Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 146
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    L'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992 è assistito da termine perentorio. La mancata esecuzione comporta la definizione del giudizio per inammissibilità, poiché il Giudice non può pronunciarsi utilmente in assenza della parte la cui partecipazione è stata ritenuta indispensabile.

  • Altro
    Assorbimento delle questioni di merito

    La declaratoria in rito per mancata integrazione del contraddittorio preclude l'esame delle questioni di merito.

  • Accolto
    Condanna alle spese di giudizio

    La condanna alle spese segue la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 146
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo