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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11740 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8844/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8844/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 9.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRAv (c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Emilio Scaglione n. 23 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aulino (c.f. ), che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso C.F._2 introduttivo ATTORE E (P.IVA Controparte_1
, con sede in Napoli alla via Antonio Cardarelli n. 9, in persona del Commissario P.IVA_1 Straordinario e suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Nardo (c.f. ) presso la quale è elettivamente domiciliato in Giugliano in C.F._3 Campania (NA) al vico Bellone n. 2, in virtù di mandato allegato all'atto di costituzione CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 9.10.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.3.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti dell' deducendo di aver subìto danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di mini by-pass gastrico laparoscopico, eseguito in data 12.5.2014, presso la struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda, in particolare, l'attore deduceva:
- che, in data 9.5.2014, essendo affetto da obesità grave, si ricoverava presso l'
[...] per essere sottoposto ad un intervento chirurgico;
CP_2
- che, in data 12.5.2014, si sottoponeva ad intervento chirurgico di mini by-pass gastrico laparoscopico, a seguito del quale riportava “emorragia post-intervento chirurgico di mini pagina 1 di 7 by-pass gastrico con successiva distensione di anse intestinali ed aderenze vescico- parietali”;
- che, in data 13.5.2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa per sanguinamento;
- che, in data 12.12.2014, veniva sottoposto ad intervento per subocclusione in seguito ad aderenze vescico-parietali;
- che, dal 12.12.2014 al 15.12.2014 veniva ricoverato con diagnosi di “subocclusione in paziente operato per obesità grave”;
- che all'esame ecografico dell'addome completo si segnalava la presenza di “anse intestinali distese in ipocondrio-fianco dx ed aderenze viscero-parietali che venivano lise”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari dell' consistente nell'aver cagionato lesioni a seguito dell'intervento Controparte_2 chirurgico di mini by-pass intestinale del 12.5.2014, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico. Inoltre, deducendo di che non essere mai stato correttamente informato sui rischi relativi al decorso post-operatorio dell'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico laparoscopico, chiedeva il risarcimento dei danni patiti per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione al trattamento chirurgico. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' la quale, preliminarmente, Controparte_2 eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande. In particolare, per ciò che concerne la lesione del diritto di autodeterminazione, evidenziava che nella cartella clinica si rinvengono i moduli di consenso recanti i possibili rischi conseguenti all'intervento chirurgico accettati dal paziente. Disposte integrazione dell'atto di citazione e CTU medico-legale, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 che si celebrava nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., sollevata dalla convenuta struttura sanitaria. Dalla lettura dell'atto introduttivo, così come integrato in ottemperanza all'ordinanza del 24.6.2019, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa petendi”), che non è in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetica.
2. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
3. Invero, deve dirsi che la prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei medici della struttura sanitaria Controparte_2 presso la quale l'attore, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di Parte_1 mini by-pass gastrico. Parte attrice, in particolare, contesta ai sanitari che lo ebbero in cura:
- di non aver impedito le complicanze post-operatorie consistenti in emorragia con successiva distensione di anse intestinali ed aderenze vescico-parietali;
pagina 2 di 7 - di non averlo informato dei possibili rischi connessi all'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico. Tali condotte negligenti, secondo la prospettazione id parte attrice, avrebbero reso necessario il successivo intervento di laparotomia esplorativa che veniva eseguito in data 13.5.2014 e quello del 12.12.2014 per subocclusione in seguito ad aderenze vescico-parietali.
