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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8896/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CILIENTO RAFFAELE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AMBROSINO ANTONIO;
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA CP_2
IDA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 28/05/2024 o n°02820049003957464/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito sottostanti:
1) avviso di addebito n°32820160001773931000 per pretesi crediti per la somma di € 2.764,36
CP_ (somma comprensiva di interessi) per crediti in favore dell' sede di Aversa, per Contributi Ivs e somme aggiuntive riferite all'anno 2015, con dichiarata notifica di avviso di addebito presumibilmente in data 11/05/2016;
2) avviso di addebito n°32820160005810939000 per pretesi crediti per la somma di € 2.738,55
CP_ (somma comprensiva di interessi) per crediti in favore dell' sede di Aversa, per Contributi Ivs e somme aggiuntive riferite all'anno 2015 con dichiarata notifica di avviso di addebito presumibilmente in data 15/11/2016. Eccepiva parte ricorrente la prescrizione dei crediti vantati, essendo trascorso il termine quinquennale
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione relativamente agli avvisi impugnati.
Costituitisi in giudizio entrambi i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollavata dall' CP_3
In tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24
d.lg. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse
Ne deriva che avendo appunto parte ricorrente eccepito la prescrizione anche successiva all'eventuale notificazione degli avvisi sottostanti l'intimazione resta l'obbligo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di pronunciarsi nonostante effettivamente il termine ex art. 24 dec leg 46/99 sia spirato (notificazione della intimazione il 28.5.2024 e deposito del ricorso il 10.7.2024).
Il ricorso tuttavia si presenta infondato e va quindi rigettato.
Ed infatti il primo avviso di addebito n°32820160001773931000 risulta notificato in data 11.5.2016 presso la residenza del ricorrente a nome di tale Persona_1
Il secondo avviso di addebito n°32820160005810939000 risulta notificato in data 15.11.216 presso la residenza del ricorrente, con firma del ricevente illeggibile.
Va osservato che nella comunicazione a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, CP_3 ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile
2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Entrambi gli avvisi risultano poi compresi nella intimazione di pagamento n. 02820189005351766000, notificata in data 18.11.2018 all'indirizzo del ricorrente e a mani della moglie convivente., nonché nella intimazione di pagamento n. 02820231374694700 notificata per compiuta giacenza in data
13.11.2023
Appare quindi evidente stante i summenzionati atti interruttivi come il termine di prescrizione, alla data della notifica della intimazione impugnata non erano ancora trascorsi
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1200,00 per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA
CPA e rimborso come per legge
Aversa 15.1.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8896/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CILIENTO RAFFAELE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AMBROSINO ANTONIO;
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA CP_2
IDA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 28/05/2024 o n°02820049003957464/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito sottostanti:
1) avviso di addebito n°32820160001773931000 per pretesi crediti per la somma di € 2.764,36
CP_ (somma comprensiva di interessi) per crediti in favore dell' sede di Aversa, per Contributi Ivs e somme aggiuntive riferite all'anno 2015, con dichiarata notifica di avviso di addebito presumibilmente in data 11/05/2016;
2) avviso di addebito n°32820160005810939000 per pretesi crediti per la somma di € 2.738,55
CP_ (somma comprensiva di interessi) per crediti in favore dell' sede di Aversa, per Contributi Ivs e somme aggiuntive riferite all'anno 2015 con dichiarata notifica di avviso di addebito presumibilmente in data 15/11/2016. Eccepiva parte ricorrente la prescrizione dei crediti vantati, essendo trascorso il termine quinquennale
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione relativamente agli avvisi impugnati.
Costituitisi in giudizio entrambi i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollavata dall' CP_3
In tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24
d.lg. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse
Ne deriva che avendo appunto parte ricorrente eccepito la prescrizione anche successiva all'eventuale notificazione degli avvisi sottostanti l'intimazione resta l'obbligo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di pronunciarsi nonostante effettivamente il termine ex art. 24 dec leg 46/99 sia spirato (notificazione della intimazione il 28.5.2024 e deposito del ricorso il 10.7.2024).
Il ricorso tuttavia si presenta infondato e va quindi rigettato.
Ed infatti il primo avviso di addebito n°32820160001773931000 risulta notificato in data 11.5.2016 presso la residenza del ricorrente a nome di tale Persona_1
Il secondo avviso di addebito n°32820160005810939000 risulta notificato in data 15.11.216 presso la residenza del ricorrente, con firma del ricevente illeggibile.
Va osservato che nella comunicazione a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, CP_3 ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile
2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Entrambi gli avvisi risultano poi compresi nella intimazione di pagamento n. 02820189005351766000, notificata in data 18.11.2018 all'indirizzo del ricorrente e a mani della moglie convivente., nonché nella intimazione di pagamento n. 02820231374694700 notificata per compiuta giacenza in data
13.11.2023
Appare quindi evidente stante i summenzionati atti interruttivi come il termine di prescrizione, alla data della notifica della intimazione impugnata non erano ancora trascorsi
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1200,00 per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA
CPA e rimborso come per legge
Aversa 15.1.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo