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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2868 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2868 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
, e residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliata in Novara, via Scavini 2/a, presso lo studio dell'avv. LA SALA STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Scavini 2/a, presso lo studio dell'avv. LA SALA STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. Disposizioni circa collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli
I figli e , ormai entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con la madre. Padre e figli Per_1 Per_2 determineranno in autonomia tempi e modi della loro frequentazione. Entrambi i figli, sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti. In ragione di ciò, il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, fino a che costoro non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva mensile di € 1.000,00 (mille/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo intese come spese sanitarie non coperte da SSN, visite dentistiche, oculistiche, spese scolastiche quali rette e/o tasse e/o lezioni private/ripetizioni, la mensa scolastica, gite e/o escursioni organizzate dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, spese di natura ludica o parascolastica, spese per le attività sportive incluse quelle già praticate); le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate. CP_ Il signor presta assenso al fatto che l'assegno unico ed universale per i figli (o qualsivoglia altra diversa forma di sostegno delle famiglie per i figli a carico) continui ad essere corrisposto al 100% in favore della sig.ra Parte_1
[...]
2. Indipendenza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Disposizioni patrimoniali Rispetto a quanto disciplinato negli accordi di separazione, si specifica che di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla intervenuta risoluzione per inadempimento al piano di ammortamento del mutuo fondiario acceso dai due coniugi in data 9/10/2006 presso BA AR (ora BP
BA), si impegna a farsi carico in via esclusiva il sig. il quale si obbliga a mantenere indenne la sig.ra CP_1 da qualsiasi pretesa o azione l'istituto di credito dovesse avanzare o promuovere nei confronti di costei. Pt_1 CP_ Il sig. si farà carico altresì di ottemperare al pagamento della cartella esattoriale n. 073-CRT-00004867- 07320230005605710000 di € 8.934,83 emessa nei confronti della sig.ra secondo il piano di ammortamento Pt_1 accordato di 72 rate decorso a far tempo dal 27/06/2024.
I coniugi, già in regime di separazione dei beni, dichiarano che, oltre a quanto sopra, non vi sono ulteriori questioni afferenti ai loro rapporti patrimoniali.”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Oleggio in data 28/07/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, Parte II, Serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/12/2003) e (27/09/2006), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, in quanto studenti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 28/07/2002 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 26, Parte II, Serie A, anno 2002.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2868 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
, e residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliata in Novara, via Scavini 2/a, presso lo studio dell'avv. LA SALA STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Scavini 2/a, presso lo studio dell'avv. LA SALA STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. Disposizioni circa collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli
I figli e , ormai entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con la madre. Padre e figli Per_1 Per_2 determineranno in autonomia tempi e modi della loro frequentazione. Entrambi i figli, sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti. In ragione di ciò, il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, fino a che costoro non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva mensile di € 1.000,00 (mille/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo intese come spese sanitarie non coperte da SSN, visite dentistiche, oculistiche, spese scolastiche quali rette e/o tasse e/o lezioni private/ripetizioni, la mensa scolastica, gite e/o escursioni organizzate dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, spese di natura ludica o parascolastica, spese per le attività sportive incluse quelle già praticate); le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate. CP_ Il signor presta assenso al fatto che l'assegno unico ed universale per i figli (o qualsivoglia altra diversa forma di sostegno delle famiglie per i figli a carico) continui ad essere corrisposto al 100% in favore della sig.ra Parte_1
[...]
2. Indipendenza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Disposizioni patrimoniali Rispetto a quanto disciplinato negli accordi di separazione, si specifica che di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla intervenuta risoluzione per inadempimento al piano di ammortamento del mutuo fondiario acceso dai due coniugi in data 9/10/2006 presso BA AR (ora BP
BA), si impegna a farsi carico in via esclusiva il sig. il quale si obbliga a mantenere indenne la sig.ra CP_1 da qualsiasi pretesa o azione l'istituto di credito dovesse avanzare o promuovere nei confronti di costei. Pt_1 CP_ Il sig. si farà carico altresì di ottemperare al pagamento della cartella esattoriale n. 073-CRT-00004867- 07320230005605710000 di € 8.934,83 emessa nei confronti della sig.ra secondo il piano di ammortamento Pt_1 accordato di 72 rate decorso a far tempo dal 27/06/2024.
I coniugi, già in regime di separazione dei beni, dichiarano che, oltre a quanto sopra, non vi sono ulteriori questioni afferenti ai loro rapporti patrimoniali.”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Oleggio in data 28/07/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, Parte II, Serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/12/2003) e (27/09/2006), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, in quanto studenti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 28/07/2002 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 26, Parte II, Serie A, anno 2002.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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