4. Senonché, sulla scorta della documentazione medica prodotta, deve dirsi che i CCTTUU, dott.
specialista in chirurgia generale, e dott. specialista in Persona_1 Persona_2 medicina legale e delle assicurazioni, hanno escluso qualsiasi profilo di colpa nell'operato dei sanitari che ebbero in cura l'attore. Nella loro relazione peritale, infatti, i CCTTUU affermano quanto segue:
“Il sig. , come evincibile dalla cartella clinica dell'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, era Pt_1 affetto da obesità patologica. Si parla di obesità patologica quando l'eccesso di peso mette a rischio la salute delle persone. In linea di massima l'indice di massa corporea (IMC o BMI: Body Mass Index) deve essere pari o superiore a 40 kg/m2, contro un valore di riferimento per il normopeso compreso tra . Questo non vuol dire che sia necessario arrivare a 40 NumeroDi_1 kg/m2 per avere problemi di salute;
si possono iniziare ad avere gravi disturbi molto prima. In generale, l'obesità patologica può essere associata a malattie che sono in grado di condizionare la qualità della vita ed allo stesso tempo di ridurre le aspettative di vita del soggetto, causando patologie associate quali ad esempio diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, diverse forme di epatopatie (steatosi, cirrosi) e, in alcuni casi, alcune forme di neoplasie (per esempio i tumori estrogeno-dipendenti a carico di colon-retto, utero, mammella, ovaio, prostata), ipercolesterolemie, ipertrigliceridemie, dislipidemie, sindrome dell'apnea notturna, patologie cardiovascolari ecc. (…) L'intervento chirurgico attualmente è indicato se il paziente ha un BMI ≥40 kg/m2 o in caso di BMI tra 35-40 kg/m2 in presenza di comorbilità quali dislipidemia, diabete mellito di tipo 2 (T2DM), ipertensione arteriosa, coronaropatie, insufficienza respiratoria, Sindrome delle Apnee Ostruttive Notturne (OSAS), artropatie gravi. Al momento dell'intervento per cui è causa, tuttavia non erano presenti Linee Guida Nazionale sulla Chirurgia bariatrica e pertanto non vi erano restrizioni particolari in relazione a questo tipo di chirurgia. Questo è importante se si tiene in considerazione che dalla cartella clinica presente in atti risulta che il sig. al Pt_1 momento del ricovero [cfr. scheda anestesiologica], aveva un'altezza di 186 cm ed un peso di kg 133 per un BMI di 38.4, corrispondente ad una obesità II classe (35-39.9kg/m2) (…) Il sig. , dunque, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di mini by-pass gastrico, Pt_1 detto anche Gastric by-pass con anastomosi singola (SAGB), con anastomosi unica (OAGB), con ansa a omega (ΩAGB) (…). L'intervento consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica di circa 60 ml esclusa dallo stomaco rimanente e collegata all'intestino tenue mediante anastomosi termino-laterale a una distanza dal duodeno, non del tutto standardizzata, che normalmente corrisponde a circa 200 cm. Si tratta di un elemento fondamentale, poiché in tal modo la distanza dell'anastomosi gastrica dalla valvola ileo-cecale può variare da 600 a 200 cm, dando all'intervento una connotazione malassorbitiva del tutto imprevedibile (…). Nel post-operatorio le condizioni cliniche del sig. erano caratterizzate dalla comparsa Pt_1 di dolore addominale e di ipotensione, tanto che il paziente veniva sottoposto in data 13/5/2014 ad una TC urgente addome e pelvi con mdc che evidenziava “…coroncine metalliche e piccole bolle peritoneali in esiti di mini bypass gastrico. Abbondante emoperitoneo prevalente in sede pagina 3 di 7 sovramesocolica e nelle docce parieto-coliche, caratterizzato da spontanea iperdensità precontrastografica, più accentuata nella quota disposta tra la tasca gastrica ed il lobo epatico sinistro, ove pesca il catetere di drenaggio e dove si rileva, nelle fasi ultratardive, tenue e sfumata iperdensità compatibile con stravaso di mdc da sanguinamento a basso flusso. Non evidenti blush di tipo arterioso…”, a dimostrazione di un sanguinamento attivo. Per tale motivo il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile. (…) Dopo tale reintervento, il decorso postoperatorio era regolare tanto che il paziente lasciava l'ospedale in data 19/5/2014 in VI giornata post-operatoria. Dalla descrizione di questo intervento si evince chiaramente che il sig. nel Pt_1 postoperatorio è andato incontro ad una complicanza emorragica che è un evento avverso insito nel gesto chirurgico, ampiamente descritto in letteratura, prevedibile ma non concretamente evitabile, perché spesso secondaria a fattori anche individuali e/o comunque non probabilmente riconducibili ad un errore tecnico dell'operatore e potendosi presentare anche quando l'intervento è stato condotto secondo lege artis. Il sanguinamento della trancia di sutura, può essere, infatti, correlato allo stapler ed al tessuto gastrico che non è uniforme nel suo spessore passando dalla regione pilorica verso lo iato esofageo. Inoltre tale sanguinamento può manifestarsi anche tardivamente, ovvero dopo la fine dell'intervento, e non essere rilevabile intraoperatoriamente, come in effetti accaduto al sig. . Ciò trova spiegazione nella Pt_1 circostanza che al momento dell'atto operatorio la presenza del pneumoperitoneo e la pressione sanguigna mantenuta bassa dall'anestesista, possono non far palesare un piccolo sanguinamento che, al contrario, darà segno di sé solo nel postoperatorio. Questo è quanto avvenuto nel caso del sig. ”. Pt_1 In merito all'intervento eseguito in data 12.12.2014, i CTU hanno osservato quanto segue: “Tale intervento si rendeva necessario per la presenza di aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali, responsabili di crisi subocclusive. A tal proposito è noto che le aderenze sono una quasi normale evoluzione di un intervento chirurgico, anche di quelli condotti in laparoscopia esclusiva, dunque con accesso mini-invasivo, ed anche se non complicati da eventi avversi. In tal senso le aderenze vanno ritenute conseguenze non concretamente evitabili di qualsiasi atto operatorio, come tali non riconducibili ad inadeguatezza assistenziale”. Quanto, invece, all'asserito danno da consenso informato, i CTU hanno rilevato quanto segue:
“Nella cartella clinica n°19319 dell' Parte_2 Controparte_3 è presente un opuscolo relativo all'intervento chirurgico di mini by-pass nel quale è
[...] riportato come nel corso dell'intervento o successivamente a questo si potessero determinare delle emorragie anche gravi che potevano essere responsabili del reintervento (…). Nella documentazione disponibile non compare un modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, ma deve precisarsi che all'epoca dei fatti in esame (cioè antecedentemente alla L. 219/2017) per la tipologia di atto medico in questione non sussisteva ancora l'obbligo di legge di documentare per iscritto, accludendolo alla cartella clinica, il consenso del paziente (che avrebbe potuto essere anche soltanto espresso in forma verbale)”. In tal senso, quindi, i CTU hanno concluso: “i documenti rinvenuti in cartella clinica qualificabili in termini di informativa possono ritenersi adeguati e completi in relazione ai rischi e benefici dell'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico proposto ed eseguito, dovendo precisarsi che l'intervento in questione era certamente indicato e venne ben eseguito, in assenza di disponibilità di alternativi interventi concretamente meno rischiosi e più vantaggiosi rispetto a quello posto in essere”.
pagina 4 di 7 Se ne desume allora che il trattamento tecnico-assistenziale eseguito fu appropriato in termini di scelta terapeutica ed esecuzione, che lo stesso era quello indicato dalle leges artis e che le sequele eventualmente derivate non sono correlate, in termini di nesso di causalità, ad ipotetici e non riscontrati errori del personale sanitario. Alla luce di tali condivisibili considerazioni medico-legali, sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che nessuna responsabilità può essere ascritta al personale medico della struttura sanitaria convenuta. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195, comma 3, c.p.c., il consulente di parte attrice ha mosso critiche alla CTU che, tuttavia, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, giova ripetere, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
5. Quanto, infine, al paventato danno da carente o omesso consenso informato, valgono le seguenti considerazioni. La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità
pagina 5 di 7 plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Ed infatti, come è stato rilevato dai CTU, nella cartella clinica n. 19319 dell'
[...]
sia presente un opuscolo relativo all'intervento chirurgico di mini by-pass nel Controparte_4 quale è riportato che, nel corso dell'intervento o successivamente allo stesso, si potevano determinare delle emorragie responsabili di un reintervento. In ogni caso, non risulta comunque provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l' in data 12.5.2014, avrebbe, ciononostante, deciso di non sottoporsi allo Controparte_2 stesso ovvero lo avrebbe rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di sottoscrizione del paziente del consenso informato all'intervento chirurgico, non può attribuirsi ai sanitari della struttura sanitaria convenuta una responsabilità da omessa informazione del consenso informato.
pagina 6 di 7 6. Le spese di lite della convenuta seguono la soccombenza dell'attore e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate di ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
CP_2
- condanna al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Napoli, 12/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8844/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 9.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRAv (c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Emilio Scaglione n. 23 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aulino (c.f. ), che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso C.F._2 introduttivo ATTORE E (P.IVA Controparte_1
, con sede in Napoli alla via Antonio Cardarelli n. 9, in persona del Commissario P.IVA_1 Straordinario e suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Nardo (c.f. ) presso la quale è elettivamente domiciliato in Giugliano in C.F._3 Campania (NA) al vico Bellone n. 2, in virtù di mandato allegato all'atto di costituzione CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 9.10.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.3.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti dell' deducendo di aver subìto danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di mini by-pass gastrico laparoscopico, eseguito in data 12.5.2014, presso la struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda, in particolare, l'attore deduceva:
- che, in data 9.5.2014, essendo affetto da obesità grave, si ricoverava presso l'
[...] per essere sottoposto ad un intervento chirurgico;
CP_2
- che, in data 12.5.2014, si sottoponeva ad intervento chirurgico di mini by-pass gastrico laparoscopico, a seguito del quale riportava “emorragia post-intervento chirurgico di mini pagina 1 di 7 by-pass gastrico con successiva distensione di anse intestinali ed aderenze vescico- parietali”;
- che, in data 13.5.2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa per sanguinamento;
- che, in data 12.12.2014, veniva sottoposto ad intervento per subocclusione in seguito ad aderenze vescico-parietali;
- che, dal 12.12.2014 al 15.12.2014 veniva ricoverato con diagnosi di “subocclusione in paziente operato per obesità grave”;
- che all'esame ecografico dell'addome completo si segnalava la presenza di “anse intestinali distese in ipocondrio-fianco dx ed aderenze viscero-parietali che venivano lise”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari dell' consistente nell'aver cagionato lesioni a seguito dell'intervento Controparte_2 chirurgico di mini by-pass intestinale del 12.5.2014, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico. Inoltre, deducendo di che non essere mai stato correttamente informato sui rischi relativi al decorso post-operatorio dell'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico laparoscopico, chiedeva il risarcimento dei danni patiti per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione al trattamento chirurgico. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' la quale, preliminarmente, Controparte_2 eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande. In particolare, per ciò che concerne la lesione del diritto di autodeterminazione, evidenziava che nella cartella clinica si rinvengono i moduli di consenso recanti i possibili rischi conseguenti all'intervento chirurgico accettati dal paziente. Disposte integrazione dell'atto di citazione e CTU medico-legale, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 che si celebrava nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., sollevata dalla convenuta struttura sanitaria. Dalla lettura dell'atto introduttivo, così come integrato in ottemperanza all'ordinanza del 24.6.2019, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa petendi”), che non è in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetica.
2. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
3. Invero, deve dirsi che la prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei medici della struttura sanitaria Controparte_2 presso la quale l'attore, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di Parte_1 mini by-pass gastrico. Parte attrice, in particolare, contesta ai sanitari che lo ebbero in cura:
- di non aver impedito le complicanze post-operatorie consistenti in emorragia con successiva distensione di anse intestinali ed aderenze vescico-parietali;
pagina 2 di 7 - di non averlo informato dei possibili rischi connessi all'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico. Tali condotte negligenti, secondo la prospettazione id parte attrice, avrebbero reso necessario il successivo intervento di laparotomia esplorativa che veniva eseguito in data 13.5.2014 e quello del 12.12.2014 per subocclusione in seguito ad aderenze vescico-parietali.
4. Senonché, sulla scorta della documentazione medica prodotta, deve dirsi che i CCTTUU, dott.
specialista in chirurgia generale, e dott. specialista in Persona_1 Persona_2 medicina legale e delle assicurazioni, hanno escluso qualsiasi profilo di colpa nell'operato dei sanitari che ebbero in cura l'attore. Nella loro relazione peritale, infatti, i CCTTUU affermano quanto segue:
“Il sig. , come evincibile dalla cartella clinica dell'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, era Pt_1 affetto da obesità patologica. Si parla di obesità patologica quando l'eccesso di peso mette a rischio la salute delle persone. In linea di massima l'indice di massa corporea (IMC o BMI: Body Mass Index) deve essere pari o superiore a 40 kg/m2, contro un valore di riferimento per il normopeso compreso tra . Questo non vuol dire che sia necessario arrivare a 40 NumeroDi_1 kg/m2 per avere problemi di salute;
si possono iniziare ad avere gravi disturbi molto prima. In generale, l'obesità patologica può essere associata a malattie che sono in grado di condizionare la qualità della vita ed allo stesso tempo di ridurre le aspettative di vita del soggetto, causando patologie associate quali ad esempio diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, diverse forme di epatopatie (steatosi, cirrosi) e, in alcuni casi, alcune forme di neoplasie (per esempio i tumori estrogeno-dipendenti a carico di colon-retto, utero, mammella, ovaio, prostata), ipercolesterolemie, ipertrigliceridemie, dislipidemie, sindrome dell'apnea notturna, patologie cardiovascolari ecc. (…) L'intervento chirurgico attualmente è indicato se il paziente ha un BMI ≥40 kg/m2 o in caso di BMI tra 35-40 kg/m2 in presenza di comorbilità quali dislipidemia, diabete mellito di tipo 2 (T2DM), ipertensione arteriosa, coronaropatie, insufficienza respiratoria, Sindrome delle Apnee Ostruttive Notturne (OSAS), artropatie gravi. Al momento dell'intervento per cui è causa, tuttavia non erano presenti Linee Guida Nazionale sulla Chirurgia bariatrica e pertanto non vi erano restrizioni particolari in relazione a questo tipo di chirurgia. Questo è importante se si tiene in considerazione che dalla cartella clinica presente in atti risulta che il sig. al Pt_1 momento del ricovero [cfr. scheda anestesiologica], aveva un'altezza di 186 cm ed un peso di kg 133 per un BMI di 38.4, corrispondente ad una obesità II classe (35-39.9kg/m2) (…) Il sig. , dunque, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di mini by-pass gastrico, Pt_1 detto anche Gastric by-pass con anastomosi singola (SAGB), con anastomosi unica (OAGB), con ansa a omega (ΩAGB) (…). L'intervento consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica di circa 60 ml esclusa dallo stomaco rimanente e collegata all'intestino tenue mediante anastomosi termino-laterale a una distanza dal duodeno, non del tutto standardizzata, che normalmente corrisponde a circa 200 cm. Si tratta di un elemento fondamentale, poiché in tal modo la distanza dell'anastomosi gastrica dalla valvola ileo-cecale può variare da 600 a 200 cm, dando all'intervento una connotazione malassorbitiva del tutto imprevedibile (…). Nel post-operatorio le condizioni cliniche del sig. erano caratterizzate dalla comparsa Pt_1 di dolore addominale e di ipotensione, tanto che il paziente veniva sottoposto in data 13/5/2014 ad una TC urgente addome e pelvi con mdc che evidenziava “…coroncine metalliche e piccole bolle peritoneali in esiti di mini bypass gastrico. Abbondante emoperitoneo prevalente in sede pagina 3 di 7 sovramesocolica e nelle docce parieto-coliche, caratterizzato da spontanea iperdensità precontrastografica, più accentuata nella quota disposta tra la tasca gastrica ed il lobo epatico sinistro, ove pesca il catetere di drenaggio e dove si rileva, nelle fasi ultratardive, tenue e sfumata iperdensità compatibile con stravaso di mdc da sanguinamento a basso flusso. Non evidenti blush di tipo arterioso…”, a dimostrazione di un sanguinamento attivo. Per tale motivo il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile. (…) Dopo tale reintervento, il decorso postoperatorio era regolare tanto che il paziente lasciava l'ospedale in data 19/5/2014 in VI giornata post-operatoria. Dalla descrizione di questo intervento si evince chiaramente che il sig. nel Pt_1 postoperatorio è andato incontro ad una complicanza emorragica che è un evento avverso insito nel gesto chirurgico, ampiamente descritto in letteratura, prevedibile ma non concretamente evitabile, perché spesso secondaria a fattori anche individuali e/o comunque non probabilmente riconducibili ad un errore tecnico dell'operatore e potendosi presentare anche quando l'intervento è stato condotto secondo lege artis. Il sanguinamento della trancia di sutura, può essere, infatti, correlato allo stapler ed al tessuto gastrico che non è uniforme nel suo spessore passando dalla regione pilorica verso lo iato esofageo. Inoltre tale sanguinamento può manifestarsi anche tardivamente, ovvero dopo la fine dell'intervento, e non essere rilevabile intraoperatoriamente, come in effetti accaduto al sig. . Ciò trova spiegazione nella Pt_1 circostanza che al momento dell'atto operatorio la presenza del pneumoperitoneo e la pressione sanguigna mantenuta bassa dall'anestesista, possono non far palesare un piccolo sanguinamento che, al contrario, darà segno di sé solo nel postoperatorio. Questo è quanto avvenuto nel caso del sig. ”. Pt_1 In merito all'intervento eseguito in data 12.12.2014, i CTU hanno osservato quanto segue: “Tale intervento si rendeva necessario per la presenza di aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali, responsabili di crisi subocclusive. A tal proposito è noto che le aderenze sono una quasi normale evoluzione di un intervento chirurgico, anche di quelli condotti in laparoscopia esclusiva, dunque con accesso mini-invasivo, ed anche se non complicati da eventi avversi. In tal senso le aderenze vanno ritenute conseguenze non concretamente evitabili di qualsiasi atto operatorio, come tali non riconducibili ad inadeguatezza assistenziale”. Quanto, invece, all'asserito danno da consenso informato, i CTU hanno rilevato quanto segue:
“Nella cartella clinica n°19319 dell' Parte_2 Controparte_3 è presente un opuscolo relativo all'intervento chirurgico di mini by-pass nel quale è
[...] riportato come nel corso dell'intervento o successivamente a questo si potessero determinare delle emorragie anche gravi che potevano essere responsabili del reintervento (…). Nella documentazione disponibile non compare un modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, ma deve precisarsi che all'epoca dei fatti in esame (cioè antecedentemente alla L. 219/2017) per la tipologia di atto medico in questione non sussisteva ancora l'obbligo di legge di documentare per iscritto, accludendolo alla cartella clinica, il consenso del paziente (che avrebbe potuto essere anche soltanto espresso in forma verbale)”. In tal senso, quindi, i CTU hanno concluso: “i documenti rinvenuti in cartella clinica qualificabili in termini di informativa possono ritenersi adeguati e completi in relazione ai rischi e benefici dell'intervento chirurgico di mini by-pass gastrico proposto ed eseguito, dovendo precisarsi che l'intervento in questione era certamente indicato e venne ben eseguito, in assenza di disponibilità di alternativi interventi concretamente meno rischiosi e più vantaggiosi rispetto a quello posto in essere”.
pagina 4 di 7 Se ne desume allora che il trattamento tecnico-assistenziale eseguito fu appropriato in termini di scelta terapeutica ed esecuzione, che lo stesso era quello indicato dalle leges artis e che le sequele eventualmente derivate non sono correlate, in termini di nesso di causalità, ad ipotetici e non riscontrati errori del personale sanitario. Alla luce di tali condivisibili considerazioni medico-legali, sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che nessuna responsabilità può essere ascritta al personale medico della struttura sanitaria convenuta. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195, comma 3, c.p.c., il consulente di parte attrice ha mosso critiche alla CTU che, tuttavia, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, giova ripetere, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
5. Quanto, infine, al paventato danno da carente o omesso consenso informato, valgono le seguenti considerazioni. La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità
pagina 5 di 7 plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Ed infatti, come è stato rilevato dai CTU, nella cartella clinica n. 19319 dell'
[...]
sia presente un opuscolo relativo all'intervento chirurgico di mini by-pass nel Controparte_4 quale è riportato che, nel corso dell'intervento o successivamente allo stesso, si potevano determinare delle emorragie responsabili di un reintervento. In ogni caso, non risulta comunque provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l' in data 12.5.2014, avrebbe, ciononostante, deciso di non sottoporsi allo Controparte_2 stesso ovvero lo avrebbe rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di sottoscrizione del paziente del consenso informato all'intervento chirurgico, non può attribuirsi ai sanitari della struttura sanitaria convenuta una responsabilità da omessa informazione del consenso informato.
pagina 6 di 7 6. Le spese di lite della convenuta seguono la soccombenza dell'attore e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate di ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
CP_2
- condanna al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Napoli, 12/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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