Articolo 3 della Legge 19 luglio 1988, n. 278
Articolo 2Articolo 4
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5 agosto 1988
Art. 3. 1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennita' giornaliera nella misura di L. 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennita' giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che e' ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore e' tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.
3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
4. In base ai criteri ed alle modalita' contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennita' giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 56 del regio decreto n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' di servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi ed indennita' agli ufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50 milioni salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
Entrata in vigore il 5 agosto 1988