CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
RI IS, EL
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2020 depositato il 24/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi (palazzo Arechi) 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140003427310000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140007895855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150002384877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004964621000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008221540000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008449386000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010051620000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160006379012000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2019 9001932739/000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 31 gennaio 2020 con cui ha chiesto il pagamento della somma di euro 162.565,08.
L'istante ha impugnato l'atto relativamente ai crediti portati dagli atti di seguito indicati:
1) cartella di pagamento n. 01720140003427310000 notificata in data 7 novembre 2014 per un complessivo importo di euro 749,75 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2009 della Tassa automobilistica regionale;
2) cartella di pagamento n. 01720140007895855000 notificata in data 18 marzo 2015 per un complessivo importo di euro 173,77 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2012, del diritto annuale alla Camera di
Commercio di Benevento;
3) cartella di pagamento n. 0172015000238487000 notificata in data 13 aprile 2015 per un complessivo importo di euro 737,58 a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica regionale nell'anno 2010;
4) cartella di pagamento n. 01720150004964621000 notificata in data 21 novembre 2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 556,76 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013, dell'imposta di registro;
5) cartella di pagamento n.01720150008221540000 notificata in data 17 dicembre 2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 642,40 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2008 della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale;
6)cartella di pagamento n. 01720150008449386000 notificata in data 18.12.2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 753,21 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2007 della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale;
7) cartella di pagamento n. 0172015001005162000 notificata in data 22 febbraio2016 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 141,52 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013 del diritto annuale alla
Camera di Commercio di Benevento;
8) cartella di pagamento n.01720160006379012000 notificata in data 25 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 133,47 a titolo di mancato pagamento nell'anno 2014 del diritto annuale alla
Camera di Commercio di Benevento;
9) cartella di pagamento n.01720170004010626000 notificata in data 29 gennaio 2018 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 10.610,90 a titolo di mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale comunale all'IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF IVA nell'anno 2014;
nonché:
a) avviso di accertamento n. TFM010202137/2014 notificato in data 31 ottobre 2014 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 43.948,77 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2011 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
b) avviso di accertamento n. TFM010201419/2017 notificato in data 28 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 32.208,28 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
c) avviso di accertamento n. TFM010201630/2017 notificato in data 29 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 47.022,19 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2012 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF.
Il contribuente ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento:
* per omessa e/o irrituale notificazione degli atti presupposti;
* per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000 nonché per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti nonché di buona fede e certezza del diritto sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli art. 7 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del
Contribuente). Insufficiente tutela del contribuente e difetto di motivazione;
* per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva nonché prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento presupposti;
* per violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione;
* per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita l'Agenzia Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha sostenuto la tempestiva notifica della cartella di pagamento;
la esaustiva motivazione dell'atto opposto;
la infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Con ordinanza del 23 novembre 2021, la Corte , su istanza di parte resistente ha autorizzato l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Benevento che non si è costituita.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Risulta in atti la rituale notifica degli atti presupposti (vedasi fascicolo di parte resistente).
Nella specie, risultano in atti ritualmente notificati le cartelle di pagamento di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 01720140003427310000 notificata il 7 novembre 2014;
2. cartella di pagamento n. 01720140007895855000 notificata il 18 marzo 2015;
3. cartella di pagamento n. 0172015000238487000 notificata il 13 aprile 2015;
4. cartella di pagamento n. 01720150004964621000 notificata il 21 novembre 2015;
5. cartella di pagamento n.01720150008221540000, notificata il 17 dicembre 2015;
6. cartella di pagamento n. 01720150008449386000 notificata il 18 dicembre 2015;
7. cartella di pagamento n. 0172015001005162000 notificata il 22 febbraio 2016;
8. cartella di pagamento n.01720160006379012000 notificata il 25 luglio 2017;
9. cartella di pagamento n.01720170004010626000 notificata il 29 gennaio 2018.
