Art. 4.
La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sara' rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1 settembre 1972, mediante decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.
Con le stesse modalita' sara' provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.
Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sara' rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1 settembre 1972, mediante decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.
Con le stesse modalita' sara' provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.
Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.