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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9020/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2010 0187106770 000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9007536042 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13234/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accerti e dichiari, la prescrizione e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata e dell'intimazione di pagamento notificata". "Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio con il beneficio della distrazione". Resistente: "rigetto del ricorso ... condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90075360 42 ove risulta indicata la cartella di pagamento n. 097 2010 01871067
70 con la relativa data di notificata del 31 luglio 2010.
In data 25 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2010 01871067 70, e conseguentemente anche l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90075360 42, notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Roma.
Il ricorrente ha eccepito “l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio (per le sanzioni) ed il decennio (per i tributi), tra la notifica della cartella di pagamento (31.7.2010) e la notifica della intimazione di pagamento (18.4.2024)”.
In data 7 maggio 2024, il ricorso è stato registrato nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 9020/2024.
In data 10 giugno 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, eccependo, tra l'altro, profili di inammissibilità e sostenendo che le doglianze del ricorrente riguarderebbero essenzialmente la fase della riscossione e di notifica delle cartelle / atti esecutivi, attività propria dell'Agente della riscossione.
All'udienza del 20 giugno 2025, con Ordinanza n. 1975/2025 depositata il 24 giugno 2025, la Corte ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 1° settembre 2025, rinviando la causa per la discussione all'udienza del 19 dicembre 2025.
È dato atto che il ricorrente non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato;
comunque, non risulta in atti prova dell'avvenuta integrazione né della costituzione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
In data 19 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1) Integrazione del contraddittorio: natura dell'ordine e conseguenze della sua inosservanza
La controversia è stata introdotta formalmente contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Roma, ma ha ad oggetto anche, se non soprattutto, l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, con censure che investono la fase della riscossione ed, in particolare, la catena notificatoria degli atti presupposti.
In tale cornice, questa Corte di Giustizia Tributaria – con Ordinanza interlocutoria – ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, fissando un termine certo, ossia il 1° settembre 2025.
Orbene, l'ordine di integrazione del contraddittorio impartito ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è assistito da termine perentorio.
La mancata esecuzione nel termine assegnato comporta l'esito processuale tipico, ossia la definizione in rito del giudizio per inammissibilità (o, comunque, improcedibilità in concreto), poiché il Giudice non può pronunciarsi utilmente in assenza della parte la cui partecipazione è stata reputata indispensabile per la decisione.
Nella fattispecie c'è l'ordinanza con il relativo termine, ma il ricorrente non ha adempiuto.
2) Assorbimento delle questioni di merito (prescrizione / decadenza)
La declaratoria in rito per mancata integrazione del contraddittorio è assorbente e preclude l'esame delle questioni di merito (prescrizione / decadenza e le ulteriori censure), che restano quindi non scrutinabili in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Roma liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RN NT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9020/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2010 0187106770 000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9007536042 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13234/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accerti e dichiari, la prescrizione e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata e dell'intimazione di pagamento notificata". "Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio con il beneficio della distrazione". Resistente: "rigetto del ricorso ... condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90075360 42 ove risulta indicata la cartella di pagamento n. 097 2010 01871067
70 con la relativa data di notificata del 31 luglio 2010.
In data 25 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2010 01871067 70, e conseguentemente anche l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90075360 42, notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Roma.
Il ricorrente ha eccepito “l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio (per le sanzioni) ed il decennio (per i tributi), tra la notifica della cartella di pagamento (31.7.2010) e la notifica della intimazione di pagamento (18.4.2024)”.
In data 7 maggio 2024, il ricorso è stato registrato nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 9020/2024.
In data 10 giugno 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, eccependo, tra l'altro, profili di inammissibilità e sostenendo che le doglianze del ricorrente riguarderebbero essenzialmente la fase della riscossione e di notifica delle cartelle / atti esecutivi, attività propria dell'Agente della riscossione.
All'udienza del 20 giugno 2025, con Ordinanza n. 1975/2025 depositata il 24 giugno 2025, la Corte ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 1° settembre 2025, rinviando la causa per la discussione all'udienza del 19 dicembre 2025.
È dato atto che il ricorrente non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato;
comunque, non risulta in atti prova dell'avvenuta integrazione né della costituzione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
In data 19 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1) Integrazione del contraddittorio: natura dell'ordine e conseguenze della sua inosservanza
La controversia è stata introdotta formalmente contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Roma, ma ha ad oggetto anche, se non soprattutto, l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, con censure che investono la fase della riscossione ed, in particolare, la catena notificatoria degli atti presupposti.
In tale cornice, questa Corte di Giustizia Tributaria – con Ordinanza interlocutoria – ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, fissando un termine certo, ossia il 1° settembre 2025.
Orbene, l'ordine di integrazione del contraddittorio impartito ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è assistito da termine perentorio.
La mancata esecuzione nel termine assegnato comporta l'esito processuale tipico, ossia la definizione in rito del giudizio per inammissibilità (o, comunque, improcedibilità in concreto), poiché il Giudice non può pronunciarsi utilmente in assenza della parte la cui partecipazione è stata reputata indispensabile per la decisione.
Nella fattispecie c'è l'ordinanza con il relativo termine, ma il ricorrente non ha adempiuto.
2) Assorbimento delle questioni di merito (prescrizione / decadenza)
La declaratoria in rito per mancata integrazione del contraddittorio è assorbente e preclude l'esame delle questioni di merito (prescrizione / decadenza e le ulteriori censure), che restano quindi non scrutinabili in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Roma liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RN NT