Va aggiunto che quanto al termine di prescrizione si richiama l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui:
a. la prescrizione del bollo auto è di tre anni ( cfr. Cassazione Ordinanza n. 20415 del 2017);
b. in tema IRPEF, IVA il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art.2946 c.c, non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art.2948, comma 1°, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( cfr, Cass. 17234 del 15 giugno 2023);
c. per le sanzioni e gli interessi, l'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, e l'art. 2948 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni “(…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Cass n. 4969 del 26 febbraio 2024);
d. per il credito relativo al diritto annuale della Camera di Commercio, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.
c. che prevede la prescrizione quinquennale (cfr. Cass. 34890 del 2023; Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22897).
Questa Corte condivide e fa proprio l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione e rileva che dalla lettura degli atti di causa ( fascicolo di parte resistente) emerge che sono stati emessi plurimi atti interruttivi della prescrizione che non risultano essere stati opposti dal contribuente, per cui non può ritenersi maturato alla data di notifica dell'atto impugnato (31 gennaio 2020) il termine di prescrizione dei crediti azionati.
In particolare, risultano ritualmente notificati a Ricorrente_1 e non impugnati:
A) l'intimazione di pagamento n. 01720159004587658000, notificata 21 novembre 2015 avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella n.01720140003427310000, notificata il 07 novembre 2014 e l'avviso di accertamento n.TFM010202137/2014, notificato il 31 ottobre 2014 (riferimento interno n.61715012023277002000) iva e irpef 2011;
B) il preavviso di fermo amministrativo n. 01780201600001295000 notificato il 14 aprile 2016 avente ad oggetto:
- Cartella n.01720140003427310000,
- Cartella n.01720140007895855000,
- Cartella n.01720150002384877000
- Cartella n.01720150004630730000,
- Cartella n.01720150004964621000,
- Cartella n.01720150008221540000,
- Cartella n.01720150008449386000,
- Avviso di accertamento n.TFM010202137/2014.
C) il preavviso di fermo amministrativo 01780201700000140000 notificato 30 gennaio 2018, avente ad oggetto: - Cartella n.01720160004095454000,
- Cartella n.01720160006379012000,
D) l'intimazione di pagamento n.017 2018 90011446 80/000 notificata 13 settembre 2018, avente ad oggetto:
Cartella n.01720140003427310000, notificata il 07/11/2014
Cartella n.01720140007895855000, notificata il18/03/2015
Cartella n.01720150002384877000, notificata il13/04/2015
Cartella n.01720150004964621000, notificata il21/11/2015
Cartella n.01720150008221540000, notificata il17/12/2015
Cartella n.01720150008449386000, notificata il18/12/2015
Cartella n.01720150010051620000, notificata il22/02/2016
E) Atto di pignoramento verso terzi n. N.01784201800000329/001 notificato il 27 settembre 2018, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 01720170004010626000;
F) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201900000188000 notificata 9 maggio 2019 avente ad oggetto:
- Cartella n.01720140003427310000,
- Cartella n.01720140007895855000,
- Cartella n.01720150002384877000,
- Cartella n.01720150004964621000,
- Cartella n.01720150008221540000,
- Cartella n.01720150008449386000,
- Cartella n.01720150010051620000,
- Cartella n.01720160006379012000,
- Avviso di accertamento n.TFM010202137/2014,
- Avviso di accertamento n.TFM010201419/2017 notificato il28/07/2017,
- Avviso di accertamento n.TFM010201630/2017 notificato il29/07/2017.
Alla data della notifica dell'atto impugnato (31 gennaio 2020) il termine di prescrizione non era decorso.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché tardiva non risultando in atti la impugnazione degli atti sopra indicati. L'atto opposto è stato redatto sulla base del modello ministeriale;
quanto al calcolo degli interessi si osserva che l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, non necessita di ulteriore obbligo di motivazione, essendo sufficiente il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori( cfr. Cass. Sezioni Unite 22281/2022).
L'omessa indicazione nell'atto impositivo del termine per la contestazione e dell'organo innanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto (cfr. Cass. n. 25161 del 2021 e Cass. n. 8082 del 2018).
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
RI IS, EL
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2020 depositato il 24/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi (palazzo Arechi) 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199001932739000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140003427310000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140007895855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150002384877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004964621000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008221540000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008449386000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010051620000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160006379012000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004010626000 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202137/2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201630/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2019 9001932739/000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 31 gennaio 2020 con cui ha chiesto il pagamento della somma di euro 162.565,08.
L'istante ha impugnato l'atto relativamente ai crediti portati dagli atti di seguito indicati:
1) cartella di pagamento n. 01720140003427310000 notificata in data 7 novembre 2014 per un complessivo importo di euro 749,75 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2009 della Tassa automobilistica regionale;
2) cartella di pagamento n. 01720140007895855000 notificata in data 18 marzo 2015 per un complessivo importo di euro 173,77 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2012, del diritto annuale alla Camera di
Commercio di Benevento;
3) cartella di pagamento n. 0172015000238487000 notificata in data 13 aprile 2015 per un complessivo importo di euro 737,58 a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica regionale nell'anno 2010;
4) cartella di pagamento n. 01720150004964621000 notificata in data 21 novembre 2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 556,76 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013, dell'imposta di registro;
5) cartella di pagamento n.01720150008221540000 notificata in data 17 dicembre 2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 642,40 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2008 della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale;
6)cartella di pagamento n. 01720150008449386000 notificata in data 18.12.2015 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 753,21 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2007 della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale;
7) cartella di pagamento n. 0172015001005162000 notificata in data 22 febbraio2016 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 141,52 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013 del diritto annuale alla
Camera di Commercio di Benevento;
8) cartella di pagamento n.01720160006379012000 notificata in data 25 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 133,47 a titolo di mancato pagamento nell'anno 2014 del diritto annuale alla
Camera di Commercio di Benevento;
9) cartella di pagamento n.01720170004010626000 notificata in data 29 gennaio 2018 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 10.610,90 a titolo di mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale comunale all'IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF IVA nell'anno 2014;
nonché:
a) avviso di accertamento n. TFM010202137/2014 notificato in data 31 ottobre 2014 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 43.948,77 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2011 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
b) avviso di accertamento n. TFM010201419/2017 notificato in data 28 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 32.208,28 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2013 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
c) avviso di accertamento n. TFM010201630/2017 notificato in data 29 luglio 2017 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 47.022,19 a titolo di mancato pagamento, nell'anno 2012 di IVA;
IRPEF; addizionale comunale e regionale all'IRPEF.
Il contribuente ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento:
* per omessa e/o irrituale notificazione degli atti presupposti;
* per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000 nonché per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti nonché di buona fede e certezza del diritto sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli art. 7 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del
Contribuente). Insufficiente tutela del contribuente e difetto di motivazione;
* per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva nonché prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento presupposti;
* per violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione;
* per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita l'Agenzia Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha sostenuto la tempestiva notifica della cartella di pagamento;
la esaustiva motivazione dell'atto opposto;
la infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Con ordinanza del 23 novembre 2021, la Corte , su istanza di parte resistente ha autorizzato l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Benevento che non si è costituita.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Risulta in atti la rituale notifica degli atti presupposti (vedasi fascicolo di parte resistente).
Nella specie, risultano in atti ritualmente notificati le cartelle di pagamento di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 01720140003427310000 notificata il 7 novembre 2014;
2. cartella di pagamento n. 01720140007895855000 notificata il 18 marzo 2015;
3. cartella di pagamento n. 0172015000238487000 notificata il 13 aprile 2015;
4. cartella di pagamento n. 01720150004964621000 notificata il 21 novembre 2015;
5. cartella di pagamento n.01720150008221540000, notificata il 17 dicembre 2015;
6. cartella di pagamento n. 01720150008449386000 notificata il 18 dicembre 2015;
7. cartella di pagamento n. 0172015001005162000 notificata il 22 febbraio 2016;
8. cartella di pagamento n.01720160006379012000 notificata il 25 luglio 2017;
9. cartella di pagamento n.01720170004010626000 notificata il 29 gennaio 2018.
Va aggiunto che quanto al termine di prescrizione si richiama l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui:
a. la prescrizione del bollo auto è di tre anni ( cfr. Cassazione Ordinanza n. 20415 del 2017);
b. in tema IRPEF, IVA il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art.2946 c.c, non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art.2948, comma 1°, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( cfr, Cass. 17234 del 15 giugno 2023);
c. per le sanzioni e gli interessi, l'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, e l'art. 2948 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni “(…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Cass n. 4969 del 26 febbraio 2024);
d. per il credito relativo al diritto annuale della Camera di Commercio, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.
c. che prevede la prescrizione quinquennale (cfr. Cass. 34890 del 2023; Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22897).
Questa Corte condivide e fa proprio l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione e rileva che dalla lettura degli atti di causa ( fascicolo di parte resistente) emerge che sono stati emessi plurimi atti interruttivi della prescrizione che non risultano essere stati opposti dal contribuente, per cui non può ritenersi maturato alla data di notifica dell'atto impugnato (31 gennaio 2020) il termine di prescrizione dei crediti azionati.
In particolare, risultano ritualmente notificati a Ricorrente_1 e non impugnati:
A) l'intimazione di pagamento n. 01720159004587658000, notificata 21 novembre 2015 avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella n.01720140003427310000, notificata il 07 novembre 2014 e l'avviso di accertamento n.TFM010202137/2014, notificato il 31 ottobre 2014 (riferimento interno n.61715012023277002000) iva e irpef 2011;
B) il preavviso di fermo amministrativo n. 01780201600001295000 notificato il 14 aprile 2016 avente ad oggetto:
- Cartella n.01720140003427310000,
- Cartella n.01720140007895855000,
- Cartella n.01720150002384877000
- Cartella n.01720150004630730000,
- Cartella n.01720150004964621000,
- Cartella n.01720150008221540000,
- Cartella n.01720150008449386000,
- Avviso di accertamento n.TFM010202137/2014.
C) il preavviso di fermo amministrativo 01780201700000140000 notificato 30 gennaio 2018, avente ad oggetto: - Cartella n.01720160004095454000,
- Cartella n.01720160006379012000,
D) l'intimazione di pagamento n.017 2018 90011446 80/000 notificata 13 settembre 2018, avente ad oggetto:
Cartella n.01720140003427310000, notificata il 07/11/2014
Cartella n.01720140007895855000, notificata il18/03/2015
Cartella n.01720150002384877000, notificata il13/04/2015
Cartella n.01720150004964621000, notificata il21/11/2015
Cartella n.01720150008221540000, notificata il17/12/2015
Cartella n.01720150008449386000, notificata il18/12/2015
Cartella n.01720150010051620000, notificata il22/02/2016
E) Atto di pignoramento verso terzi n. N.01784201800000329/001 notificato il 27 settembre 2018, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 01720170004010626000;
F) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201900000188000 notificata 9 maggio 2019 avente ad oggetto:
- Cartella n.01720140003427310000,
- Cartella n.01720140007895855000,
- Cartella n.01720150002384877000,
- Cartella n.01720150004964621000,
- Cartella n.01720150008221540000,
- Cartella n.01720150008449386000,
- Cartella n.01720150010051620000,
- Cartella n.01720160006379012000,
- Avviso di accertamento n.TFM010202137/2014,
- Avviso di accertamento n.TFM010201419/2017 notificato il28/07/2017,
- Avviso di accertamento n.TFM010201630/2017 notificato il29/07/2017.
Alla data della notifica dell'atto impugnato (31 gennaio 2020) il termine di prescrizione non era decorso.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché tardiva non risultando in atti la impugnazione degli atti sopra indicati. L'atto opposto è stato redatto sulla base del modello ministeriale;
quanto al calcolo degli interessi si osserva che l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, non necessita di ulteriore obbligo di motivazione, essendo sufficiente il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori( cfr. Cass. Sezioni Unite 22281/2022).
L'omessa indicazione nell'atto impositivo del termine per la contestazione e dell'organo innanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto (cfr. Cass. n. 25161 del 2021 e Cass. n. 8082 del 2018).
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti