TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 45/ 2025, riservata in decisione all'udienza del
3.9.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. La Monica Maria Antonietta - giusta procura in atti-; ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.1.2025,i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio civile in data 8.3.2009; che dall'unione è nato il figlio cl. Persona_1
2009); di essere separati con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n.
5591/2022 del 20.9.2022 R.G. 707/2022-chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – richieste e depositate integrazioni, all'udienza cartolare del
3.9.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 3 Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n. 5591/2022 del 20.9.2022 (in atti) e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei medesimi termini di quelli della separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 20.9.2022 come omologate dal Tribunale di Vibo Valentia con decreto cron n. 5591/2022-R.G. n
707/2022 ovvero :
[“1) autorizzare i coniugi e a Parte_1 CP_1 vivere separati]
2) entrambi i coniugi, essendo economicamente autonomi, rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento reciproco;
Pa 3) il Sig. continuerà a mantenere il figlio Parte_1 Per_1 ome ha sempre fatto fin dal momento della sua nascita, mantenendolo a scuola e
[...] provvedendo a tutte le esigenze primarie e non;
il continuerà a versare 50 euro Parte_1 settimanali per il mantenimento alimentare del figlio per l'importo di euro 250 ( duecentocinquanta euro).
4) concordano nell'affidamento congiunto del minore e tutte le decisioni sulla crescita, Per_1 morale, scolastica devono essere preventivamente autorizzate dal padre, stante che il minore vive prevalentemente con la madre a Dakar.;
5) la sig.ra informerà il dei suoi spostamenti al fine di verificare che il minore CP_1 Parte_1 non subisca alcuna alterazione nel suo andamento quotidiano.
6) la sig.ra autorizza fin da ora che il minore ientri in Italia CP_1 Persona_1 dal termine dell'anno scolastico fino all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi possa rimanere con il padre tutto il tempo che lo desideri.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a richiedere passaporto valido per l'espatrio senza ulteriore autorizzazione ”.
Ulteriori condizioni divorzio :
Pag. 2 a 3
8. Entrambi gli istanti essendo economicamente autonomi, rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento reciproco;
9. la sig.ra autorizza che il minore ientri in Italia dal termine CP_1 Persona_1 dell'anno scolastico fino all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi possa rimanere con il padre tutto il tempo che lo desideri;
autorizza, fin d'ora, inoltre il figlio Persona_1 proseguire gli studi all'Estero, qualora lo stesso lo desideri, per una migliore crescita culturale
e scolastica.
10. Gli istanti si danno reciproca autorizzazione a richiedere passaporto valido per l'espatrio senza ulteriore autorizzazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e - smg – con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Maierato (VV) (R.A.M. anno 2009, Atto n. 1, parte II, Serie C.) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.9.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 45/ 2025, riservata in decisione all'udienza del
3.9.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. La Monica Maria Antonietta - giusta procura in atti-; ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.1.2025,i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio civile in data 8.3.2009; che dall'unione è nato il figlio cl. Persona_1
2009); di essere separati con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n.
5591/2022 del 20.9.2022 R.G. 707/2022-chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – richieste e depositate integrazioni, all'udienza cartolare del
3.9.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 3 Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n. 5591/2022 del 20.9.2022 (in atti) e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei medesimi termini di quelli della separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 20.9.2022 come omologate dal Tribunale di Vibo Valentia con decreto cron n. 5591/2022-R.G. n
707/2022 ovvero :
[“1) autorizzare i coniugi e a Parte_1 CP_1 vivere separati]
2) entrambi i coniugi, essendo economicamente autonomi, rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento reciproco;
Pa 3) il Sig. continuerà a mantenere il figlio Parte_1 Per_1 ome ha sempre fatto fin dal momento della sua nascita, mantenendolo a scuola e
[...] provvedendo a tutte le esigenze primarie e non;
il continuerà a versare 50 euro Parte_1 settimanali per il mantenimento alimentare del figlio per l'importo di euro 250 ( duecentocinquanta euro).
4) concordano nell'affidamento congiunto del minore e tutte le decisioni sulla crescita, Per_1 morale, scolastica devono essere preventivamente autorizzate dal padre, stante che il minore vive prevalentemente con la madre a Dakar.;
5) la sig.ra informerà il dei suoi spostamenti al fine di verificare che il minore CP_1 Parte_1 non subisca alcuna alterazione nel suo andamento quotidiano.
6) la sig.ra autorizza fin da ora che il minore ientri in Italia CP_1 Persona_1 dal termine dell'anno scolastico fino all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi possa rimanere con il padre tutto il tempo che lo desideri.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a richiedere passaporto valido per l'espatrio senza ulteriore autorizzazione ”.
Ulteriori condizioni divorzio :
Pag. 2 a 3
8. Entrambi gli istanti essendo economicamente autonomi, rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento reciproco;
9. la sig.ra autorizza che il minore ientri in Italia dal termine CP_1 Persona_1 dell'anno scolastico fino all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi possa rimanere con il padre tutto il tempo che lo desideri;
autorizza, fin d'ora, inoltre il figlio Persona_1 proseguire gli studi all'Estero, qualora lo stesso lo desideri, per una migliore crescita culturale
e scolastica.
10. Gli istanti si danno reciproca autorizzazione a richiedere passaporto valido per l'espatrio senza ulteriore autorizzazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e - smg – con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Maierato (VV) (R.A.M. anno 2009, Atto n. 1, parte II, Serie C.) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.9.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3