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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12119/23
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], e nato a Parte_2 Parte_3
CA (Na) il 11.10.1993, quali eredi legittimi di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Giugliano in Per_1
Campania (Na) in data 16.02.2024, rappresentati e difesi dall'avv.to
AN UD
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, agendo in qualità di eredi legittimi di Persona_1 con ricorso depositato il 6.10.2023, hanno chiesto la condanna dell'istituto al pagamento pro quota dei ratei indennità di accompagnamento, oltre maggiorazione sociale se dovuta, maturati dal de cuius a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 31.07.2020 e sino al dicembre 2022 (in particolare per i periodi agosto 2020 / luglio 2021, gennaio 2022 / giugno 2022 ed agosto 2022 / dicembre 2022), oltre interessi, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio sostenendo di aver già provveduto CP_1 alla liquidazione dei ratei spettanti.
In data 12.03.2024, stante il decesso di si sono Persona_1 costituiti gli eredi come in epigrafe.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l' con CP_1 provvedimento di liquidazione del 16.10.2020, aveva comunicato la liquidazione della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza 1.08.2020, oltre maggiorazione sociale, con calcolo anche degli arretrati per il periodo dal 1.08.2020 al 31.10.2020.
Il pagamento di € 4.687,20 risulta effettuato nel novembre 2020.
La prestazione risulta poi regolarmente erogata per il periodo successivo oggetto di contestazione (agosto 2020 / luglio 2021, gennaio 2022 / giugno 2022 ed agosto 2022 / dicembre 2022).
Il versamento risulta eseguito sul libretto presso l'ufficio postale
Corso Europa 369 Melito di Napoli Iban IT 44 D 07601 03384
000050865580 e sulla carta prepagata Postepay s.p.a. Cab Poste Pay
Evolution Iban [...]*****740, entrambi intestati al sig. . Persona_1 Considerato dunque che i pagamenti delle somme richieste sono stati eseguiti in data antecedente al deposito del ricorso, la domanda formulata deve essere rigettata.
Le spese, stante la peculiarità della questione affrontata, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 1.12.2025
Il Giudice del lavoro
NA PI PE