche Parte_2
il quale, assumendo una linea difensiva opposta rispetto a quella della , eccepiva la
[...] Pt_1 infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei suoi confronti attesa la sua posizione di CP_1 mero fideiussore. Eccepiva inoltre l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto, a suo dire, la documentazione presente agli atti dimostrava che l'unica obbligata al pagamento era la . Pt_1 Si costituiva in giudizio la , contestando ogni dedotto nell'atto di opposizione e chiedendo CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le due autonome opposizioni venivano riunite.
Ciò detto occorre fare le considerazioni che seguono.
Pacifico, perché non contestato:
- Che entrambi gli opponente ebbero a sottoscrivere con il contratto di finanziamento CP_2 personale n. 471951/2, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo FORD NEW FOCUS CP_3
TDI;
- Che il finanziamento de quo (dell'importo totale in linea capitale di € 19.927,65) prevedeva la restituzione della somma complessiva e comprensiva di interessi, spese di incasso e imposta di bollo di € 23.195,78, secondo quanto segue: n. 36 rate mensili di € 394,36 ciascuna (salvo la prima, di € 444,18) e una rata finale (indicata in contratto quale "VFG", acronimo di "Valore Futuro Garantito") dell'importo di € 8.949,00;
- se non in modo generico, il debito residuo di € 17.429,46;
- l'acquisizione e l'attuale titolarità del credito da parte di che lo ha acquisito a seguito di CP_4 cessione;
- che la ha erogato il suddetto finanziamento;
CP_2
- che sono state versate solo le somme indicate nel ricorso.
Sulla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente nel contratto di finanziamento richiesta n. 471951 Pt_2
L'eccezione sollevata dalla difesa del è infondata. Pt_2
Il ha infatti assunto – con la sottoscrizione – tutte le obbligazioni derivanti dal contratto con Pt_2 equiparazione alla richiedente, in qualità di coobbligato.
Nel caso in esame, dunque, non può parlarsi di “fideiussione”. Siamo invece nel caso di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, il termine soggettivo di debitore viene ricoperto da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione e ciò per rafforzare il credito permettendo al creditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori.
Del resto non si può nemmeno mettere in discussione il fatto che le somme ricevute in prestito siano state usate nell'interesse di entrambi i sottoscrittori che grazie alla concessione del finanziamento sono divenuti cointestatari dell'autovettura.
Del resto, tutte le firme apposte dal sono riportate negli spazi contrassegnati come “FIRMA Pt_2
DEL COOBBLIGATO”e non in quelli, anche presenti nel contratto, indicati come “FIRMA DEL FIDEIUSSORE”.
Sugli accordi interni tra le parti Occorre innanzitutto precisare che eventuali accordi intervenuti tra le parti, in ordine a chi avrebbe dovuto di fatto utilizzare il bene, o sul riparto delle rate del finanziamento, non possono in alcun modo pregiudicare i diritti del creditore (in questo caso ) il quale può continuare a pretendere il CP_1 pagamento da entrambi i contraenti.
Quello che in questa sede è emerso è che entrambi gli opponenti hanno volontariamente sottoscritto un contratto di finanziamento, uno come RICHIEDENTE, l'altro come COOBBLIGATO, e che, attraverso la concessione di quel finanziamento, entrambi (come risulta documentalmente), sono divenuti comproprietari dell'autovettura. Gli ipotetici rapporti verbali intervenuti tra le parti non liberano nessuno di loro dalle obbligazioni derivanti dal contratto. Né del resto, possono ritenersi credibili le rivendicazioni mosse dall'uno nei confronti dell'altro, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a distanza di sette anni dai fatti.
Come si può credere, ad esempio, che la sia venuta a conoscenza della vendita dell'autovettura Pt_1 solo “a seguito della notifica del decreto ingiuntivo” ossia 7 anni dopo, nonostante la vendita fosse avvenuta nel 2014. Se per così lungo tempo si è disinteressata dell'auto, può solo voler dire che la stessa ha scelto in modo spontaneo, dopo l'interruzione della relazione, di lasciare l'auto nella disponibilità del , pur Pt_2 sapendo di essere cointestataria (come risulta dal PRA) e obbligata al pagamento del finanziamento.
Per tali motivi, entrambe le domande formulate da entrambi gli opponenti vanno rigettate.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale decidendo nella causa in oggetto;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1237/21;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che quantifica (per ciascuno) in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge.
Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 11.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri