TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2618/2024 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), (C.F. ), difesi dall'Avv. C.F._1 Parte_3 C.F._2 MANFRE' FABIO ATTORI OPPONENTI contro
(CF ) e, per essa quale mandataria, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 (CF ), in persona del suo procuratore, difesa dall'Avv. SAGGINI
[...] P.IVA_3 RE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito e in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, accertata e dichiarata l'infondatezza del ricorso per d.i., revocare e porre nel nulla perché nullo e/o illegittimo o annullabile, e comunque ingiusto e infondato, e quindi dichiarare privo di efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo N. 729/2024, Rg. N. 1815/2024 del 17.05.24, oggi opposto, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'opposizione promossa e le domande tutte ex adverso avanzate in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o prescritte e/o in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 729/2024 R.G. 1815/2024 emesso e pubblicato in data 17.5.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio Giudice Dott. Carlo Barile, per la somma di € 352.509,57, limitato ad € 90.000,00 contro i garanti fideiussori;
- in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree tutte, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti e/o che dovessero risultare in corso pagina 1 di 6 di causa e, conseguentemente, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di
€ 352.509,57, limitata ad € 90.000,00 contro i garanti fideiussori, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro la soglia usura dal dovuto al saldo, o di quell'altra maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA E CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 729/2024 del 17.5.2024 questo Tribunale ingiungeva alla società Pt_1 nonché, quali fideiussori, a d nei soli limiti della
[...] Parte_2 Parte_3 garanzia prestata (euro 90.000,00), la somma di € 352.509,57, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento n. 05268632 di importo pari a € 450.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI.
Avverso detto decreto proponevano tempestiva opposizione, notificata in data 1°.7.2024, tutti gli ingiunti svolgendo i seguenti motivi:
a) nullità delle fideiussioni prestate perché raccolte a garanzia di prestito, già assistito da garanzia del , in violazione della disciplina di tale specifica operazione di credito;
Controparte_3 b) l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca, la quale non coltivava diligentemente, nel termine di legge, le proprie ragioni di credito;
data la qualità di consumatore di entrambi i fideiussori, infatti, doveva ritenersi la vessatorietà della clausola contrattuale, contenuta nel testo delle fideiussioni, che derogava alla disposizione di legge appena sopra richiamata;
c) l'illegittimità dell'escussione della debitrice principale da parte della la quale Parte_1 CP_4 avrebbe potuto avvalersi della garanzia prestata da e limitare la propria Controparte_3 pretesa nei confronti della debitrice alla parte eccedente quanto versato da MCC;
d) inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente nella fase monitoria.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale rilevava come le garanzie personali contestate, comunque ammesse dalla disciplina speciale dell'operazione di credito posta in essere tra le parti, avevano ad oggetto la sola quota eccedente la garanzia prestata dal mentre l'escussione della CP_3 Controparte_3 debitrice principale rientrava tra le facoltà espressamente riconosciute alla banca creditrice dalla stessa disciplina. Con riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., la convenuta negava la qualità di consumatori di entrambi i fideiussori e la legittimità della deroga alla norma codicistica, non avendo essa alcun onere di diligente esperimento di azioni giudiziarie di recupero del credito e avendo CP_4 comunque soddisfatto anche tale eventuale e negato onere con l'intimazione stragiudiziale dell'adempimento inviata ai debitori, attesa la riconducibilità della garanzia prestata alla figura del contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento dei garanti “a prima richiesta”. Ribadita l'allegazione della piena prova del credito in fase monitoria, la Banca convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 19.2.2025 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa giungeva in decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti.
***
In primo luogo, va osservato che il credito azionato in via monitoria dalla Banca convenuta opposta è stato pienamente provato dall'allegazione del contratto di finanziamento e dall'estratto certificato ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 50 d.lg. n. 385/1993.
Le contestazioni svolte dagli opponenti si sono limitate al profilo dell'idoneità probatoria di tali documenti (invero del tutto rispondenti ai requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.) senza estendersi né all'effettiva erogazione del credito né alla misura del saldo del rapporto, che devono, pertanto, ritenersi pacifici in causa.
La pretesa della nei confronti della debitrice principale risulta del tutto legittima per l'intero CP_4 credito azionato.
Deve premettersi che il finanziamento assistito dalle garanzie pubbliche di cui all'art. 13, 1° comma, lett. e), d.l. n. 34/2020, conv. con modif. nella l. n. 40/2020 (disciplina che ha inciso, derogandovi, sulle condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non integra un finanziamento a fondo perduto, nemmeno per la quota oggetto della garanzia prestata dal , bensì un finanziamento Controparte_3 bancario con obbligo di rimborso integrale a carico del soggetto finanziato.
La ratio della disciplina speciale istitutiva della garanzia pubblica per le obbligazioni assunte dal soggetto finanziato non si ravvisa nell'esclusione o limitazione della responsabilità di quest'ultimo bensì nella facilitazione dell'accesso al credito bancario (nella specie, in un contesto economico difficile quale quello del periodo pandemico) realizzata per mezzo del rafforzamento delle garanzie di rimborso.
La prestazione della garanzia del Fondo, infatti, di per sè, data la previsione di certo realizzo della quota garantita del prestito, consente l'erogazione del prestito a imprese che, diversamente, non meriterebbero l'accesso al credito bancario.
La disciplina normativa dell'operazione in esame si rinviene nel D.M. 23.9.2005 (Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005), emesso in attuazione delle disposizioni di legge appena citate.
Del tutto legittima risulta la scelta, da parte della Banca finanziatrice, di agire direttamente nei confronti della debitrice principale e la scelta di non avvalersi, allo stato e per quanto emerso, della garanzia prestata dal Fondo.
Per quanto sopra detto, la prestazione della garanzia del Fondo non esime la debitrice dall'obbligo di adempiere in via principale tanto che l'escussione del Fondo resta subordinata alla preventiva richiesta di pagamento alla debitrice beneficiaria finale del finanziamento. Come si legge nel disposto dell'art. 11 del Decreto ministeriale citato, relativo all'avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale, “in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”. Si precisa, oltre, che
“l'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di: diffida di pagamento;
decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente”.
Appare evidente, pertanto, come la presentazione di domanda monitoria per l'intero ammontare del credito, alla base dell'odierno giudizio, non solo rientri tra le facoltà legittime della banca creditrice ma costituisca un presupposto necessario per poter ottenere l'attivazione della garanzia del Fondo istituito presso . Controparte_3
Nemmeno si ravvisano profili di violazione della disciplina normativa con riguardo alle fideiussioni pagina 3 di 6 prestate dagli odierni opponenti.
L'art.
4.4 del predetto Decreto prevede che, “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Alla stregua di tale previsione normativa deve evidenziarsi la piena legittimità della richiesta della garanzia personale dei fideiussori da parte della Banca finanziatrice in quanto, per i crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese, l'istituto erogante non può richiedere ulteriori garanzie di tipo reale, assicurativo e bancario ma resta facoltizzato alla richiesta di garanzie personali, non espressamente vietate.
L'estensione del divieto alle garanzie reali, da chiunque prestate, pone in luce l'assenza di uno speculare divieto esteso a tutte le garanzie personali in quanto tali, avendo il decreto ministeriale limitato al divieto, oltre che alle reali, alle sole garanzie bancarie e assicurative.
La garanzia bancaria vietata, cui fa riferimento la normativa secondaria richiamata, deve essere intesa quale garanzia prestata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria in quanto è tale qualità soggettiva del garante che caratterizza la garanzia stessa, come si evince sia dalla mancanza di un generico riferimento alle garanzie personali, come già notato, sia dall'affiancamento alla “garanzia bancaria” (tra quelle vietate) della “garanzia assicurativa”, evidentemente prestata da soggetti autorizzati all'esercizio di attività assicurativa.
Dunque, non può ritenersi vietata dalla norma in esame la richiesta di una garanzia di tipo personale, quale è la fideiussione rilasciata da soggetto non bancario.
Né tale diverso trattamento appare ingiustificato, considerato che le garanzie vietate sono accomunate dagli elevati costi o difficoltà di acquisizione ovvero dalla maggiore invasività della sfera giuridico patrimoniale del garante (con particolare riguardo alle garanzie reali, che implicano uno spossessamento dei bene o la sua soggezione a gravame specifico), assenti invece nelle garanzie personali prestate da terzi.
Inoltre, va comunque evidenziato (ed è questa considerazione del tutto dirimente) che la garanzia fideiussoria pretesa dalla aveva ad oggetto la sola quota del prestito non garantita dal Fondo, tanto CP_4 che il limite posto nelle lettere di fideiussione era posto a € 90.000,00, pari proprio al 20% del capitale mutuato.
Anche sotto questo diverso profilo, si registra la piena conformità delle garanzie oggetto di causa alla normativa vigente, posto che i divieti previsti riguardano unicamente la quota già garantita dal Fondo (80% del capitale).
Deve ora essere esaminata l'eccezione di decadenza della Banca dal diritto di far valere le garanzie fideiussorie per decorso del termine di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c..
A tale scopo, gli opponenti invocano la propria qualità di consumatori e la vessatorietà, con conseguente invalidità e inefficacia, della clausola di deroga alla suddetta previsione codicistica e di rinuncia alla decadenza contenuta nella lettera di fideiussione (cfr. punto 6.1).
Ed infatti, l'art. 33, 2° comma, lett. t), d.lg. n. 206/2005 pone una presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, della clausola che prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, come avviene nel caso di specie in cui la deroga alla previsione di legge comporta l'inoperatività della decadenza della banca garantita che non abbia coltivato diligentemente il credito nel termine previsto e la conseguente preclusione di ogni eccezione in merito da parte del fideiussore.
pagina 4 di 6 La qualità di consumatore del fideiussore è riconoscibile solo ed esclusivamente con riguardo all'opponente , il quale non risulta avere sottoscritto il negozio fideiussorio per Testimone_1 soddisfare interessi connessi ad una propria attività professionale o imprenditoriale bensì, per quanto emerso e come riferito dalla stessa opposta, in quanto coniuge di . Parte_3
Quanto a quest'ultima, al contrario, la sua qualità di legale rappresentate della al Parte_1 momento della sottoscrizione della fideiussione e la sua partecipazione totalitaria al capitale sociale della società debitrice principale, rivelano collegamenti funzionali che la legano strettamente a tale società, tanto da far ritenere che la fideiussione abbia soddisfatto interessi propri dell'attività imprenditoriale svolta, sia pure per mezzo della società di capitali partecipata, con conseguente esclusione, in capo alla stessa, della invocata qualità di consumatore.
Con riguardo alla posizione del la deroga all'art. 1957 c.c. va ritenuta dunque nulla ai sensi degli Tes_1 artt. 33 co. 2 lett t) e 36 del Codice del Consumo (Cass. Sez. VI -1 Ord. 742 del 16.01.2020), non essendo stata provata alcuna specifica trattativa individuale. Torna ad essere applicabile la previsione di legge con riguardo al persistente onere di attivazione del creditore nel termine previsto.
Il regolamento contrattuale della fideiussione, invero, contiene anche una clausola di pagamento a prima richiesta da parte del debitore.
Tale previsione, alleggerendo l'onere di tempestiva attivazione della Banca creditrice, la quale può così limitarsi a svolgere le proprie istanze verso il debitore in via stragiudiziale (come avvenuto nel caso di specie), non integra come tale alcuno squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, attenendo ad una mera modalità di esercizio del diritto di credito da parte del contraente professionista. Ne consegue che, pur riconoscendosi la vessatorietà della deroga alla previsione della decadenza e ritenendo detta decadenza operante, ad essa la Banca è sfuggita comunicando al debitore principale l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e intimando il pagamento di quanto dovuto a saldo con la lettera del 12.9.2023, puntualmente ricevuta dalla società destinataria in pari data (v. ricevuta di consegna pec in atti). Il carattere stragiudiziale dell'intimazione, dunque, stante la clausola “a prima richiesta scritta”, non preclude l'effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 1957, 1° comma, c.c..
In tal senso si è pronunciata la condivisibile Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 2025, secondo la quale
“ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità”.
Ne consegue che la lettera di messa in mora e intimazione di pagamento del 23.9.2023, contestuale pagina 5 di 6 all'intervenuta scadenza dell'obbligazione di restituzione del finanziamento per risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale.
Anche i motivi di opposizione svolti dai fideiussori, dunque, vanno rigettati.
Ne consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti gli opponenti;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2618/2024 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), (C.F. ), difesi dall'Avv. C.F._1 Parte_3 C.F._2 MANFRE' FABIO ATTORI OPPONENTI contro
(CF ) e, per essa quale mandataria, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 (CF ), in persona del suo procuratore, difesa dall'Avv. SAGGINI
[...] P.IVA_3 RE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito e in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, accertata e dichiarata l'infondatezza del ricorso per d.i., revocare e porre nel nulla perché nullo e/o illegittimo o annullabile, e comunque ingiusto e infondato, e quindi dichiarare privo di efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo N. 729/2024, Rg. N. 1815/2024 del 17.05.24, oggi opposto, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'opposizione promossa e le domande tutte ex adverso avanzate in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o prescritte e/o in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 729/2024 R.G. 1815/2024 emesso e pubblicato in data 17.5.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio Giudice Dott. Carlo Barile, per la somma di € 352.509,57, limitato ad € 90.000,00 contro i garanti fideiussori;
- in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree tutte, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti e/o che dovessero risultare in corso pagina 1 di 6 di causa e, conseguentemente, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di
€ 352.509,57, limitata ad € 90.000,00 contro i garanti fideiussori, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro la soglia usura dal dovuto al saldo, o di quell'altra maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA E CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 729/2024 del 17.5.2024 questo Tribunale ingiungeva alla società Pt_1 nonché, quali fideiussori, a d nei soli limiti della
[...] Parte_2 Parte_3 garanzia prestata (euro 90.000,00), la somma di € 352.509,57, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento n. 05268632 di importo pari a € 450.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI.
Avverso detto decreto proponevano tempestiva opposizione, notificata in data 1°.7.2024, tutti gli ingiunti svolgendo i seguenti motivi:
a) nullità delle fideiussioni prestate perché raccolte a garanzia di prestito, già assistito da garanzia del , in violazione della disciplina di tale specifica operazione di credito;
Controparte_3 b) l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca, la quale non coltivava diligentemente, nel termine di legge, le proprie ragioni di credito;
data la qualità di consumatore di entrambi i fideiussori, infatti, doveva ritenersi la vessatorietà della clausola contrattuale, contenuta nel testo delle fideiussioni, che derogava alla disposizione di legge appena sopra richiamata;
c) l'illegittimità dell'escussione della debitrice principale da parte della la quale Parte_1 CP_4 avrebbe potuto avvalersi della garanzia prestata da e limitare la propria Controparte_3 pretesa nei confronti della debitrice alla parte eccedente quanto versato da MCC;
d) inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente nella fase monitoria.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale rilevava come le garanzie personali contestate, comunque ammesse dalla disciplina speciale dell'operazione di credito posta in essere tra le parti, avevano ad oggetto la sola quota eccedente la garanzia prestata dal mentre l'escussione della CP_3 Controparte_3 debitrice principale rientrava tra le facoltà espressamente riconosciute alla banca creditrice dalla stessa disciplina. Con riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., la convenuta negava la qualità di consumatori di entrambi i fideiussori e la legittimità della deroga alla norma codicistica, non avendo essa alcun onere di diligente esperimento di azioni giudiziarie di recupero del credito e avendo CP_4 comunque soddisfatto anche tale eventuale e negato onere con l'intimazione stragiudiziale dell'adempimento inviata ai debitori, attesa la riconducibilità della garanzia prestata alla figura del contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento dei garanti “a prima richiesta”. Ribadita l'allegazione della piena prova del credito in fase monitoria, la Banca convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 19.2.2025 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa giungeva in decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti.
***
In primo luogo, va osservato che il credito azionato in via monitoria dalla Banca convenuta opposta è stato pienamente provato dall'allegazione del contratto di finanziamento e dall'estratto certificato ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 50 d.lg. n. 385/1993.
Le contestazioni svolte dagli opponenti si sono limitate al profilo dell'idoneità probatoria di tali documenti (invero del tutto rispondenti ai requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.) senza estendersi né all'effettiva erogazione del credito né alla misura del saldo del rapporto, che devono, pertanto, ritenersi pacifici in causa.
La pretesa della nei confronti della debitrice principale risulta del tutto legittima per l'intero CP_4 credito azionato.
Deve premettersi che il finanziamento assistito dalle garanzie pubbliche di cui all'art. 13, 1° comma, lett. e), d.l. n. 34/2020, conv. con modif. nella l. n. 40/2020 (disciplina che ha inciso, derogandovi, sulle condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non integra un finanziamento a fondo perduto, nemmeno per la quota oggetto della garanzia prestata dal , bensì un finanziamento Controparte_3 bancario con obbligo di rimborso integrale a carico del soggetto finanziato.
La ratio della disciplina speciale istitutiva della garanzia pubblica per le obbligazioni assunte dal soggetto finanziato non si ravvisa nell'esclusione o limitazione della responsabilità di quest'ultimo bensì nella facilitazione dell'accesso al credito bancario (nella specie, in un contesto economico difficile quale quello del periodo pandemico) realizzata per mezzo del rafforzamento delle garanzie di rimborso.
La prestazione della garanzia del Fondo, infatti, di per sè, data la previsione di certo realizzo della quota garantita del prestito, consente l'erogazione del prestito a imprese che, diversamente, non meriterebbero l'accesso al credito bancario.
La disciplina normativa dell'operazione in esame si rinviene nel D.M. 23.9.2005 (Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005), emesso in attuazione delle disposizioni di legge appena citate.
Del tutto legittima risulta la scelta, da parte della Banca finanziatrice, di agire direttamente nei confronti della debitrice principale e la scelta di non avvalersi, allo stato e per quanto emerso, della garanzia prestata dal Fondo.
Per quanto sopra detto, la prestazione della garanzia del Fondo non esime la debitrice dall'obbligo di adempiere in via principale tanto che l'escussione del Fondo resta subordinata alla preventiva richiesta di pagamento alla debitrice beneficiaria finale del finanziamento. Come si legge nel disposto dell'art. 11 del Decreto ministeriale citato, relativo all'avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale, “in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”. Si precisa, oltre, che
“l'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di: diffida di pagamento;
decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente”.
Appare evidente, pertanto, come la presentazione di domanda monitoria per l'intero ammontare del credito, alla base dell'odierno giudizio, non solo rientri tra le facoltà legittime della banca creditrice ma costituisca un presupposto necessario per poter ottenere l'attivazione della garanzia del Fondo istituito presso . Controparte_3
Nemmeno si ravvisano profili di violazione della disciplina normativa con riguardo alle fideiussioni pagina 3 di 6 prestate dagli odierni opponenti.
L'art.
4.4 del predetto Decreto prevede che, “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Alla stregua di tale previsione normativa deve evidenziarsi la piena legittimità della richiesta della garanzia personale dei fideiussori da parte della Banca finanziatrice in quanto, per i crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese, l'istituto erogante non può richiedere ulteriori garanzie di tipo reale, assicurativo e bancario ma resta facoltizzato alla richiesta di garanzie personali, non espressamente vietate.
L'estensione del divieto alle garanzie reali, da chiunque prestate, pone in luce l'assenza di uno speculare divieto esteso a tutte le garanzie personali in quanto tali, avendo il decreto ministeriale limitato al divieto, oltre che alle reali, alle sole garanzie bancarie e assicurative.
La garanzia bancaria vietata, cui fa riferimento la normativa secondaria richiamata, deve essere intesa quale garanzia prestata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria in quanto è tale qualità soggettiva del garante che caratterizza la garanzia stessa, come si evince sia dalla mancanza di un generico riferimento alle garanzie personali, come già notato, sia dall'affiancamento alla “garanzia bancaria” (tra quelle vietate) della “garanzia assicurativa”, evidentemente prestata da soggetti autorizzati all'esercizio di attività assicurativa.
Dunque, non può ritenersi vietata dalla norma in esame la richiesta di una garanzia di tipo personale, quale è la fideiussione rilasciata da soggetto non bancario.
Né tale diverso trattamento appare ingiustificato, considerato che le garanzie vietate sono accomunate dagli elevati costi o difficoltà di acquisizione ovvero dalla maggiore invasività della sfera giuridico patrimoniale del garante (con particolare riguardo alle garanzie reali, che implicano uno spossessamento dei bene o la sua soggezione a gravame specifico), assenti invece nelle garanzie personali prestate da terzi.
Inoltre, va comunque evidenziato (ed è questa considerazione del tutto dirimente) che la garanzia fideiussoria pretesa dalla aveva ad oggetto la sola quota del prestito non garantita dal Fondo, tanto CP_4 che il limite posto nelle lettere di fideiussione era posto a € 90.000,00, pari proprio al 20% del capitale mutuato.
Anche sotto questo diverso profilo, si registra la piena conformità delle garanzie oggetto di causa alla normativa vigente, posto che i divieti previsti riguardano unicamente la quota già garantita dal Fondo (80% del capitale).
Deve ora essere esaminata l'eccezione di decadenza della Banca dal diritto di far valere le garanzie fideiussorie per decorso del termine di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c..
A tale scopo, gli opponenti invocano la propria qualità di consumatori e la vessatorietà, con conseguente invalidità e inefficacia, della clausola di deroga alla suddetta previsione codicistica e di rinuncia alla decadenza contenuta nella lettera di fideiussione (cfr. punto 6.1).
Ed infatti, l'art. 33, 2° comma, lett. t), d.lg. n. 206/2005 pone una presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, della clausola che prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, come avviene nel caso di specie in cui la deroga alla previsione di legge comporta l'inoperatività della decadenza della banca garantita che non abbia coltivato diligentemente il credito nel termine previsto e la conseguente preclusione di ogni eccezione in merito da parte del fideiussore.
pagina 4 di 6 La qualità di consumatore del fideiussore è riconoscibile solo ed esclusivamente con riguardo all'opponente , il quale non risulta avere sottoscritto il negozio fideiussorio per Testimone_1 soddisfare interessi connessi ad una propria attività professionale o imprenditoriale bensì, per quanto emerso e come riferito dalla stessa opposta, in quanto coniuge di . Parte_3
Quanto a quest'ultima, al contrario, la sua qualità di legale rappresentate della al Parte_1 momento della sottoscrizione della fideiussione e la sua partecipazione totalitaria al capitale sociale della società debitrice principale, rivelano collegamenti funzionali che la legano strettamente a tale società, tanto da far ritenere che la fideiussione abbia soddisfatto interessi propri dell'attività imprenditoriale svolta, sia pure per mezzo della società di capitali partecipata, con conseguente esclusione, in capo alla stessa, della invocata qualità di consumatore.
Con riguardo alla posizione del la deroga all'art. 1957 c.c. va ritenuta dunque nulla ai sensi degli Tes_1 artt. 33 co. 2 lett t) e 36 del Codice del Consumo (Cass. Sez. VI -1 Ord. 742 del 16.01.2020), non essendo stata provata alcuna specifica trattativa individuale. Torna ad essere applicabile la previsione di legge con riguardo al persistente onere di attivazione del creditore nel termine previsto.
Il regolamento contrattuale della fideiussione, invero, contiene anche una clausola di pagamento a prima richiesta da parte del debitore.
Tale previsione, alleggerendo l'onere di tempestiva attivazione della Banca creditrice, la quale può così limitarsi a svolgere le proprie istanze verso il debitore in via stragiudiziale (come avvenuto nel caso di specie), non integra come tale alcuno squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, attenendo ad una mera modalità di esercizio del diritto di credito da parte del contraente professionista. Ne consegue che, pur riconoscendosi la vessatorietà della deroga alla previsione della decadenza e ritenendo detta decadenza operante, ad essa la Banca è sfuggita comunicando al debitore principale l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e intimando il pagamento di quanto dovuto a saldo con la lettera del 12.9.2023, puntualmente ricevuta dalla società destinataria in pari data (v. ricevuta di consegna pec in atti). Il carattere stragiudiziale dell'intimazione, dunque, stante la clausola “a prima richiesta scritta”, non preclude l'effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 1957, 1° comma, c.c..
In tal senso si è pronunciata la condivisibile Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 2025, secondo la quale
“ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità”.
Ne consegue che la lettera di messa in mora e intimazione di pagamento del 23.9.2023, contestuale pagina 5 di 6 all'intervenuta scadenza dell'obbligazione di restituzione del finanziamento per risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale.
Anche i motivi di opposizione svolti dai fideiussori, dunque, vanno rigettati.
Ne consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti gli opponenti;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6